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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26958/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado e in appello di un furto in abitazione aggravato e della successiva ricettazione di un bene di provenienza delittuosa, commessi il 24 settembre 2011, con riconoscimento anche della recidiva specifica ed infraquinquennale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) vizio di motivazione sull'individuazione dell'imputato come autore del furto, contestando la ricostruzione temporale dei fatti e l'utilizzo di un video mai acquisito agli atti, nonché la mancata motivazione sulla pretesa irritualità dell'acquisizione delle immagini; 2) violazione di legge in ordine alla ricettazione, sostenendo che l'elemento soggettivo sarebbe stato desunto da dichiarazioni dell'imputato non utilizzabili perché rese quando era già indagato; 3) vizio di motivazione sulla mancata esclusione o disapplicazione della recidiva, assumendo che non fossero state considerate le condizioni di vita dell'imputato; 4) vizio di motivazione sulla disciplina della continuazione e sulla determinazione dell'aumento di pena per i reati satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello, quindi indeducibile in sede di legittimità; il secondo motivo infondato perché, a prescindere dall'utilizzabilità delle dichiarazioni, la mancata giustificazione del possesso del bene di provenienza delittuosa è stata correttamente valorizzata quale indice dell'elemento soggettivo della ricettazione; il terzo motivo infondato perché la Corte di merito aveva motivato sulla recidiva, richiamando una maggiore pericolosità e propensione a delinquere; il quarto motivo manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva applicato correttamente i criteri sul reato continuato e l'aumento di pena per i singoli reati satellite. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non consente una rivalutazione del compendio probatorio o della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La censura per violazione di legge in tema di responsabilità e di elemento soggettivo della ricettazione è stata ritenuta non fondata alla luce dei principi sulla prova dell'animus recipiendi e sull'indicazione della provenienza del bene.

  • art. 81 c.p.

    In tema di reato continuato, il giudice deve determinare la pena base per il reato più grave e motivare l'aumento per ciascun reato satellite, verificando il rispetto dei limiti legali e del rapporto di proporzione tra le pene.

  • art. 648 c.p.

    Ai fini della configurabilità della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, indice della volontà di occultamento e di un acquisto in mala fede.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione contestato nel capo A, oggetto della conferma di responsabilità nei giudizi di merito.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Richiamata come aggravante del furto contestato nel capo A.

  • art. 617 c.p.p.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di motivazione in una nuova valutazione del fatto: il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata.
  • Nel delitto di ricettazione, la prova del dolo può essere tratta anche dalla mancata o non credibile spiegazione circa la provenienza del bene, perché tale comportamento è sintomatico della volontà di occultamento e dell'acquisto in mala fede.
  • La contestazione dell'utilizzabilità di dichiarazioni dell'imputato non esclude di per sé la responsabilità per ricettazione quando esistano altri elementi univoci, come il mancato chiarimento sulla legittima detenzione del bene di provenienza illecita.
  • La recidiva può essere mantenuta quando il giudice motivi, anche sinteticamente, sulla maggiore pericolosità desumibile dalla nuova commissione di reati, senza che sia necessario escluderla in base a generiche allegazioni sulle condizioni di vita dell'imputato.
  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato base e motivare gli aumenti per i reati satellite; tuttavia, il livello di dettaglio richiesto è proporzionato all'entità degli aumenti e può risultare implicitamente assolto quando la pena aggiuntiva è contenuta, coerente con la stessa indole dei fatti e non emergono indici di un illegittimo cumulo materiale.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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