Cassazione Penale, Sentenza n. 16453/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 09/10/2023 del Tribunale di Palermo che aveva sostituito la misura iniziale dell'obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. con arresti domiciliari, braccialetto elettronico e divieto di comunicare con non conviventi. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 c.p.p. e il vizio di motivazione: a suo avviso il Tribunale avrebbe errato nel valutare il pericolo di reiterazione, ignorando la giovane età, l'assenza di precedenti, la collaborazione/processuale e il corretto comportamento durante l'applicazione della misura originaria, limitandosi a valutazioni meramente prognostiche ancorate alle modalità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze difensive si riducessero a richieste di diversa valutazione di fatti e apprezzamenti già compiuti dal giudice del riesame. Ha ritenuto adeguata e motivata la valutazione del Tribunale circa la non occasionalità della condotta e l'inserimento stabile dell'imputato nel circuito del narcotraffico, nonché l'inadeguatezza di una misura non custodiale più lieve rispetto alla custodia in carcere, pur confermando gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico come proporzionati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di C 3000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che individua il pericolo di reiterazione come motivo per misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato elementi concreti (non occasionalità della condotta, inserimento nel narcotraffico) giustificanti il ricorso a misura più afflittiva rispetto a quella originaria
art. 275 cod. proc. pen.
Riguarda i limiti della motivazione e le ragioni per le misure: la Corte ha ritenuto che le censure difensive su questo articolo fossero generiche e reiterative, non dimostrando carenze motivazionali tali da rendere il provvedimento viziato
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e l'eventuale versamento in caso di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di C 3000,00 alla Cassa delle ammende
art. 81 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme penali indicate quali titolo di accusa (reati connessi al narcotraffico); la gravità e la natura dei reati hanno influito sulla valutazione del pericolo di reiterazione e sulla scelta della misura cautelare idonea
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della buona fede nel proporre il ricorso; la Corte ha ritenuto assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque applicato le conseguenze previste
Massime di principio
- In cassazione i meri motivi di dissenso sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori già esaminati dal giudice del merito sono, di norma, inammissibili: bisogna dimostrare vizi di diritto, illogicità, contraddittorietà o omissione della motivazione
- La sussistenza del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) va valutata su elementi concreti e attuali: gravità del reato, non occasionalità della condotta e inserimento stabile in circuiti criminali sono indici rilevanti
- La giovane età, l'assenza di precedenti e la buona condotta durante una misura non sono automaticamente decisivi: possono attenuare il pericolo, ma il giudice affronta il bilanciamento con gli altri elementi probatori
- La scelta fra misure cautelari deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità; il giudice può optare per arresti domiciliari con dispositivi di controllo (braccialetto elettronico) quando ritiene inadeguata la sola misura non custodiale ma non indispensabile la custodia carceraria
- Chi propone un ricorso infondato o meramente valutativo può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie previste (art. 616 c.p.p.); occorre valutare preliminarmente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre impugnazioni
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