Sentenza del 12/01/2018 n. 605 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, per l'anno 2003, il mancato versamento di IRPEG, IVA e IRAP, ritenendo indebite le detrazioni e le deduzioni derivanti da fatture emesse dalla s.r.l. G., qualificata come società cartiera, nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti relative al commercio di autovetture importate dall'estero. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello della società limitatamente all'IVA, valorizzando una sentenza penale irrevocabile di assoluzione dell'amministratore per insussistenza del fatto e ritenendo provata la buona fede della società. L'Agenzia ha censurato tale decisione sostenendo che la sentenza penale non avesse efficacia automatica di giudicato nel processo tributario e che la CTR non avesse adeguatamente valutato gli ulteriori elementi indiziari circa la consapevolezza della frode. La società ha proposto ricorso incidentale contro la conferma delle altre riprese fiscali e contro l'inutilizzabilità di documenti prodotti in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, escludendo che la CTR avesse attribuito alla sentenza penale un'efficacia vincolante di giudicato; tuttavia ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando una motivazione apparente e sostanzialmente inesistente. La CTR aveva infatti richiamato la sentenza penale senza spiegare perché le sue valutazioni fossero condivisibili anche secondo le regole probatorie proprie del processo tributario, né aveva esaminato complessivamente gli elementi indiziari dedotti dall'Amministrazione. Il quarto motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato integralmente rigettato, poiché le censure sulla documentazione non esibita ai verificatori e sulle riprese per maggiori ricavi e costi non erano state adeguatamente specificate o dimostrate. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della CTR di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Disciplina applicabile ai ricorsi in cassazione in esame, con particolare riferimento alla formulazione dei quesiti di diritto.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La motivazione meramente apparente, che richiama una decisione penale senza spiegare il percorso logico e probatorio seguito, equivale a mancanza di motivazione e determina la cassazione della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 2697
Regola generale sull'onere della prova, rilevante nella valutazione della prova della frode e della buona fede del contribuente.
Codice di procedura civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; nel processo tributario possono concorrere a fondare l'accertamento fiscale.
Codice di procedura penale, art. 654
La sentenza penale irrevocabile non produce automaticamente un vincolo di giudicato nel processo tributario, in ragione dell'autonomia dei due giudizi e delle diverse regole probatorie.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Nel processo tributario vigono specifici limiti probatori, ma sono ammesse presunzioni semplici, anche quando non sarebbero sufficienti per una condanna penale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
La produzione documentale in appello può essere ammessa nei limiti previsti dalla norma; nel caso concreto la CTR aveva ritenuto ammissibile la sentenza penale integrale perché formata dopo il giudizio di primo grado.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Il diritto alla detrazione IVA presuppone che l'imposta sia relativa ad acquisti inerenti all'attività e che non vi sia partecipazione o consapevolezza della frode.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Disciplina della fatturazione IVA, rilevante rispetto alle fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5
I documenti non esibiti o sottratti al controllo durante una verifica possono essere inutilizzabili a favore del contribuente; tuttavia l'inutilizzabilità richiede una specifica richiesta dell'Amministrazione e un effettivo rifiuto, occultamento o sottrazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 54
Riguardano i poteri di controllo e rettifica dell'Amministrazione finanziaria in materia IVA.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8
Norme penali richiamate in relazione all'utilizzo e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; l'esito del procedimento penale non determina automaticamente l'esito dell'accertamento tributario.
Costituzione, art. 24
Tutela il diritto di difesa; la società lo aveva invocato sostenendo che il divieto di produrre documenti non dovesse estendersi a documenti non specificamente sottratti alla verifica.
Massime di principio
- L'assoluzione penale dell'amministratore o del rappresentante legale non vincola automaticamente il giudice tributario: la responsabilità fiscale può essere accertata sulla base di presunzioni e indizi validi anche se insufficienti per una condanna penale.
- Una sentenza penale può essere utilizzata nel processo tributario come elemento di prova, ma il giudice deve spiegare concretamente quali accertamenti ritiene condivisibili e perché essi siano compatibili con le regole probatorie tributarie.
- Il giudice tributario deve valutare globalmente la sentenza penale, le prove acquisite nel procedimento penale e gli ulteriori elementi forniti dall'Amministrazione, inclusi gli indici di anomalia commerciale e la possibile consapevolezza della frode.
- Il richiamo generico a una sentenza penale, senza illustrare il percorso logico che conduce alla decisione, integra motivazione apparente e può comportare la cassazione della pronuncia.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente può conservare il diritto alla detrazione IVA se dimostra la propria estraneità e inconsapevolezza della frode; tale buona fede deve però essere valutata sulla base dell'intero quadro probatorio.
- Il divieto di utilizzare documenti non esibiti durante una verifica non opera automaticamente: occorre dimostrare che l'Amministrazione li abbia specificamente richiesti e che il contribuente li abbia rifiutati, occultati o sottratti al controllo.
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con quella di primo grado quando la decisione d'appello la richiami o la confermi; deduzioni generiche o meramente fattuali possono essere dichiarate inammissibili.
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