Ordinanza del 18/09/2017 n. 21578 - Corte di Cassazione
I.r.p.e.f. - Redditi di impresa - spese di pubblicità a favore di società sportive dilettantistiche ex art. 90 della L. n. 289 del 2002 - possibilità dell'ufficio tributario di disconoscerle utilizzando i mezzi per contrastare la presunzione semplice - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo che gli importi, entro il limite di 200.000 euro, corrisposti da un’impresa a un’associazione sportiva dilettantistica costituiscono spese di pubblicità integralmente deducibili, purché la sponsorizzazione sia diretta a promuovere l’immagine o i prodotti dell’impresa. Tale qualificazione opera in base a una presunzione legale assoluta e non può essere disconosciuta dall’Ufficio mediante gli strumenti probatori propri delle presunzioni semplici. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, spese generali e accessori di legge.
Deducibilità delle spese di sponsorizzazione versate a società sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002.
Deducibilità delle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche
La pronuncia riguarda la deducibilità, ai fini Irpef, delle spese sostenute da un’impresa per sponsorizzare due associazioni sportive dilettantistiche. La Corte Suprema di Cassazione ha esaminato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche relativa a un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2008.
La questione centrale riguarda l’applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 e il rapporto tra la presunzione legale prevista da tale disposizione e il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare l’inerenza e la congruità delle spese.
Oggetto dell’accertamento
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione gli importi portati in deduzione dalla contribuente quali spese di sponsorizzazione sostenute a favore di due associazioni sportive dilettantistiche. Secondo l’Ufficio, tali costi non sarebbero stati inerenti all’attività d’impresa e, pertanto, non sarebbero stati deducibili.
L’impresa operava nel commercio di accessori e macchinari per calzature e aveva una clientela quasi esclusivamente estera. L’Amministrazione aveva contestato, in particolare:
- l’elevato importo delle sponsorizzazioni rispetto agli altri costi aziendali, tra cui quelli per il personale e gli oneri diversi di gestione;
- la scarsa rilevanza e conoscibilità delle associazioni sportive sponsorizzate;
- il fatto che le associazioni operassero nello stesso ambito territoriale della sede dell’impresa;
- l’assenza di una concreta dimostrazione dell’acquisizione di nuovi clienti locali;
- la mancanza di prova che le spese fossero effettivamente strumentali alla promozione dell’immagine dell’impresa o dei suoi prodotti.
Motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, denunciando, tra l’altro, la violazione:
- dell’art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986;
- dell’art. 2697 del codice civile;
- degli artt. 36 e 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992;
- dell’art. 112 del codice di procedura civile;
- dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002.
L’Ufficio sosteneva che i giudici d’appello avessero erroneamente riconosciuto l’inerenza delle spese, nonostante la loro entità, la limitata notorietà delle associazioni sponsorizzate e l’assenza di prova di risultati commerciali concreti.
Ammissibilità dell’applicazione dell’art. 90 della L. n. 289/2002
La Corte ha ritenuto ammissibile la questione relativa all’applicabilità dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002, anche se sollevata per la prima volta in appello.
La questione è stata qualificata come questione di mero diritto, fondata su presupposti di fatto pacifici e già acquisiti agli atti, ossia:
- la natura di associazioni sportive dilettantistiche dei soggetti sponsorizzati;
- il fatto che l’importo complessivo delle sponsorizzazioni non superasse 200.000 euro.
Presunzione legale assoluta di pubblicità e inerenza
La Corte ha ribadito che l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 introduce una presunzione legale assoluta secondo cui, entro il limite di 200.000 euro, le somme corrisposte da un’impresa a un’associazione sportiva dilettantistica sono qualificate come spese di pubblicità.
La presunzione opera quando la sponsorizzazione è diretta a promuovere l’immagine o i prodotti del soggetto che eroga il corrispettivo. In presenza di tali condizioni, le spese devono essere considerate:
- inerenti all’esercizio dell’attività commerciale;
- congrue ai fini fiscali;
- integralmente deducibili entro il limite di 200.000 euro.
La Corte richiama, a sostegno del principio, le ordinanze n. 7202/2017 e n. 5720/2016.
Limiti al disconoscimento da parte dell’Ufficio
La qualificazione prevista dall’art. 90, comma 8, non costituisce una semplice presunzione superabile mediante una valutazione discrezionale dell’Amministrazione finanziaria basata sull’entità della spesa, sulla notorietà dello sponsor o sull’effettivo incremento della clientela.
Poiché si tratta di una presunzione legale assoluta, l’Ufficio non può disconoscere la deducibilità utilizzando i mezzi di prova propri della presunzione semplice. In particolare, non è sufficiente contestare:
- la sproporzione dell’importo rispetto ad altre componenti di costo;
- l’assenza di nuovi clienti o di risultati commerciali immediatamente misurabili;
- la limitata notorietà dell’associazione sportiva;
- la prevalenza di clientela estera rispetto alla dimensione territoriale della sponsorizzazione.
Resta rilevante che la sponsorizzazione sia effettivamente riferibile alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’impresa e che l’importo rientri nel limite normativo previsto.
Valutazione della motivazione della sentenza regionale
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse fornito una motivazione sufficiente, non inferiore al minimo costituzionale, sul riconoscimento delle spese di sponsorizzazione.
La motivazione della CTR è stata ritenuta comprensibile, anche se caratterizzata da argomentazioni giuridiche non del tutto ineccepibili. In particolare, la Corte ha rilevato una certa incoerenza nella condivisione, da un lato, dell’eccezione di inammissibilità della questione e, dall’altro, nell’esame nel merito della medesima questione e nell’applicazione dell’art. 90, comma 8. Tale profilo, tuttavia, non ha comportato la cassazione della decisione.
Esito del giudizio e spese
La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in:
- 3.000 euro per compensi;
- 200 euro per esborsi;
- il 15% per spese generali;
- gli accessori di legge.
La Corte ha inoltre precisato che l’Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione dello Stato, non è soggetta al versamento del doppio contributo unificato.
Data della decisione
La decisione è stata deliberata a Roma il 19 aprile 2017 e depositata in Cancelleria il 18 settembre 2017. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
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