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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19471/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito per omissioni contributive, sanzioni e somme aggiuntive per complessivi Euro 92.518,38, opposto da una società. Il giudizio di primo grado era sfociato nel rigetto dell'opposizione. In appello, la Corte territoriale ha confermato il rigetto sulla base di due autonome ragioni: da un lato ha valorizzato, tramite acquisizione officiosa ex art. 437 c.p.c., una domanda di rateazione effettivamente presentata dalla società, ritenendola indice di riconoscimento del debito; dall'altro ha comunque escluso che la società potesse beneficiare della riduzione contributiva prevista dall'art. 5, comma 5, della L. n. 223 del 1991, perché le assunzioni agevolate erano state effettuate da un'impresa con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che aveva effettuato i licenziamenti. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., contestando l'utilizzo del documento acquisito in appello; non ha però censurato la seconda ratio decidendi autonoma, relativa all'insussistenza dei presupposti della riduzione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma e che il ricorrente aveva impugnato soltanto la prima, lasciando intatta la seconda, concernente l'accertata insussistenza dei presupposti per il beneficio contributivo ex L. n. 223 del 1991. Poiché ciascuna delle due ragioni era idonea da sola a sostenere il decisum, la mancata censura di entrambe ha comportato l'inammissibilità. La società è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.c.

    È stata invocata dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il ricorso era inammissibile per omessa impugnazione di una ratio autonoma.

  • art. 437 c.p.c.

    Consente al giudice del lavoro in appello l'acquisizione officiosa di documenti indispensabili e relativi a temi probatori già dibattuti in primo grado; nel caso concreto la Corte d'appello aveva acquisito la domanda di rateazione.

  • art. 5, comma 5, L. n. 223 del 1991

    La riduzione/contribuzione agevolata non spetta se le assunzioni sono effettuate da un'impresa con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ha proceduto ai licenziamenti.

  • art. 5, comma 4, L. n. 223 del 1991

    È richiamato nel testo come disposizione ratione temporis applicabile in relazione al diritto della società alla riduzione contributiva.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale di legittimità, richiamata per il rinvio della causa in adunanza camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1 quater; comma 1 bis

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse o per formazione del giudicato interno sulla ratio non censurata.
  • Nel giudizio del lavoro, il giudice d'appello può acquisire d'ufficio documenti indispensabili ai sensi dell'art. 437 c.p.c., purché il tema probatorio sia già stato oggetto di dibattito nel primo grado.
  • La disciplina agevolativa in materia di riduzione contributiva collegata ai licenziamenti e alle assunzioni non opera quando l'operazione sia sostanzialmente unitaria e l'impresa assumente presenti assetti proprietari coincidenti o comunque riconducibili a quelli dell'impresa che ha effettuato i licenziamenti.
  • La mera contestazione della prima base argomentativa della sentenza impugnata non è sufficiente a ottenere la cassazione se una seconda, autonoma ratio resta incontestata e idonea da sola a sorreggere il rigetto della domanda o dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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