Ordinanza n. 388/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento delle domande formulate dalla Società ricorrente contro E-Distribuzione spa dinanzi all'A.G.O. ex art. 11 c.p.a e art. 59 della L. n. 69/2009, a seguito della sentenza della Corte D'Appello di Firenze, terza sezione civile, n. 2170/2023 depositata il 26 ottobre 2023, con la quale è stata dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva di Codesto Ecc.mo TAR ex art. 133 comma prima, lett. o) c.p.a e, conseguentemente, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, già formulate davanti al giudice ordinario: 1) accertare il grave inadempimento di E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, agli obblighi assunti nei confronti della società attrice, per effetto del preventivo di connessione alla rete di cui alla proposta di E-Distribuzione del 26 agosto 2010, accettato dalla società attrice in data 27 agosto 2010; 2) conseguentemente, dichiarare la risoluzione, per inadempimento della società convenuta, del contratto di cui al preventivo di connessione alla rete oggetto della proposta di E-Distribuzione S.p.a. del 26 agosto 2010, accettato dalla società attrice in data 27 agosto 2010; 3) condannare E-Distribuzione S.p.a. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, ovvero, in ipotesi, per responsabilità extracontrattuale della stessa, da liquidarsi nell'importo, di € 1.027.758,43, o nella diversa somma maggiore o minore che sarà determinata da Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, anche in via equitativa occorrendo, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Domande di accertamento dell'inadempimento, risoluzione contrattuale e risarcimento del danno relative al preventivo di connessione alla rete elettrica
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva richiesto la connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico e aveva accettato il preventivo predisposto dal gestore. Dopo la comunicazione dell'avvio dei lavori, il gestore aveva dichiarato di non poter accettare tale comunicazione e aveva disposto l'annullamento della pratica di connessione. L'autorità di regolazione aveva successivamente accolto il reclamo della società e ordinato il ripristino della validità della richiesta e del preventivo, ma, secondo la ricorrente, il ripristino era intervenuto quando era ormai scaduto il termine per accedere agli incentivi, rendendo economicamente insostenibile l'investimento. La società aveva quindi chiesto al giudice ordinario l'accertamento del grave inadempimento contrattuale, la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.027.758,43. Dopo la condanna di E-Distribuzione da parte del Tribunale di Firenze, la Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. La controversia è stata riassunta davanti al TAR ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. e dell'art. 59 l. n. 69/2009. E-Distribuzione ha eccepito l'irricevibilità per tardività ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. Il TAR ha invece rilevato d'ufficio un conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardi esclusivamente l'adempimento di obblighi contrattuali e non l'esercizio di poteri autoritativi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario e ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Firenze. Il Collegio ha affermato che la giurisdizione esclusiva amministrativa nelle materie dell'art. 133 c.p.a. richiede comunque l'esercizio, diretto o mediato, di poteri autoritativi; non è sufficiente la mera inerenza della controversia alla produzione di energia. Nel caso concreto, l'obbligo del gestore di consentire la connessione nasce direttamente dalla legge e dalla richiesta dell'utente, mentre il preventivo e il successivo rapporto di connessione sono regolati dal T.I.C.A. e hanno natura privatistico-contrattuale. Il gestore deve verificare oggettivamente la sussistenza di condizioni tecniche ed economiche predeterminate dall'autorità di regolazione, senza effettuare ponderazioni di interessi pubblici né adottare provvedimenti autoritativi. Poiché le domande riguardano l'inadempimento del gestore, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, esse appartengono al giudice ordinario. Il TAR ha disposto la trasmissione dell'ordinanza e del fascicolo alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto, ha sospeso il giudizio sino alla decisione della Corte e ha riservato al definitivo ogni altra statuizione, inclusa quella sull'eccezione di irricevibilità e sulle spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione dopo una declinatoria di giurisdizione.
art. 59 l. n. 69/2009
Disciplina la prosecuzione del giudizio dopo la declinatoria di giurisdizione e consente al giudice ad quem di sollevare conflitto negativo di giurisdizione, con sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
art. 30, comma 3, c.p.a.
È stato invocato dalla resistente per eccepire l'irricevibilità dell'azione risarcitoria per tardività; la questione è stata riservata al definitivo.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle controversie concernenti la produzione di energia presuppone, secondo il TAR, che la controversia investa l'esercizio di poteri amministrativi e non una relazione meramente privatistica.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 79/1999
obbligo delle imprese distributrici, operanti come concessionarie, di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche e le deliberazioni dell'Autorità
L'obbligo di connessione sorge ex lege a seguito della richiesta dell'utente, senza necessità di intermediazione di un potere amministrativo.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 387/2003
obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione
Conferma l'obbligo del gestore di fornire le soluzioni di connessione secondo le condizioni tecniche ed economiche stabilite dall'autorità di regolazione.
deliberazione AEEG ARG/elt n. 99/08
Approva il Testo Integrato delle Connessioni Attive, che disciplina modalità e condizioni contrattuali del servizio di connessione e i reciproci diritti e obblighi di richiedente e gestore.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133 c.p.a. non deriva dalla sola appartenenza della controversia a una materia legislativamente indicata, ma richiede che la pubblica amministrazione agisca in veste di autorità mediante l'esercizio di poteri amministrativi.
- Le controversie aventi a oggetto l'adempimento o l'inadempimento di obblighi contrattuali, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni conseguenti appartengono al giudice ordinario quando il rapporto dedotto sia meramente privatistico, anche se collegato a una materia di giurisdizione esclusiva amministrativa.
- Nella procedura di connessione alla rete elettrica, il gestore svolge un'attività vincolata di verifica dell'oggettiva sussistenza di condizioni tecniche ed economiche predeterminate dall'autorità di regolazione; tale attività non costituisce esercizio di potere amministrativo, poiché non comporta ponderazione di interessi pubblici né valutazioni discrezionali.
- L'obbligo del gestore di consentire la connessione alla rete, corrispondente al diritto del richiedente, sorge ex lege in seguito alla richiesta e si inserisce in un rapporto contrattuale regolato dalle condizioni fissate dall'autorità di regolazione.
- La mera riconducibilità della controversia alla materia della produzione di energia non attrae la causa nella giurisdizione esclusiva amministrativa se la lite riguarda soltanto il rapporto individuale di connessione e l'inadempimento degli obblighi negoziali del gestore.
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