Sentenza n. 408/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione n. 1380 del 29.11.2024, a firma del Dirigente Settore III – Lavori Pubblici – Ambiente – Paesaggio del Comune di Corato, di presa d’atto del provvedimento n. 0416491 del 21.10.2024 della Centrale di Committenza della soc. Invitalia s.p.a., recante l’aggiudicazione in favore della “Prodon Impianti Tecnologici s.r.l.” dei lavori di costruzione del nuovo asilo nido sito in Corato alla Via Lago di Viti, aggiudicazione disposta all’esito della “procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 59 e 71 del d.lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori per la costruzione e ampliamento e riconversione di nuovi asili nido – AQ14 Puglia – CIG. B281688A44” ed indetta dalla stessa Invitalia nell’ambito dell’attuazione della Missione 4- Componente 1- Investimento 1.1. “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (M4CIII.1. del PNRR)”; - del provvedimento n. 0416491 del 21.10.2024 della Centrale di Committenza della soc. Invitalia, recante la predetta aggiudicazione; - della deliberazione di G.C., n. 57 del 13.03.2025, del comune di Corato, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’asilo de quo, corredato dai suoi allegati (si precisa che quest’ultimi non sono mai stati pubblicati, bensì resi accessibili il 20.10.2025 a seguito di istanza di accesso dei ricorrenti); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi alla realizzazione di tale intervento, ancorché non conosciuti, ivi compresi: - l’avviso di indizione gara Invitalia del 19.07.2024 e tutti gli atti di gara, ivi incluso il disciplinare unitamente ai suoi allegati ed elaborati tecnici; - l’o.d.a. del contratto specifico n. 1 del 06.05.2025 e relativi allegati, tra cui la documentazione tecnica, economica e progettuale relativo all’intervento in questione; - l’accordo quadro 14 Puglia, CIG B281688A44 e relativi allegati, tra cui le condizioni generali; - il contratto specifico, n. 2615 del 18.06.2025 stipulato tra il comune di Corato (quale soggetto attuatore) e l’aggiudicatario, unitamente ai suoi allegati, ivi compresa la documentazione attinente alla progettazione esecutiva, tra cui la relazione generale e tutti i suoi elaborati; - le deliberazioni di G.C. del comune di Corato, nn. 145 del 30.05.2024 (unitamente ai suoi allegati) e 151 del 10.06.2024 nonché la determinazione dirigenziale n. 796 del 16.07.2024; - la deliberazione di G.C. del comune di Corato, n. 281 del 19.11.2024, con cui si prendeva d’atto della delocalizzazione dell’asilo a realizzarsi, disponendo lo spostamento da Via San Magno alla Via Lago di Viti nonché la nota ministeriale, prot. 51280 del 11.11.2024 di accoglimento all’istanza di delocalizzazione; - l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, relativo alla costruzione del nuovo asilo nido di Via san Magno, stipulato tra il Comune di Corato e il Ministero dell’Istruzione e del Merito; - la deliberazione di G.C. del comune di Corato, n. 1608 del 27.12.2024, di affidamento della “progettazione esecutiva strutturale ed impiantistica, direzione dei lavori e coordinamento della progettazione in fase di esecuzione dell’intervento per la realizzazione di un nuovo asilo nido ubicato in Via Lago di Viti”, in favore della ditta Di Girolamo Engineering s.r.l. - Servizi Di Ingegneria E Architettura; - la deliberazione di G.C. del comune di Corato, n. 181 del 05.02.2025, di affidamento per la verifica della “progettazione esecutiva strutturale ed impiantistica, direzione dei lavori e coordinamento della progettazione in fase di esecuzione dell’intervento per la realizzazione di un nuovo asilo nido ubicato in Via Lago di Viti”, in favore della ditta L.L. Engineering (Lux Lucis Engineering) s.r.l.s.; - la nota n. 9867 del 24.02.2025 di consegna all’ente comunale del progetto esecutivo, citata nel deliberato comunale, n. 57/2025; - la nota n. 11259 del 03.03.2025 dell’esito della verifica del progetto esecutivo, richiamata in tale deliberato; - il verbale del RUP del 12.03.2025, prot. n. 11259/2025, attinente alla validazione del progetto esecutivo, citata nel prefato deliberato; in subordine, per il risarcimento dei danni e subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di localizzazione, aggiudicazione, progettazione e affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in Via Lago