Cassazione Civile, Ordinanza n. 30751/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 1014/2021. Tuttavia, dalla certificazione di cancelleria risultava che il ricorso, pur notificato il 15/11/2021, non era stato iscritto a ruolo e depositato presso la cancelleria della Corte nel periodo rilevante. L'azienda sanitaria locale ha depositato controricorso, allegando la copia del ricorso notificato. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi esclusivamente la procedibilità del ricorso per mancato deposito tempestivo ex art. 369 c.p.c., non il merito della controversia originaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c., rilevando che il controricorso aveva assolto l'onere di allegare il ricorso notificato e che il mancato deposito presso la cancelleria risultava comprovato da certificazione in atti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in presenza dei presupposti di legge, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta del relatore
art. 369 c.p.c.
la mancata tempestiva iscrizione a ruolo e il mancato deposito del ricorso determinano l'improcedibilità del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di definizione processuale sfavorevole al ricorrente sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
indicato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso in cancelleria entro i termini di legge è un adempimento essenziale la cui mancanza comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La parte resistente può assolvere l'onere di allegazione del ricorso notificato depositandone copia; la prova del mancato deposito può essere fornita mediante certificazione di cancelleria.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente.
- Quando ricorrono i presupposti di legge, la definizione sfavorevole del ricorso in cassazione legittima l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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