Sentenza del 29/01/2016 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso accertamento Iva - Perdita su crediti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della nota di credito emessa dopo una transazione stragiudiziale con il debitore, mediante la quale il debito era stato ridotto. L’Amministrazione finanziaria riteneva che la perdita non fosse deducibile perché non adeguatamente comprovata da elementi certi e precisi. Il contribuente sosteneva invece che la situazione finanziaria gravemente compromessa della società debitrice fosse oggettiva, nota e documentata, anche perché il debitore era stato successivamente dichiarato fallito.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata ritenuta giustificata: la transazione stragiudiziale e l’emissione della nota di credito possono essere considerate legittime quando la situazione di insolvenza del debitore è comprovata da circostanze oggettive e di pubblico dominio. Il successivo fallimento costituisce un ulteriore elemento idoneo a confermare retrospettivamente la concreta difficoltà finanziaria e l’inesigibilità, almeno parziale, del credito. L’accertamento fondato sul disconoscimento della perdita è quindi risultato infondato.
Norme richiamate
Normativa fiscale sulla deducibilità delle perdite su crediti
Le perdite su crediti devono risultare da elementi certi e precisi.
La deducibilità non richiede necessariamente una procedura giudiziale conclusa: gli elementi certi e precisi possono risultare anche da circostanze oggettive, documentate e concordanti, quali una transazione stragiudiziale, una grave crisi finanziaria resa pubblica e il successivo fallimento del debitore.
Disciplina IVA delle variazioni in diminuzione e delle note di credito
La nota di credito può essere emessa per adeguare l’imposta a una riduzione effettiva del corrispettivo derivante da una transazione, purché la riduzione sia reale, documentata e collegata all’impossibilità o alla significativa difficoltà di riscossione del credito.
Massime di principio
- La deducibilità di una perdita su crediti può essere riconosciuta anche in assenza di una sentenza definitiva o di una procedura esecutiva infruttuosa, se l’insolvenza del debitore è dimostrata da elementi oggettivi, concordanti e verificabili.
- Un accordo transattivo stragiudiziale può giustificare la riduzione del credito e l’emissione della nota di credito quando riflette una situazione economica reale del debitore e non una rinuncia meramente discrezionale del creditore.
- La successiva dichiarazione di fallimento rafforza la prova della preesistente crisi finanziaria, ma è opportuno conservare anche la documentazione disponibile al momento della transazione: bilanci, proteste, procedure esecutive, comunicazioni del debitore, informazioni pubbliche sulla crisi e motivazioni dell’accordo.
- In situazioni analoghe, la valutazione deve concentrarsi sulla ragionevolezza economica dell’operazione, sulla sua tracciabilità documentale e sulla coerenza tra l’importo rinunciato e la concreta capacità di pagamento del debitore.
- Una nota di credito emessa senza adeguata documentazione o per finalità estranee a una reale riduzione del corrispettivo può invece essere contestata dall’Amministrazione finanziaria.
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