Cassazione Penale, Sentenza n. 15934/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso. Contestavano in particolare la gravità indiziaria fondata su identificazioni fotografiche operate dalla polizia giudiziaria (per Russo tramite foto in volto; per D'Isidoro tramite tatuaggio sul braccio) e deducevano l'inefficacia sopravvenuta della misura perché le immagini consegnate al difensore dopo l'esecuzione della misura mostrerebbero il braccio di D'Isidoro fasciato, rendendo impossibile la verifica del tatuaggio e dunque della sua identificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze prospettate tendevano a rimettere in discussione fatti e valutazioni di merito già compiute dal Tribunale del riesame, mentre il ricorso per cassazione è limitato a vizi di legittimità e a specifiche censure di motivazione. Sul punto dell'inefficacia sopravvenuta la Corte ha ritenuto che mancasse il presupposto: le immagini cui la difesa si riferiva non risultano essere state trasmesse al G.I.P. a corredo della domanda cautelare, per cui non è configurabile l'omessa trasmissione che determina l'inefficacia. Il Tribunale del riesame aveva inoltre motivato la concretezza del pericolo di reiterazione, anche alla luce dell'aggravante di metodo mafioso, ritenendo adeguata la custodia in carcere. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; ha inoltre disposto che l'ordinanza sia portata a conoscenza del detenuto secondo l'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 309 in tema di inefficacia sopravvenuta in senso restrittivo: l'inefficacia sussiste solo se atti che erano stati effettivamente allegati alla domanda cautelare (trasmessi al G.I.P.) non sono stati poi trasmessi al tribunale per il riesame; atti o materiali diversi, non allegati alla mozione iniziale, non determinano l'inefficacia
art. 291 cod. proc. pen.
Rinvio alla disciplina della mozione cautelare: la Corte sottolinea che va valutato se specifici atti erano stati effettivamente presentati al G.I.P. a corredo della richiesta cautelare
art. 275 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha applicato la presunzione contenuta nel comma 3 circa la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, ritenendo compatibile la custodia carceraria con la gravità dei fatti e la partecipazione stabile ad un'organizzazione
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione: esso è ammesso per specifiche vizi di legittimità (motivazione, violazioni di legge) e non per rinnovare la valutazione del materiale probatorio o per ricostruzioni alternative dei fatti
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94 disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale cui il provvedimento rinvia per l'adempimento di comunicazione dell'ordinanza al detenuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per riesporre una diversa ricostruzione dei fatti o per criticare valutazioni di merito già motivate dal giudice del riesame: va censurata la motivazione stessa con riferimenti normativi o ad errori di diritto specifici
- Per dedurre l'inefficacia sopravvenuta di una misura cautelare è necessario provare che atti o documenti siano stati effettivamente allegati alla domanda cautelare dinanzi al G.I.P. e non trasmessi al tribunale per il riesame; materiali diversi, acquisiti o mostrati successivamente, non bastano
- Le identificazioni fotografiche e le comparazioni operate dalla polizia giudiziaria sono valutazioni di gravità indiziaria che il giudice del merito può apprezzare e motivare; la loro contestazione in cassazione richiede l'indicazione puntuale di vizi di motivazione o la produzione degli atti contestati, allegandoli o indicandone la precisa collocazione processuale
- Quando la custodia cautelare si fonda su elementi che indicano partecipazione a strutture criminali e sussiste aggravante di metodo mafioso, il rischio di reiterazione può essere ritenuto concreto e giustificare misure afflittive, purché ciò sia adeguatamente motivato
- In caso di censura sulla prova documentale, il difensore deve nella fase di impugnazione indicare specifici atti, allegarli al ricorso o descriverne puntualmente la collocazione per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso
- Le sanzioni accessorie per ricorsi inammissibili (spese e somme alla Cassa delle ammende) sono disponibili e vengono applicate a fronte di impugnazioni infondate o non conformi ai requisiti di ammissibilità
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