Sentenza n. 2071/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'accertamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Viterbo, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; e per l'accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all''erogazione della terapia ABA, a seguito dell''istanza inviata dai ricorrenti in data 6.02.2023; e per la condanna della A.S.L. Viterbo ad erogare l''intervento cognitivo comportamentale con metodo ABA al minore -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S., in misura pari a 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo ABA ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; nonché in ogni caso per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inerzia serbata nell'erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 929,00 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all''instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva e piano terapeutico dell'ASL relativo all'erogazione di trattamenti riabilitativi cognitivo-comportamentali con metodo ABA
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del paziente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che l'ASL, a seguito dell'istanza del 6 febbraio 2023, avrebbe omesso di garantire al minore un trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale con metodo ABA nella misura di 20 ore settimanali, direttamente o mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi. Hanno sostenuto che il metodo ABA rientri nei livelli essenziali di assistenza e che l'inerzia e il trattamento ritenuto insufficiente violassero le Linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, l'art. 32 Cost., l'art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, l'art. 1 del d.lgs. n. 502/1992, gli artt. 2 e 3 della l. n. 134/2015, l'art. 2 della l. n. 833/1978, l'art. 3 della l. n. 595/1985 e l'art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017. Hanno chiesto l'accertamento del diritto alla terapia ABA, la condanna dell'ASL all'erogazione della terapia nella misura richiesta e il risarcimento di euro 929 per spese sostenute privatamente. La Regione Lazio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso; l'ASL ha sostenuto di avere preso in carico il minore dal 2015, di avere predisposto un progetto riabilitativo individuale e di avere già garantito trattamenti cognitivo-comportamentali, nonché misure di sostegno economico. La CTU disposta dal TAR ha concluso per la necessità di implementare, ma non di sostituire radicalmente, il piano terapeutico, mediante otto ore settimanali complessive di intervento diretto, di cui quattro presso il centro convenzionato e quattro domiciliari e/o scolastiche, oltre a parent training, teacher training e supervisione clinica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha escluso che il riconoscimento dell'ABA come prestazione sanitaria o sociosanitaria compresa nei LEA attribuisca al privato un diritto soggettivo perfetto a ottenere quel metodo, nella misura oraria richiesta e sulla base di certificazioni private, senza la valutazione di appropriatezza dell'ASL. La scelta della terapia, della sua durata e frequenza spetta all'azienda sanitaria nell'esercizio di discrezionalità tecnico-sanitaria, purché fondata su riscontri normativi e scientifici e adeguata alle caratteristiche individuali del paziente. Il ricorso è stato quindi respinto quanto alla pretesa di ottenere ulteriori 20 ore settimanali di terapia ABA e quanto alla domanda risarcitoria per le spese private riferite alla terapia ABA aggiuntiva. È stato tuttavia riconosciuto il diritto del minore a essere preso in carico mediante un progetto terapeutico individuale adeguato e puntuale. Alla luce della CTU, il TAR ha ordinato all'ASL di implementare il piano in corso secondo le modalità peritali: otto ore settimanali complessive, di cui quattro presso il centro convenzionato e quattro domiciliari e/o scolastiche, oltre a due ore mensili di teacher training, due ore mensili di parent training e due ore mensili di supervisione clinica, con coordinamento unitario e case manager. L'erogazione deve avvenire direttamente dall'ASL oppure, se non disponibile, mediante strutture accreditate o rimborso delle spese sostenute entro i limiti riconosciuti. La domanda è stata pertanto accolta parzialmente. Le spese di lite sono state compensate; gli oneri della CTU, liquidati in euro 2.500 oltre accessori, sono stati posti per due terzi a carico dei ricorrenti e per un terzo a carico dell'ASL.
Norme richiamate
art. 1, commi 1 e 7, d.lgs. 502/1992
"Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate"
Il Servizio sanitario deve garantire le prestazioni comprese nei LEA quando presentino evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute; il requisito scientifico non comporta però il diritto automatico del singolo a una specifica terapia o a una determinata intensità.
art. 2 l. 134/2015
"L’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita"
Le Linee guida devono essere aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e costituiscono riferimento per l'individuazione dei trattamenti appropriati.
art. 3 l. 134/2015
"Si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili"
Per i disturbi dello spettro autistico il trattamento deve essere individualizzato e basato sulle più avanzate evidenze scientifiche, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
"Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"
Il SSN deve garantire presa in carico e trattamento individualizzato, ma la concreta scelta del metodo e dell'intensità è rimessa alla valutazione tecnico-sanitaria dell'ASL sul caso specifico.
art. 74 l.r. Lazio 7/2018
"La Regione ... individua nelle linee guida ... i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA ... ) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta"
La normativa regionale riconosce l'ABA tra i programmi comportamentali strutturati con evidenza scientifica, senza imporne automaticamente l'erogazione nella misura oraria richiesta dal singolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Disposizione richiamata per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata, come modificata dal d.lgs. n. 101/2018, per la protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il riconoscimento di una determinata terapia tra le prestazioni sanitarie o sociosanitarie comprese nei LEA non attribuisce automaticamente al paziente il diritto a ottenere quella terapia secondo il metodo, la durata e il numero di ore richiesti, senza una specifica valutazione di appropriatezza da parte dell'azienda sanitaria.
- La scelta della terapia da erogare a una persona con disturbo dello spettro autistico, compresa la scelta del metodo e dell'intensità, rientra nella discrezionalità tecnico-sanitaria dell'ASL e deve essere fondata su riscontri normativi e scientifici, nonché adattata alla gravità del caso, all'età, al contesto socio-ambientale e al percorso individuale del paziente.
- Il paziente ha diritto a essere preso in carico dal servizio sanitario mediante un progetto terapeutico individuale, puntuale e verificabile, che individui le prestazioni necessarie; tale diritto può essere tutelato anche quando il progetto già predisposto debba essere implementato, senza che ciò comporti l'obbligo di adottare integralmente il trattamento richiesto dal privato.
- Quando una consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'esame diretto del paziente, sulla documentazione clinica e sulle linee guida scientifiche, accerti che il piano sanitario debba essere implementato solo parzialmente, il giudice può ordinare all'ASL di adeguarlo secondo le modalità e l'intensità individuate dal consulente, lasciando all'amministrazione l'attuazione diretta o indiretta mediante strutture accreditate.
- La domanda risarcitoria per le spese sostenute privatamente non può essere accolta se non è dimostrato l'obbligo dell'ASL di erogare proprio la prestazione aggiuntiva richiesta e nella misura rivendicata.
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