Sentenza n. 4971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 07316/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCom di archiviazione del procedimento avviato nei confronti dell’utilizzatore per presunta violazione degli obblighi informativi sugli utilizzi di opere cinematografiche e assimilate, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente e utilizzatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR sotto tre profili. In primo luogo, censurava la declaratoria di inammissibilità delle doglianze relative alla parte della delibera AGCom che aveva rilevato proprie carenze informative e aveva rivolto alle parti indicazioni sul percorso da seguire per riprendere le trattative. Sosteneva che tali rilievi costituissero un accertamento lesivo adottato senza contestazione formale e senza il rispetto delle garanzie partecipative previste per i procedimenti sanzionatori, nonché che vi fosse contraddizione tra il riconoscimento della legittimazione a impugnare la delibera e l’esclusione della possibilità di contestarne quella parte. In secondo luogo, deduceva l’erronea interpretazione degli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 35/2017, dell’art. 17 della direttiva 2014/26/UE e dell’art. 110-quater della l. n. 633/1941. L’appellante sosteneva che gli obblighi informativi dell’utilizzatore operassero già nella fase delle trattative e che non potessero essere subordinati alla previa comunicazione, da parte dell’organismo di gestione collettiva, della tariffa applicabile e della propria rappresentatività. Contestava inoltre che una richiesta di informazioni dell’utilizzatore potesse sospendere il termine di novanta giorni previsto dall’art. 23, ritenendo necessaria una richiesta chiara, specifica e riferita alle informazioni normativamente rilevanti. In terzo luogo, deduceva travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che AGCom avesse adottato ricostruzioni normative divergenti e non avesse considerato le osservazioni formulate in audizione, oltre a lamentare il contrasto tra la delibera e pareri interni dell’Autorità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto superabile l’eccezione di inammissibilità per l’infondatezza della censura nel merito. Le indicazioni rivolte alle parti nella delibera sono state qualificate come mera esortazione nell’esercizio di moral suasion, prive di contenuto dispositivo e di efficacia autoritativa, quindi non idonee a modificare la sfera giuridica dell’organismo di gestione collettiva né soggette alle garanzie partecipative proprie del procedimento sanzionatorio. I rilievi sulle carenze informative dell’organismo erano funzionali soltanto alla verifica dell’eventuale violazione commessa dall’utilizzatore e non costituivano una contestazione sanzionabile. L’unico soggetto potenzialmente esposto a sanzione era l’utilizzatore; in ogni caso, l’organismo era stato ascoltato dall’Autorità. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha condiviso il rilievo del TAR secondo cui, anche aderendo alla tesi dell’appellante sull’applicabilità dell’art. 23 alla fase delle trattative, l’archiviazione sarebbe rimasta comunque legittima. L’art. 23, comma 2, riconosce infatti all’utilizzatore il diritto di chiedere agli organismi le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi; il termine di novanta giorni resta sospeso fino alla ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti. Tra tali informazioni rientrano anche la tariffa applicabile e gli elementi relativi alla rappresentatività dell’organismo, necessari per determinare la quota di mercato e il valore dei diritti rappresentati. Poiché l’organismo non aveva fornito tali dati, gli obblighi informativi dell’utilizzatore non erano esigibili. Il terzo motivo è stato respinto perché l’interlocuzione procedimentale sull’interpretazione normativa non impone all’Autorità di aderire alla tesi della parte; la censura si fondava inoltre sull’estrapolazione di espressioni dal loro contesto e riproponeva questioni già esaminate. I pareri del servizio giuridico interno erano privi di efficacia vincolante. Le spese del grado sono state compensate in ragione della specificità e parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 35/2017
«gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva [...] le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l’utilizzo di opere protette»
L’obbligo informativo dell’utilizzatore è condizionato, ai sensi del comma 2, alla previa disponibilità delle informazioni necessarie fornite dall’organismo di gestione collettiva; la richiesta di informazioni sospende il termine di novanta giorni fino alla ricezione di dati corretti, completi e congruenti.
art. 22 d.lgs. 35/2017
«gli organismi di gestione collettiva conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie»
Disciplina il dovere di buona fede e di scambio informativo nelle negoziazioni; la diversa qualificazione della fase trattativa non altera, nel caso concreto, la legittimità dell’archiviazione.
art. 27 d.lgs. 35/2017
«sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata [...] mettono a disposizione [...] almeno le seguenti informazioni»
L’organismo di gestione collettiva deve fornire all’utilizzatore le informazioni sui diritti rappresentati, sulle opere o categorie di opere e sui territori interessati; tali dati possono essere necessari per rendere esigibili gli obblighi informativi dell’utilizzatore.
art. 40 d.lgs. 35/2017
Attribuisce ad AGCom poteri di vigilanza, ispezione e accesso sulla disciplina degli organismi di gestione collettiva e degli utilizzatori.
art. 14 l. 689/1981
Richiamato dall’appellante in relazione alle garanzie del procedimento sanzionatorio, ma non ritenuto applicabile ai rilievi aventi natura meramente esortativa e non dispositiva.
art. 112 c.p.c.
Il Collegio ha dichiarato esaminati tutti gli aspetti rilevanti del contenzioso, ritenendo non decisivi gli argomenti non espressamente scrutinati.
Massime di principio
- Le indicazioni rivolte da un’autorità indipendente alle parti di una trattativa, quando siano prive di contenuto dispositivo, non modifichino autoritativamente la situazione giuridica e si limitino a sollecitare una condotta collaborativa, costituiscono attività di moral suasion e non sono soggette alle garanzie proprie del procedimento sanzionatorio.
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