Cassazione Penale, Sentenza n. 17319/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano (11/10/2021) che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Monza. Vengono dedotte tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 530 e 192 c.p.p.) in relazione alla dichiarazione di responsabilità e alla presunta insufficienza degli indizi (tabulati telefonici, intercettazioni, tracciati GPS, dichiarazioni di vittima e testi); 2) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 628 e 56 c.p.) in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti (sostenuta dall'imputato come tentata rapina ma qualificata dalla Corte come rapina consumata); 3) violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 62-bis e 69 c.p.) con riferimento al riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.). Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito congrua e motivata, avendo questi compiuto una lettura coerente del compendio indiziario (traffico telefonico, spostamenti GPS, contegno antecedente e successivo, intercettazione particolarmente rilevante). Ha confermato la qualificazione dei fatti come rapina consumata, ritenendo che il possesso del denaro fosse già conseguito quando gli autori si trovavano all'esterno dell'abitazione ma già in possesso della somma. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la discrezionalità del giudice in materia di pena. Il rigetto comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina: la Corte ha interpretato che il reato sia consumato quando gli autori hanno ottenuto il possesso della somma sottratta, anche se il controllo materiale è durato un tempo brevissimo e l'allontanamento dall'abitazione era già iniziato.
art. 56 cod. pen.
Norma sul tentativo: esclusa in favore della consumazione perché, secondo la Corte, gli autori avevano già conseguito il possesso del denaro prima dell'intervento dei terzi.
art. 648 cod. pen.
Norma relativa a ricettazione (citata nell'imputazione originaria): la Corte ha mantenuto la qualificazione e la responsabilità così come accertata dai giudici di merito, integrata nel complesso quadro probatorio.
art. 4 commi 2 e 3 L. 110/1975
Norme in materia di armi (richiamate nell'imputazione): considerate nel quadro complessivo delle fattispecie contestate e valutate nella motivazione dei giudici di merito.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata con riferimento alla dichiarazione di responsabilità: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione di legge né vizio di motivazione nella valutazione della dichiarazione di responsabilità.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul valore probatorio delle dichiarazioni (o adempimenti processuali connessi): la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato le dichiarazioni e gli elementi probatori, fornendo motivazione congrua.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti della minor gravità: la Corte ha confermato che il giudice di merito può escludere le attenuanti anche motivando sulla base di un dato negativo prevalente; la valutazione è di fatto e non sindacabile in cassazione se ben motivata.
art. 69 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti: richiamata nell'ambito della vigilanza sulla corretta applicazione del regime delle circostanze da parte del giudice di merito.
art. 132 cod. pen.
Norma sul potere discrezionale nella determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia esercitato correttamente tale potere, rispettando proporzionalità e motivazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha valutato che la motivazione in ordine alla pena sia congrua e sufficiente ed abbia tenuto conto della personalità dell'imputato e della gravità del fatto.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: la Corte ricorda che può verificare solo se i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, applicato correttamente la logica e dato adeguata risposta alle deduzioni delle parti; non può sostituirsi al giudizio di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in ordine alla prova: può censurare la motivazione solo quando sia manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza nella valutazione degli elementi messi a disposizione dei giudici di merito.
- Per la rapina la consumazione si verifica quando gli autori hanno già ottenuto il possesso della cosa sottratta e l'allontanamento è iniziato o il bene è fuori dalla sfera di vigilanza della vittima; la perdita successiva del denaro da parte di uno dei complici non implica automaticamente la configurazione del solo tentativo.
- Gli indizi tecnici (tabulati telefonici, intercettazioni, tracciati GPS) possono costituire un compendio probatorio idoneo a fondare la responsabilità quando siano interpretati in modo coerente e concatenato con altre risultanze (comportamento, dichiarazioni): la difesa deve dimostrare errori logici o omissioni nella motivazione, non solo proporre una diversa lettura.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione della pena; il diniego delle attenuanti può fondarsi su un elemento negativo predominante e, se adeguatamente motivato, è inattaccabile in Cassazione.
- Per una contestazione efficace in cassazione occorre indicare punti di diritto ben circostanziati o mostrare palesi vizi di motivazione (contraddittorietà, omissione di considerazione di elementi decisivi), non la mera richiesta di rivalutazione critica degli elementi di fatto.
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