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Sentenza

Sentenza n. 1426/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Salerno, n. 195/2025 pubbl. il 31/01/2025 RG n. 4349/2024 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 195/2025, che aveva disposto l'assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, per complessivi € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Salerno n. 195/2025. Ha documentato la notificazione del titolo all'amministrazione in data 3 giugno 2025, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'attestazione del passaggio in giudicato rilasciata il 22 gennaio 2026 e l'inerzia dell'amministrazione, che non ha fornito prova dell'attivazione della Carta elettronica del docente con l'accredito dell'importo dovuto. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la regolare notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata esecuzione da parte dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente, per l'importo complessivo di € 1.000,00 riferito agli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato un commissario ad acta, autorizzato a delegare un funzionario, con il compito di dare completa esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente, compiendo anche le necessarie operazioni contabili e finanziarie. Il giudice ha precisato che l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire per l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per assicurare l'attuazione concreta del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato azionato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'azione è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in assenza di prova dell'adempimento.
  • La mancata prova, da parte dell'amministrazione soccombente, dell'avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato giustifica l'adozione di un ordine giudiziale puntuale, con fissazione di un termine per adempiere.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo insediamento alla richiesta dell'interessato e all'attestazione della perdurante inottemperanza.
  • Nell'esecuzione del giudicato concernente obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime cause di impedimento: l'organo incaricato deve porre in essere le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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