Cassazione Penale, Sentenza n. 3196/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce contestando: (i) l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in un procedimento originario diverso (procedura ambientale) e la loro utilizzazione per reati diversi, alla luce dell'art. 270 c.p.p. e dell'art. 12 c.p.p.; (ii) la violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle prove in relazione al falso di cui all'art. 476 c.p. (retrodatazione/protocollazione) e alla qualificazione e responsabilità di ciascun imputato; (iii) la sussistenza o inesistenza del reato di truffa aggravata (art. 640-bis) e dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle società; (iv) profili relativi alla prescrizione e alla corretta formula decisoria (art. 129 c.p.p.); (v) questioni proprie degli enti ex d.lgs. 231/2001: carenza di prova della colpa di organizzazione, errore nella valutazione del ruolo di "amministratore di fatto" e nullità degli atti di costituzione e difesa per incompatibilità ex art. 39 d.lgs. 231/2001 (difensore nominato dall'amministratore indagato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Sintesi degli esiti principali: (1) Ha ritenuto inammissibili i motivi generici sull'inutilizzabilità delle intercettazioni quando mancava la specificazione dell'incidenza sull'"altra prova di resistenza" e quando le questioni implicavano valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito. (2) Ha annullato la parte della sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità per il reato di falso (art. 476, co.2) relativo al capo 5) – per carenza motivazionale sul tema specifico della possibile "inoffensività" del falso – rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per integrare la motivazione e decidere sulla rilevanza concreta della retrodatazione rispetto alla fede pubblica. (3) Ha accolto il ricorso della curatela fallimentare della "Effe Effe Costruzioni s.r.l.": ha dichiarato l'incompatibilità dell'amministratore che nominò il difensore dell'ente e, per tale nullità già intervenuta nella fase delle indagini, ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti della società e trasmesso gli atti al PM per il nuovo corso; conseguentemente ha fatto cessare eventuali misure reali ancora in esecuzione. (4) Ha accolto in parte il ricorso di "Olza S.R.L.", ritenendo la motivazione della Corte d'appello carente sul punto della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 (mancata adeguata verifica della colpa di organizzazione e della prova dell'interesse/vantaggio per la società), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame. In conseguenza degli annullamenti la Corte ha ritenuto non dovute le spese processuali in capo ai ricorrenti per la parte non accolta, e ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento dell'ente annullato senza rinvio al PM.
Norme richiamate
art. 270 c.p.p.
Limita la utilizzazione delle intercettazioni a procedimenti diversi da quelli per i quali furono autorizzate; la Corte analizza la deroga in presenza di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e valuta l'onere difensivo di dimostrare l'incidenza sull'esito probatorio (prova di resistenza).
art. 12 c.p.p.
Consente l'utilizzabilità delle intercettazioni per reati connessi; la Corte richiede prova puntuale del rapporto di connessione qualificata e rinvia alle valutazioni di merito quando occorrono accertamenti fattuali.
art. 266 c.p.p.
Limiti di ammissibilità delle intercettazioni; la Corte richiama che devono ricadere nei reati per i quali era ammessa la captazione.
art. 192, co. 2, c.p.p.
Criteri per la prova indiziaria (gravi, precisi e concordanti); la Corte verifica che i giudici di merito abbiano correttamente applicato questi parametri nel complesso valutativo degli indizi.
art. 476 c.p.
Falso materiale relativo a protocollazione: la Corte ribadisce che la retrodatazione con timbro di protocollo può integrare il falso punibile, ma richiama la disciplina sul "falso innocuo" e ordina al giudice di merito di valutare se la falsificazione fosse in concreto idonea a ledere la fede pubblica.
art. 483 c.p.
Autenticità/uso di documenti falsi; menzionato nei capi dichiarati prescritti o valutati alla luce delle intercettazioni.
art. 640-bis c.p.
Truffa aggravata ai danni del GSE: la Corte discute la connessione probatoria con la retrodatazione e la rilevanza delle intercettazioni; alcuni profili sono stati dichiarati estinti per prescrizione in sede di merito.
art. 129 c.p.p.
Declaratoria immediata di cause di non punibilità (es. prescrizione): la Corte conferma che la formula di non doversi procedere può prevalere salvo che emerga 'evidenza' dell'innocenza che giustifichi il proscioglimento nel merito.
d.lgs. 231/2001, art. 39
Incompatibilità del rappresentante legale imputato a nominare il difensore dell'ente: la Corte ribadisce l'effetto di nullità degli atti compiuti e la necessità di nomina di difensore d'ufficio; è stata la ragione dell'annullamento senza rinvio per l'Effe Effe.
d.lgs. 231/2001, artt. 5, 6, 7, 8, 24
Principi e presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente: la Corte richiama che, per affermarla, occorre valutare la colpa di organizzazione, l'interesse/vantaggio per l'ente e l'efficacia dei modelli, con analisi prognostica e motivazione puntuale.
Massime di principio
- Intercettazioni originate per un reato diverso possono essere utilizzate solo se sussiste connessione qualificata ex art. 12 c.p.p.; in cassazione l'inutilizzabilità deve essere motivata indicando l'incidenza sull'"altra prova di resistenza" per non essere inammissibile.
- Le questioni di utilizzabilità delle intercettazioni che implicano accertamenti di fatto sono in gran parte riservate al giudice di merito e difficilmente riescono in sede di legittimità se non adeguatamente specificate.
- La retrodatazione/protocollazione (timbro) può integrare il reato di falso (art. 476 c.p.), ma il giudice deve valutare se la falsificazione sia concretamente idonea a ledere la fede pubblica (no automatismo): va esaminata l'eventuale "inoffensività" del falso.
- Quando un reato è estinto per prescrizione il giudice d'appello può comunque decidere sugli effetti civili con criteri di probabilità; la formula più favorevole (proscioglimento) è ammissibile solo se risultasse 'evidente' l'innocenza.
- Per la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 non è sufficiente la sola esistenza del reato presupposto: il giudice deve motivare l'esistenza della colpa di organizzazione, l'interesse/vantaggio dell'ente e l'idoneità (prognosi postuma) dei modelli organizzativi.
- Se il legale rappresentante dell'ente è incompatibile (indagato/imputato) e nomina il difensore dell'ente, gli atti sono nulli: il giudice deve nominare un difensore d'ufficio e gli atti compiuti dall'avvocato nominato dall'incompatibile vengono considerati privi di efficacia.
- In sede di cassazione i ricorsi che chiedono rivalutazioni alternative delle prove indiziarie sono spesso inammissibili: il rimedio è accettabile solo se vengono evidenziate vizi di diritto o lacune motivazionali gravi, non una semplice diversa lettura delle prove.
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