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Sentenza

Sentenza n. 2585/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Emilia Romagna, n. 152 del 17 marzo 2025, resa inter partes, concernente un diniego di condono edilizio e conseguente ordine di demolizione e sgombero.

Giustizia amministrativa202308962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 152 del 17 marzo 2025, relativa al diniego di condono edilizio, all’ordine di demolizione e al provvedimento di inabilità e sgombero

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza con cui il TAR, riuniti tre ricorsi, aveva respinto le domande di annullamento del diniego di condono edilizio ex l. 47/1985, dell’ingiunzione di demolizione di sedici opere abusive e del provvedimento di inabilità e sgombero del sottotetto. L’appellante ha dedotto, in sintesi: erronea valutazione della prova circa la preesistenza delle opere rispetto alla data limite del condono; erronea applicazione del principio secondo cui gli interventi ulteriori su manufatti abusivi ripetono l’illegittimità dell’opera principale; erronea applicazione dei principi dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017; qualificazione extra petita degli interventi come nuova costruzione anziché ristrutturazione; erronea regolazione delle spese. In primo grado erano stati inoltre dedotti il perfezionamento del silenzio-assenso sul condono per il decorso di circa trentatré anni, l’incompletezza dell’istruttoria e della motivazione, l’omessa considerazione delle integrazioni documentali, l’erroneo calcolo dell’oblazione, l’assenza di dolosa infedeltà, la responsabilità del Comune per il ritardo, la possibilità di accedere al secondo condono ex l. 724/1994, nonché, quanto all’ordine di demolizione, la riconducibilità delle opere alla manutenzione straordinaria, al restauro o alla ristrutturazione, la preesistenza degli incrementi volumetrici, l’intervenuta sanatoria del piano mansardato e l’omessa verifica della demolibilità tecnica. Quanto al provvedimento di sgombero, era stata dedotta l’invalidità derivata dall’eventuale annullamento del diniego di condono.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato in parte improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente al provvedimento riguardante il sottotetto, poiché la società aveva dichiarato di aver già sgomberato volontariamente i due mini-appartamenti e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Per il resto ha respinto l’appello e confermato sostanzialmente la decisione del TAR. Il Collegio ha ritenuto non adeguatamente provata la realizzazione delle opere anteriormente alla soglia temporale del condono e ha valorizzato la relazione dell’Ufficio tecnico del 7 agosto 2018, che attestava una sopraelevazione della copertura di 0,90 metri. La documentazione fotografica e i verbali prodotti dalla società non sono stati ritenuti idonei a smentire la consistenza volumetrica degli interventi contestati. Il diniego di condono risultava comunque giustificato dall’incompletezza della documentazione, impeditiva della formazione del silenzio-assenso, e dalla prova del mancato completamento dei lavori entro il termine rilevante. L’onere di provare la preesistenza della cantina e l’assenza di innalzamento del tetto gravava sulla società, che non lo ha assolto; le contestazioni specifiche contenute nei verbali degli uffici comunali e la documentazione fotografica prodotta dal Comune rendevano plausibile l’avvenuto innalzamento della falda del tetto. Il Collegio ha condiviso la valutazione unitaria degli interventi e la loro qualificazione complessiva come nuova costruzione, escludendo la riconducibilità alla manutenzione straordinaria o al risanamento conservativo, poiché tali categorie presuppongono opere che lascino inalterate la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della superficie. Non è stata ritenuta valorizzabile la possibilità di ricondurre gli interventi al secondo condono ex l. 724/1994, poiché la società aveva ricompreso ogni intervento nella domanda di condono ex l. 47/1985. Il lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda non poteva supplire all’insussistenza dei presupposti sostanziali del condono. È stata confermata anche la condanna alle spese, rientrando la relativa liquidazione nella discrezionalità del giudice; la società è stata condannata a pagare al Comune € 3.000, oltre accessori di legge, per il grado d’appello.

Norme richiamate

  • artt. 31, 34 e 35 l. 47/1985

    Il condono e il relativo silenzio-assenso presuppongono la sussistenza e la dimostrazione dei requisiti sostanziali e documentali previsti dalla disciplina; il mero decorso del tempo non determina il perfezionamento del silenzio-assenso in assenza di documentazione completa e di opere ultimate entro il termine rilevante.

  • art. 39, comma 10-bis, l. 724/1994

    La possibilità di ricondurre gli interventi al secondo condono non è stata valorizzata, poiché la società aveva attratto gli interventi nella domanda di condono ex l. 47/1985.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce base normativa dell’ordine di demolizione delle opere abusive; la qualificazione complessiva degli interventi e l’accertamento della loro abusività hanno sostenuto la legittimità della misura ripristinatoria.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato in relazione alla dedotta omessa valutazione della fattibilità tecnica della demolizione, censura non accolta nel giudizio d’appello.

  • artt. 3, 10, 22 e 37 d.P.R. 380/2001

    Sono stati invocati dalla società per sostenere la qualificazione delle opere come interventi edilizi minori e l’applicazione della sanzione pecuniaria, ma la qualificazione complessiva come nuova costruzione ha escluso tale prospettazione.

  • art. 13 l.r. Emilia-Romagna 23/2004

    È stato richiamato con riferimento al regime regionale degli interventi edilizi e delle sanzioni, senza che la relativa prospettazione conducesse all’annullamento dell’ordine di demolizione.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Il ritardo dell’amministrazione nella definizione della pratica non è stato ritenuto sufficiente a determinare l’illegittimità del diniego, in presenza dell’insussistenza dei presupposti sostanziali del condono.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso previsto dalla disciplina del condono edilizio non si forma per il solo decorso del termine dalla presentazione della domanda e dal pagamento dell’oblazione: occorre che la domanda sia completa e consenta all’amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, compresi l’ultimazione dei lavori entro la data limite, l’ubicazione e la consistenza delle opere.
  • Quando l’amministrazione contesta, sulla base di verbali di sopralluogo e di specifici accertamenti tecnici, che le opere siano state ultimate entro la data rilevante per il condono, spetta al richiedente fornire una prova adeguata della loro preesistenza; il mero richiamo a documentazione fotografica o a elementi non univoci non è sufficiente a superare gli accertamenti comunali.
  • La qualificazione urbanistico-edilizia deve considerare unitariamente gli interventi riferiti allo stesso immobile e alla medesima trasformazione edilizia. La manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo presuppongono opere che lascino inalterate la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della superficie; un intervento con significativo ampliamento di superficie o volume può essere qualificato come nuova costruzione.
  • Il lungo tempo impiegato dall’amministrazione per definire una domanda di condono non determina, da solo, l’accoglimento della domanda né rende illegittimo il diniego quando manchino i presupposti sostanziali per la sanatoria.
  • L’eventuale sopravvenuta eliminazione della situazione materiale oggetto dell’impugnazione determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità della domanda, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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