Ordinanza del 19/09/2017 n. 1355 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Sentenza di primo grado che rigetti parzialmente il ricorso avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Carenza di interesse - Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria - Rigetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di sospensione della sola sentenza di primo grado è inammissibile quando la sentenza abbia rigettato parzialmente il ricorso contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, poiché l’eventuale accoglimento non procurerebbe un vantaggio concreto. È inoltre rigettata la richiesta di sospensione della comunicazione preventiva, che non ha efficacia esecutiva e rispetto alla quale il contribuente non ha dimostrato il periculum in mora.
Misure cautelari e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: inammissibilità per carenza di interesse e rigetto per assenza di periculum in mora
Misure cautelari relative a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
La pronuncia riguarda un’istanza cautelare proposta in relazione sia alla sentenza di primo grado sia alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio tributario. Il ricorso originario era stato parzialmente rigettato.
Sospensione della sentenza di primo grado
L’istanza è dichiarata inammissibile nella parte in cui riguarda esclusivamente la sospensione della sentenza di primo grado. La ragione consiste nella carenza di interesse concreto e attuale: poiché la sentenza aveva rigettato solo parzialmente il ricorso contro la comunicazione preventiva, l’eventuale sospensione della decisione non avrebbe prodotto un’utilità effettiva per il contribuente.
L’accoglimento della richiesta cautelare, pertanto, non avrebbe determinato un concreto vantaggio per l’istante, requisito necessario per la proponibilità dell’istanza.
Sospensione della comunicazione preventiva
La richiesta di sospensione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria viene respinta. Tale atto, infatti, è privo di efficacia esecutiva e non produce, di per sé, effetti immediatamente esecutivi tali da giustificare l’adozione della misura cautelare.
Periculum in mora
Il contribuente non ha inoltre dimostrato la sussistenza del periculum in mora, ossia il rischio di subire un danno grave e irreparabile durante il tempo necessario alla definizione del giudizio. L’assenza di tale prova costituisce un ulteriore motivo per il rigetto dell’istanza di sospensione.
Esito
L’istanza cautelare viene quindi definita secondo una duplice motivazione:
- è inammissibile, per carenza di interesse, nella parte diretta contro la sola sentenza di primo grado;
- è respinta, per l’assenza di efficacia esecutiva dell’atto e per la mancata dimostrazione del periculum in mora, nella parte diretta contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
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