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Sentenza

Sentenza n. 10599/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del provvedimento di diniego espresso in data 9 settembre 2022 dal Ministro dell’Interno in relazione all’istanza di concessione della cittadinanza, di cui al codice -OMISSIS-, presentata dal ricorrente in data 4 aprile 2018 allo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura della Provincia di -OMISSIS-: - e di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso; e per la pronuncia di concessione della cittadinanza ex art. 9 della legge n. 91/1992.

Giustizia amministrativa202304922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su una condanna irrevocabile per furto in concorso e sulla dichiarazione mendace resa nella domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento del diniego di cittadinanza adottato dal Ministro dell'Interno e la concessione giudiziale della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992. Deduceva, in primo luogo, la mancata ricezione del preavviso di rigetto, sostenendo di non avere potuto accedere al portale ministeriale per problemi con lo SPID. Nel merito contestava l'adeguatezza della motivazione, affermando che l'ampia discrezionalità amministrativa non avrebbe potuto tradursi in arbitrio e che il diniego avrebbe dovuto indicare concreti elementi dai quali desumere una potenziale offensività della sua persona per l'ordine pubblico e la sicurezza della Repubblica. Evidenziava inoltre di avere presentato domanda di riabilitazione rispetto alla condanna penale, poi concessa dal Tribunale di sorveglianza successivamente all'adozione del diniego. L'Amministrazione aveva fondato il provvedimento sulla condanna irrevocabile per furto in concorso e sulla dichiarazione resa dal richiedente di non avere riportato condanne penali in Italia.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come atto di alta amministrazione caratterizzato da ampia discrezionalità, diretto a valutare la stabile integrazione dello straniero nella comunità nazionale, la sua adesione ai valori costituzionali, il rispetto delle regole giuridiche e civili, la situazione economica e familiare e l'assenza di precedenti penali. Il sindacato giudiziale è pertanto limitato al controllo estrinseco di logicità, coerenza e adeguatezza dell'istruttoria, salvo manifesta irragionevolezza o illogicità. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché aveva individuato due elementi ostativi: la condanna irrevocabile per furto in concorso e la dichiarazione mendace resa nella domanda di cittadinanza. La condanna per furto costituisce un indice sintomatico legittimo di mancata integrazione e inaffidabilità, anche senza la necessità di ulteriori riferimenti a posizioni estremistiche o a specifiche minacce per l'ordine pubblico. La successiva riabilitazione è stata ritenuta irrilevante ai fini della legittimità del diniego: la condotta delittuosa resta valutabile come fatto storico e, comunque, la riabilitazione era intervenuta dopo l'adozione dell'atto, sicché opera il principio tempus regit actum. Gli elementi sopravvenuti potranno essere valutati in una nuova domanda di cittadinanza. È stata inoltre respinta la censura procedimentale relativa al preavviso di rigetto, poiché il provvedimento indicava l'inserimento della relativa nota nella piattaforma informatica utilizzata per la gestione della domanda. Le difficoltà genericamente riferite nell'uso dello SPID non esoneravano il richiedente dal dovere di consultare il portale e non rendevano illegittima la comunicazione telematica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione circa l'integrazione del richiedente e la sua idoneità ad assumere i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.

  • artt. 110 e 624 c.p.

    La condanna irrevocabile per furto in concorso è stata considerata un indice sintomatico di mancata integrazione e inaffidabilità del richiedente.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione non veritiera resa dal richiedente circa l'assenza di condanne penali è stata valorizzata quale ulteriore elemento ostativo alla concessione della cittadinanza.

  • art. 179 c.p.p.

    La riabilitazione non elimina la rilevanza storica della condotta delittuosa e, se successiva al diniego, non incide sulla legittimità dell'atto già adottato.

  • art. 33, comma 2-bis, d.l. 69/2013

    Consente la gestione telematica dei procedimenti di cittadinanza; il preavviso di rigetto può essere comunicato tramite la piattaforma informatica e l'indirizzo associato all'utenza è considerato domicilio digitale.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere di alta amministrazione ampiamente discrezionale, nel quale l'Amministrazione deve valutare globalmente la stabile integrazione del richiedente, la sua adesione ai valori costituzionali, il rispetto delle regole giuridiche e civili, le condizioni economiche e familiari e l'assenza di precedenti penali.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione è estrinseco e riguarda la logicità, coerenza, sufficienza della motivazione e adeguatezza dell'istruttoria; il giudice non può sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell'Amministrazione, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • Una condanna penale irrevocabile per furto può costituire, anche autonomamente, un indice sintomatico di mancata integrazione e inaffidabilità del richiedente, idoneo a fondare il diniego di cittadinanza nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.
  • La riabilitazione o l'estinzione del reato non impediscono all'Amministrazione di considerare la condotta delittuosa quale fatto storico rilevante nella valutazione della domanda di cittadinanza. Se intervenute dopo il provvedimento, tali circostanze non incidono sulla sua legittimità in applicazione del principio tempus regit actum, ma possono essere valutate in una nuova istanza.
  • Il preavviso di rigetto relativo a una domanda di cittadinanza può essere validamente comunicato tramite la piattaforma informatica prevista per la gestione telematica del procedimento; il richiedente ha il dovere di consultare il portale e le difficoltà genericamente riferite nell'uso dello SPID non escludono l'efficacia della comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

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