Ordinanza del 13/09/2017 n. 21219 - Corte di Cassazione
PA: attività - principi generali - par condicio creditorum - chiusura del fallimento per accordo successivamente non andato a buon fine - riapertura del fallimento - equiparazione tra i crediti per attività del fallito in pendenza della procedura iniziale e crediti sorti dopo la chiusura ad opera dell'accordo - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione afferma che la riapertura del fallimento costituisce la prosecuzione unitaria della procedura originaria, non un nuovo fallimento. Di conseguenza, il credito derivante da un incarico conferito dal fallito durante la fase iniziale resta inefficace nei confronti della massa anche dopo la riapertura. L’art. 122 legge fall. riguarda esclusivamente i crediti sorti dopo la chiusura e prima della riapertura. Il decreto del Tribunale di Taranto viene cassato con rinvio.
Riapertura del fallimento dopo la risoluzione del concordato fallimentare e inefficacia dei crediti sorti durante la procedura originaria
Riapertura del fallimento e natura unitaria della procedura
La pronuncia esamina gli effetti della risoluzione del concordato fallimentare per inadempimento dell’assuntore e della conseguente riapertura del fallimento ai sensi dell’art. 137, comma 4, della legge fallimentare. La Corte di cassazione ribadisce che la riapertura non dà luogo a una procedura nuova e autonoma, ma rappresenta la reviviscenza e prosecuzione della procedura originaria, articolata nelle fasi di apertura, chiusura e riapertura.
Tale ricostruzione è conforme all’orientamento consolidato della Corte, richiamato attraverso Cass. n. 3769/1974, Cass. n. 22380/2006, Cass. n. 8427/2013 e Cass., Sezioni Unite, n. 23032/2007. La continuità della procedura emerge anche dal fatto che la riapertura prescinde da un nuovo accertamento dell’attualità dei presupposti del fallimento e, nel caso di risoluzione del concordato, deriva da vicende interne alla procedura originaria.
Vicenda processuale e credito controverso
I fallimenti della società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili hanno proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Taranto del 27 ottobre 2012. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta da G.A. contro l’esclusione del suo credito dallo stato passivo.
Il credito derivava da un incarico professionale conferito da due dei soci falliti durante la pendenza dei loro fallimenti personali. Il giudice delegato lo aveva escluso, ritenendo applicabile l’art. 44 della legge fallimentare, secondo cui gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Il Tribunale di Taranto aveva invece ritenuto che la successiva chiusura dei fallimenti, intervenuta in seguito al concordato fallimentare, avesse trasformato il professionista in un “nuovo creditore”, ammesso a partecipare al concorso nella fase di riapertura ai sensi dell’art. 122 della legge fallimentare. Il credito era stato ammesso sia nel fallimento riaperto della società sia nei fallimenti individuali dei soci illimitatamente responsabili, poiché l’incarico era stato conferito in funzione della chiusura di tutti i fallimenti collegati all’impresa.
Motivi del ricorso
I fallimenti ricorrenti hanno dedotto:
- con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge fallimentare, in relazione agli artt. 42, 43, 120, 121, 122, 123 e 140 della stessa legge;
- con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 della legge fallimentare.
Il primo motivo sosteneva che la riapertura non comportasse un nuovo fallimento, ma la riviviscenza della procedura originaria. Pertanto, gli atti e i pagamenti compiuti dal fallito durante la fase iniziale avrebbero dovuto restare soggetti all’inefficacia prevista dall’art. 44 anche nella fase successiva alla riapertura.
Applicazione dell’art. 44 della legge fallimentare
La Corte accoglie il primo motivo e afferma che il debito assunto dal fallito durante la fase iniziale del fallimento rimane inefficace nei confronti dei creditori anche dopo la riapertura.
L’applicazione dell’art. 44 è ritenuta diretta e immediata, poiché la riapertura costituisce la prosecuzione della procedura originaria. Il credito derivante dall’attività svolta dal fallito mentre il fallimento era pendente non può quindi essere trattato come un credito sorto dopo la chiusura della procedura.
La Corte richiama inoltre l’art. 140, comma 2, della legge fallimentare, che disciplina la riproposizione delle azioni revocatorie interrotte a causa della chiusura del fallimento. Tale previsione è incompatibile con l’idea che la riapertura costituisca una procedura del tutto nuova e conferma la continuità della procedura originaria.
Interpretazione dell’art. 122 e nozione di “nuovi creditori”
L’art. 122 della legge fallimentare consente la partecipazione al concorso della riapertura anche ai “nuovi creditori”. Secondo la Corte, tale espressione riguarda esclusivamente i crediti sorti in conseguenza dell’attività del debitore svolta dopo la chiusura del fallimento e prima della sua riapertura.
Non rientrano invece nella categoria dei nuovi creditori i soggetti il cui credito sia sorto durante la fase iniziale del fallimento. Per questi ultimi, l’intervenuta chiusura e la successiva riapertura non eliminano l’inefficacia derivante dall’art. 44.
La Corte esclude quindi l’equiparazione tra:
- crediti sorti per attività del fallito durante la procedura fallimentare originaria;
- crediti sorti nel periodo compreso tra la chiusura del fallimento e la sua riapertura.
Solo i secondi possono beneficiare della disciplina prevista per i nuovi creditori dall’art. 122 della legge fallimentare.
Ragioni della diversa disciplina dei crediti
La Corte respinge l’argomento del Tribunale di Taranto secondo cui la distinzione determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori.
La diversa disciplina è giustificata da due ragioni principali. In primo luogo, equiparare i creditori sorti durante la procedura originaria a quelli sorti dopo la chiusura renderebbe retroattiva la sentenza di riapertura, annullando la rilevanza dell’intervallo temporale tra le due fasi e arrecando un grave pregiudizio alla sicurezza dei traffici giuridici.
In secondo luogo, durante l’intervallo tra chiusura e riapertura il debitore conserva l’amministrazione e la disponibilità del proprio patrimonio. Durante il fallimento, invece, tanto nella fase originaria quanto in quella successiva alla riapertura, tali poteri spettano al curatore in forza dell’art. 42 della legge fallimentare.
La diversa posizione dei creditori dipende quindi dal differente regime di gestione patrimoniale vigente nei due periodi:
- durante la procedura fallimentare, il patrimonio è amministrato dal curatore e gli atti del fallito sono soggetti all’inefficacia prevista dall’art. 44;
- tra la chiusura e la riapertura, il debitore riacquista l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, sicché i crediti sorti in tale periodo sono considerati nuovi crediti ai sensi dell’art. 122.
Esito della decisione
Il secondo motivo di ricorso è dichiarato assorbito, poiché l’accoglimento del primo motivo è sufficiente a definire la questione.
La Corte di cassazione:
- accoglie il primo motivo di ricorso;
- dichiara assorbito il secondo motivo;
- cassa il decreto del Tribunale di Taranto del 27 ottobre 2012;
- rinvia la controversia al Tribunale di Taranto, in diversa composizione;
- demanda al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio.
La decisione è stata assunta il 4 luglio 2017 e depositata in Cancelleria il 13 settembre 2017.
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