Sentenza n. 1784/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: a. del provvedimento del Prefetto di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026, con il quale l’UTG ha adottato una informativa antimafia ostativa ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 nei confronti dell’odierna ricorrente; b. della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026 con cui veniva comunicata all’impresa ricorrente l’adozione del provvedimento interdittivo succitato, ai sensi dell’art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011; c. di tutti gli atti presupposti e sottesi al provvedimento sub a), citati nella misura gravata, e in particolare: c.1. delle valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia espresse nella seduta dell’8.1.2026, citate a pagina cinque della misura, ancorché non conosciute; c.2. delle valutazioni espresse dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica durante la riunione del 14.1.2026, citate a pagina cinque della misura, ancorché non conosciute; d. del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- del 24.7.2025 emesso dall’UTG di Siracusa a danno dell’esponente e richiamato per relationem e quale presupposto a pagina uno della misura gravata; d.1. di tutti gli atti presupposti e sottesi al succitato provvedimento interdittivo n. 55611, ancorché non conosciuti nel loro tenore letterale e mai comunicati e, in particolare: d.2. del verbale della riunione del 23.7.2025 (non altrimenti conosciuto), citato a pagina uno della misura n. -OMISSIS-; d.3. delle valutazioni del Gruppo Interforze citate a pagina otto della misura n. -OMISSIS- (non altrimenti conosciute né recate in atto avente data ed estremi noti); d.4. delle valutazioni del GIA citate a pagina nove della misura n. -OMISSIS- (non altrimenti conosciute e recate in atto avente data ed estremi noti); e. di ogni ulteriore atto e documento, anche istruttorio, presupposto, connesso e conseguente ai predetti provvedimenti, ancorché non conosciuto; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 febbraio 2026: f. della nota prot. n. -OMISSIS- del 4.2.2026 con cui l’UTG di Siracusa ha comunicato alla Impresa Individuale -OMISSIS- il proprio riscontro alle richieste di accesso avanzate dall’esponente in data 19.1.2026; g. della nota istruttoria prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025 del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza; h. della nota istruttoria prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025 con cui la Direzione Investigativa Antimafia – -OMISSIS- ha comunicato alla Prefettura di Siracusa che -OMISSIS- ha percepito dei redditi da lavoro dipendente nelle annualità 2015 – 2018 alle dipendenze dell’Impresa esponente; i. della nota istruttoria prot. n -OMISSIS- del 23.7.2025 della Direzione Investigativa Antimafia – -OMISSIS- citata del provvedimento di cui alla lettera h), ancorché non conosciuta nel loro tenore letterale e mai comunicata; j. di tutti i documenti allegati al provvedimento di cui alla lettera h) e, in particolare: j.1. della nota della Prefettura di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2025; j.2. di tutte le Comunicazioni Obbligatorie Unificate UNILAV estratte dagli organi investigativi; k. di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente ai predetti provvedimenti; C) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 marzo 2026: l. dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti; m. del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.1.2026 a mezzo del quale il -OMISSIS- ha comunicato all’IILDN di prendere atto dell’intervenuta adozione a carico della ricorrente del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026, affermando contestualmente che “Al riguardo si precisa che con separata comunicazione il GSE renderà noti all’Impresa Individuale -OMISSIS- i necessari adempimenti”; n. di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente ai predetti provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva del 14 gennaio 2026, gli atti istruttori presupposti, la precedente interdittiva del 24 luglio 2025 e la comunicazione del GSE di presa d’atto dell’interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la reiterata informativa antimafia interdittiva, deducendo violazione degli artt. 84, 91, 92, 93 e 95 del d.lgs. 159/2011, violazione dell’obbligo di motivazione, dei principi di legalità e tipicità, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento. Ha contestato l’utilizzo, mediante motivazione per relationem, del quadro indiziario posto a base della precedente interdittiva, già annullata per difetto di contraddittorio, sostenendo che le vicende penali risalenti del soggetto ritenuto gestore di fatto dell’impresa non riguardassero contesti mafiosi, fossero state definite con prescrizione o archiviazione e non dimostrassero un rischio attuale, concreto e specifico di infiltrazione. È stata inoltre contestata la rilevanza dei rapporti personali con componenti di una famiglia ritenuta collegata alla criminalità organizzata, incluso il ruolo di padrino di cresima, nonché del rapporto di lavoro stagionale intercorso tra l’impresa e il figlio di un soggetto controindicato. Con il primo ricorso per motivi aggiunti l’impresa ha dedotto la violazione del contraddittorio preventivo, sostenendo che il rapporto lavorativo, acquisito dalla Prefettura dopo la memoria partecipativa e l’audizione, avrebbe dovuto esserle nuovamente comunicato, e ne ha contestato la valenza sintomatica. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 34-bis, 92 e 94-bis del d.lgs. 159/2011 e dei principi di proporzionalità e gradualità, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata la prevenzione collaborativa. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota del GSE di presa d’atto dell’interdittiva, deducendone l’illegittimità derivata.
