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Sentenza

Sentenza n. 2088/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per complessivi euro 1.000,00, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo la mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, notificata in forma esecutiva il 25 novembre 2024 e passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi euro 1.000,00, oltre accessori. La ricorrente ha sostenuto che il Ministero non aveva provveduto né all’accredito della somma né al rilascio della carta, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non ha provato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo stata documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero: l’amministrazione non aveva contestato l’idoneità del titolo esecutivo né dimostrato il pagamento, in applicazione dell’art. 2697 c.c. sui fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo giustificabile il ritardo in ragione dell’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione e delle ripercussioni sulle capacità organizzative del Ministero. Ha escluso il compenso del commissario, ritenendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza richiamati dalla pronuncia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il TAR verifica il rispetto dell’adempimento consistente nella notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima dell’esecuzione nei suoi confronti.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto pagamento.

  • art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994

    Disciplina la misura degli accessori riconosciuti dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    Il principio dell’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati i presupposti processuali previsti dal codice del processo amministrativo e sia stata previamente notificata all’amministrazione la sentenza esecutiva nei modi prescritti.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’idoneità del titolo esecutivo e non prova l’avvenuto adempimento, l’inadempimento del giudicato può essere accertato sulla base della mancata esecuzione allegata dal ricorrente, gravando sull’amministrazione la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 c.c.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’eventuale persistente inadempimento dopo la scadenza del termine.
  • La condanna al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nell’esecuzione del giudicato non è automatica: può essere negata quando il ritardo sia ritenuto giustificato da circostanze organizzative eccezionali, quali un contenzioso improvviso e particolarmente gravoso sulla medesima questione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’attività commissariale può essere ritenuta compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con conseguente esclusione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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