Ordinanza n. 177/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull'istanza a provvedere presentata dalla Associazione WWF Italia a mezzo pec del 11/06/2025 e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere, ai sensi dell’art. 34 commi 3, 4 e 6 della legge 394/91, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione dell’emananda sentenza, alla definizione del procedimento previsto dall'articolo 34 della legge 394 del 1991, relativamente al Parco Nazionale della Costa Teatina istituito con la legge 93 del 2001 (articolo 8, comma 3) ed incluso nel Primo Programma di cui al comma 6 (lettera l-bis) dell'art. 34, nonché all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Nonché per la nomina di un commissario ad acta affinché provveda sostitutivamente per il caso di ulteriore inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 11 giugno 2025 relativa alla definizione del procedimento istitutivo del Parco Nazionale della Costa Teatina e all’adozione delle misure di salvaguardia
Esito
La controversia
L’associazione ha proposto un ricorso per l’accertamento dell’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere sull’istanza presentata via PEC l’11 giugno 2025. Ha chiesto la definizione del procedimento previsto dall’art. 34 della legge n. 394/1991, relativo al Parco Nazionale della Costa Teatina, istituito dalla legge n. 93/2001 e incluso nel primo programma previsto dalla medesima disposizione, nonché l’adozione delle misure di salvaguardia necessarie alla conservazione dello stato dei luoghi. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il TAR, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori, ha concentrato l’indagine sul dovere di leale collaborazione tra Stato, Regione ed enti locali e sul necessario coinvolgimento degli enti territoriali interessati già nella fase relativa all’adozione delle misure di salvaguardia.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né ha ancora accertato in via definitiva l’obbligo di provvedere. Ha disposto un adempimento istruttorio a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Abruzzo, ciascuno per quanto di competenza, ordinando di fornire entro il termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte, documentati chiarimenti su: a) l’esatta individuazione degli enti locali interessati all’istituzione del parco, oggi denominato Parco della Costa dei Trabocchi e Teatina a seguito delle modifiche legislative richiamate; b) le modalità con cui tali enti sono stati coinvolti nella fase procedimentale diretta all’adozione delle misure di salvaguardia. La richiesta istruttoria è motivata dall’art. 1, comma 5, della legge n. 394/1991 e dal principio di leale collaborazione, ritenuto applicabile a tutti gli enti coinvolti nella protezione ambientale e nella tutela del territorio. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 12 giugno 2026. Non risultano adottate statuizioni definitive sulla domanda principale, sulla nomina del commissario ad acta o sulle spese.
Norme richiamate
art. 34 l. 394/1991
La disposizione costituisce il quadro normativo del procedimento relativo all’istituzione del parco nazionale e all’adozione delle misure di salvaguardia, la cui definizione è stata chiesta dalla ricorrente.
art. 1, comma 5, l. 394/1991
Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142
La norma fonda il dovere di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali e impone il coinvolgimento coordinato dei diversi livelli di governo nella tutela, gestione e delimitazione delle aree naturali protette.
art. 81 d.P.R. 616/1977
È richiamato dall’art. 1, comma 5, della legge n. 394/1991 quale base normativa delle forme di cooperazione e intesa tra livelli di governo.
art. 27 l. 142/1990
È richiamato dall’art. 1, comma 5, della legge n. 394/1991 quale ulteriore riferimento per le forme di cooperazione e intesa.
art. 1, commi 692 e 693, l. 199/2025
La disposizione è richiamata per le modifiche concernenti la denominazione del parco, oggi indicato come Parco della Costa dei Trabocchi e Teatina.
Massime di principio
- Nel procedimento di istituzione di un parco nazionale, Stato, Regione ed enti locali interessati sono tenuti a forme di cooperazione e intesa in attuazione del dovere di leale collaborazione, che rileva anche nella fase preliminare relativa alla delimitazione dell’area protetta.
- Il coinvolgimento degli enti locali interessati costituisce uno snodo procedimentale essenziale del procedimento istitutivo di un parco nazionale, in ragione dell’incidenza delle scelte sulla tutela del territorio e sulle comunità locali.
- La definizione delle zone interne del parco e della disciplina interinale di salvaguardia, incidendo direttamente sulla materia urbanistico-edilizia, non può prescindere dal dialogo con gli enti locali interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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