La decisione
Il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia fondata su una considerazione unitaria degli elementi indiziari, secondo il criterio del più probabile che non, chiarendo che l’interdittiva antimafia è una misura preventiva e non richiede un definitivo accertamento penale dell’infiltrazione. La risalenza dei fatti non ne esclude automaticamente la rilevanza, quando essi concorrano a delineare un quadro complessivo di rischio; analogamente, il proscioglimento per prescrizione o l’archiviazione non impediscono la valutazione dei fatti sul piano della prevenzione. Le vicende penali relative a estorsione, usura e turbata libertà degli incanti sono state ritenute dotate di significativo valore sintomatico in quanto riconducibili ai reati-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011. Il rapporto di padrinato con il nipote di un soggetto ritenuto al vertice di una consorteria mafiosa è stato considerato indice inferenziale rilevante nel ristretto contesto locale, senza automatica equiparazione tra parentela e mafiosità. Anche il rapporto lavorativo stagionale e non apicale con il figlio del soggetto controindicato è stato ritenuto rilevante, perché protratto per più annualità; l’omessa indicazione del rapporto durante l’audizione è stata valutata come elemento di reticenza e non come mera dimenticanza. Il TAR ha escluso la violazione del contraddittorio preventivo: l’elemento sintomatico già comunicato e discusso era la vicinanza dell’impresa a soggetti controindicati, mentre il rapporto lavorativo, emerso successivamente, è stato utilizzato come argomento di confutazione delle dichiarazioni rese dall’interessato e non come autonomo elemento di controindicazione non comunicato. È stata ritenuta legittima anche l’esclusione della prevenzione collaborativa, poiché i rapporti non apparivano meramente sporadici e l’impresa individuale, tuttora riferibile alla moglie del soggetto ritenuto gestore di fatto, non offriva elementi sufficienti per una valutazione favorevole del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, poiché la nota del GSE aveva natura meramente ricognitiva e non lesiva, limitandosi a prendere atto dell’interdittiva e rinviando a una successiva comunicazione gli adempimenti necessari. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 84, 91, 92, 93, 94-bis e 95 d.lgs. 159/2011
"eventuali tentativi" di infiltrazione mafiosa "tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate"
L’informativa antimafia ha natura preventiva e può fondarsi su elementi sintomatici e presuntivi valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non; l’art. 92, comma 2-bis, disciplina il contraddittorio preventivo, mentre l’art. 94-bis consente misure di prevenzione collaborativa nei casi di agevolazione occasionale.
art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011
Estorsione, usura e turbata libertà degli incanti rientrano nel catalogo dei reati-spia e possono assumere rilevanza ai fini dell’interdittiva anche in assenza di una definitiva condanna penale o di un accertamento associativo, purché valutati nel quadro complessivo degli elementi.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Il prefetto [...] ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
Non è necessario reiterare la comunicazione di avvio del contraddittorio quando l’elemento successivamente emerso non costituisce un nuovo autonomo elemento sintomatico, ma viene utilizzato per confutare le dichiarazioni dell’interessato in relazione a una vicinanza già comunicata e discussa.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando la Prefettura espone, anche mediante richiamo per relationem, un quadro istruttorio idoneo a rendere comprensibile la prognosi di rischio infiltrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre previamente al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio, quale l’originaria carenza di interesse derivante dalla natura non lesiva dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679
Giustificano l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte e le persone menzionate nella sentenza.
Massime di principio
- L’informativa antimafia è una misura preventiva di difesa avanzata: non richiede la prova dell’infiltrazione mafiosa né una condanna penale definitiva, ma soltanto un quadro di elementi sintomatici che renda più probabile che non il rischio di ingerenza criminale nell’impresa.
- Gli elementi indiziari posti a base dell’interdittiva devono essere valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non; la risalenza dei fatti, il diverso contesto territoriale, la prescrizione o l’assoluzione penale non ne escludono automaticamente la rilevanza sul piano della prevenzione.
- I reati-spia indicati dall’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011 hanno specifico valore inferenziale ai fini antimafia; la loro rilevanza non dipende necessariamente dall’accertamento di un’associazione mafiosa o dalla contestazione di aggravanti speciali.
- Il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 riguarda gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione. Non occorre reiterarlo quando un dato successivamente acquisito sia utilizzato non come autonomo elemento sintomatico nuovo, ma come argomento per valutare la reticenza dell’interessato rispetto a una vicinanza già comunicata e sottoposta a contraddittorio.
- Anche la presenza di un lavoratore non apicale, se collegato ad ambienti della criminalità organizzata, può concorrere alla prognosi di infiltrazione; la natura stagionale o non continuativa del rapporto e l’assenza di un ruolo decisionale non escludono, da sole, la rilevanza del dato.
- La prevenzione collaborativa è praticabile quando i contatti dell’impresa con ambienti mafiosi siano meramente sporadici e suscettibili di essere rimossi mediante un percorso di bonifica; l’esclusione dell’occasionalità può giustificare il mancato ricorso a tale misura meno invasiva.
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