di Viti, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alla realizzazione di un asilo nido su area comunale confinante con la loro proprietà, deducendo la violazione della normativa urbanistico-edilizia sulle distanze. In particolare, hanno sostenuto che l’edificio, progettato a 7,99 metri dal confine, avrebbe dovuto rispettare la distanza minima inderogabile di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti prevista dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Hanno inoltre lamentato che la relazione generale del progetto esecutivo avrebbe erroneamente qualificato il lotto privato confinante come area destinata allo sgambamento dei cani, con conseguente errata valutazione del potenziale edificatorio della loro proprietà. In via subordinata hanno chiesto il risarcimento del danno derivante dalla diminuzione della capacità edificatoria del lotto. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso e ne hanno contestato la fondatezza; il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito, decidendo la causa nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto irrilevante l’erronea indicazione del lotto privato come area per lo sgambamento dei cani, poiché il progetto aveva comunque applicato la disciplina urbanistica propria della zona B2. Secondo le N.T.A. della zona B2, era consentito costruire sul confine oppure a una distanza dal confine pari alla metà dell’altezza dell’edificio più alto e comunque non inferiore a 5 metri. L’edificio comunale, posto a 7,99 metri dal confine, rispettava quindi la distanza minima prevista dallo strumento urbanistico. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile il principio civilistico della prevenzione, poiché la disciplina locale non vietava la costruzione sul confine, ma consentiva alternativamente la costruzione sul confine o a distanza di almeno 5 metri. In tale situazione la scelta del primo costruttore condiziona la successiva edificazione del proprietario confinante, senza che ciò comporti violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Non essendo stata accertata alcuna illegittimità degli atti, è stata respinta anche la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 D.M. n. 1444/1968
la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
La distanza minima tra edifici opera secondo la disciplina urbanistica applicabile; nel caso concreto il TAR ha escluso la violazione perché la disciplina locale consentiva la costruzione sul confine e il principio della prevenzione risultava applicabile.
N.T.A. del P.R.G. del Comune di Corato, zona B2
Distacchi dai confini: sul confine oppure Hmax/2 e non meno di 5,00 m.
La previsione alternativa di costruzione sul confine o a distanza non inferiore a 5 metri non imponeva una distanza minima inderogabile dal confine e consentiva l’applicazione del principio della prevenzione.
artt. 59 e 71 d.lgs. n. 36/2023
Richiamati quali disposizioni relative alla procedura aperta per la conclusione dell’accordo quadro mediante il quale sono stati affidati i lavori.
artt. 62 e 63 d.lgs. n. 36/2023
Richiamati per l’avvalimento del Comune a Invitalia quale centrale di committenza per l’indizione, gestione e aggiudicazione della procedura.
Massime di principio
- Quando gli strumenti urbanistici locali consentono alternativamente la costruzione sul confine oppure a una distanza minima dal confine, la costruzione sul confine non è vietata e trova applicazione il principio civilistico della prevenzione.
- Il principio della prevenzione non opera quando la disciplina urbanistica locale impone espressamente una distanza minima dal confine vietando la costruzione sul confine; opera invece quando la costruzione sul confine è espressamente consentita insieme alla possibilità di arretramento.
- La realizzazione di un edificio a una distanza dal confine superiore alla distanza minima prevista dalle N.T.A. non viola la disciplina locale sui distacchi, anche se la scelta localizzativa può incidere sulle future possibilità edificatorie del proprietario confinante.
- Un’erronea descrizione del lotto confinante negli elaborati progettuali non determina l’illegittimità del progetto se, in concreto, l’amministrazione e i progettisti hanno applicato la corretta disciplina urbanistica relativa alla zona di appartenenza dell’area.
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