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Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: del provvedimento nr. -OMISSIS- datato 22.07.2021, notificato il 23.07.2021 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM- Ufficio Personale Marescialli, con il quale si respingeva l’istanza di trasferimento definitivo nella Legione CC Puglia ex n. 398 R.G.A.;

Giustizia amministrativa202101582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento definitivo nella Legione Carabinieri Puglia ai sensi dell'art. 398 R.G.A.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di trasferimento definitivo, presentata per ricongiungimento familiare al coniuge. Ha dedotto la violazione dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, della circolare del Comando Generale n. 944001-1/t-16/pers. mar. del 9 febbraio 2010, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento non consentisse di comprendere le ragioni del rigetto, nonostante il parere favorevole del Comando Provinciale, espresso previa sostituzione con altra risorsa; che mancasse una esplicita ponderazione tra le esigenze familiari del dipendente e quelle organizzative dell'Amministrazione; che non fosse adeguatamente giustificata l'affermazione relativa alla condizione organica marcatamente deficitaria della Legione Calabria e del reparto di provenienza, qualificato come di più difficile alimentazione rispetto alle sedi richieste. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto a un collega trasferito successivamente presso una delle sedi indicate e ha sostenuto che il criterio proporzionale delle nuove immissioni nelle Legioni contraddicesse la valutazione della maggiore difficoltà di alimentazione dei reparti calabresi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Ha affermato che il trasferimento definitivo previsto dall'art. 398 R.G.A. costituisce una misura eccezionale rispetto alla procedura ordinaria e che la relativa concessione è rimessa a un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, sia quanto alla sussistenza dei presupposti sia quanto alla prevalenza delle esigenze organizzative e di servizio. Il dipendente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo al trasferimento. Il sindacato giudiziale è pertanto limitato alla verifica di gravi ed evidenti vizi di razionalità, illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il riferimento alla scopertura di organico regionale e provinciale, pari a venti unità, è stato ritenuto idoneo a giustificare il diniego; le valutazioni organizzative contrarie del ricorrente non possono sostituire quelle legittimamente compiute dall'Amministrazione. Anche la valutazione sulla maggiore difficoltà di alimentazione del reparto di provenienza è stata qualificata come valutazione di merito non sindacabile, in assenza di manifesta illogicità. Il criterio proporzionale di ripartizione delle nuove immissioni non è stato ritenuto decisivo per dimostrare l'erroneità della valutazione amministrativa. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato nella ponderazione tra esigenze personali del militare ed esigenze di servizio, queste ultime ritenute prevalenti. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché il trasferimento del collega era successivo al provvedimento impugnato e non erano state dimostrate circostanze del tutto analoghe. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 398 Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri

    ipotesi eccezionale di trasferimento definitivo

    La disposizione disciplina una procedura straordinaria rispetto ai trasferimenti ordinari e attribuisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella concessione o nel diniego, senza riconoscere al dipendente un diritto soggettivo al trasferimento.

  • circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 944001-1/t-16/pers. mar. del 9 febbraio 2010

    È richiamata dal ricorrente quale disciplina applicabile ai trasferimenti, ma il ricorso è stato respinto in quanto il diniego è stato ritenuto coerente con l'ampia discrezionalità prevista per il trasferimento eccezionale ex art. 398 R.G.A.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio da remoto, senza discussione, secondo la disposizione richiamata.

Massime di principio

  • Il trasferimento definitivo previsto dall'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri ha natura eccezionale rispetto alla procedura ordinaria dei trasferimenti e la sua concessione non costituisce oggetto di un diritto soggettivo del dipendente, ma di un interesse legittimo.
  • Nella decisione su una domanda di trasferimento eccezionale per esigenze familiari, l'Amministrazione può attribuire prevalenza alle comprovate esigenze organizzative e di servizio, purché la scelta sia sorretta da motivazioni logiche e razionali.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell'Amministrazione relative alla scopertura degli organici e alla maggiore o minore difficoltà di alimentazione dei reparti è limitato alla verifica di gravi ed evidenti vizi di razionalità, illogicità o travisamento dei fatti; non può estendersi alla sostituzione delle valutazioni organizzative dell'Amministrazione con quelle del ricorrente.
  • La comparazione con un trasferimento disposto successivamente non dimostra di per sé la disparità di trattamento: occorre provare che le circostanze dei due casi siano sostanzialmente analoghe e che il diverso trattamento sia riferibile alla medesima situazione organizzativa esistente al momento dell'adozione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazione

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