Ordinanza del 12/09/2017 n. 21161 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso di D.C.R.F., rilevando che la CTR Veneto non aveva esaminato le doglianze relative all’illegittimità della cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ha dichiarato inammissibili il terzo motivo, relativo alle sanzioni per obiettiva incertezza normativa perché la domanda era stata proposta tardivamente in appello, e il quarto motivo, concernente l’IRAP sui compensi derivanti dall’attività di sindaco, perché non attaccava la ratio decidendi. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ricorso per cassazione contro la sentenza CTR Veneto relativa a cartella IRAP 2009: accoglimento dei motivi sull’omesso esame del procedimento di emissione e del contraddittorio, con rinvio.
Ricorso per cassazione in materia di IRAP per l’anno 2009
La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto da D.C.R.F. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva respinto sia l’appello principale del contribuente sia l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. La controversia traeva origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2009, già respinta dal giudice di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate non ha depositato difese scritte. La Corte ha ritenuto che il procedimento potesse essere definito con motivazione semplificata, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c.
Primo e secondo motivo: omesso esame delle doglianze sulla cartella
Con i primi due motivi il contribuente aveva denunciato l’omesso esame di questioni riproposte in appello e riguardanti la legittimità della procedura di emissione della cartella e la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.
Le censure sono state ritenute fondate perché dalla sentenza della CTR non risultava alcuna valutazione sulle relative doglianze. In particolare, il giudice regionale non aveva esaminato:
- la dedotta illegittimità del procedimento di emissione della cartella alla luce della disciplina richiamata dal ricorrente, indicata nel provvedimento con riferimento all’art. 36-bis del D.P.R. n. 546 del 1992;
- la questione relativa alla necessità e alla violazione del contraddittorio nella fase endoprocedimentale.
L’omessa pronuncia su tali questioni ha determinato la cassazione della sentenza, limitatamente ai profili rilevanti, con rinvio al giudice regionale.
Terzo motivo: sanzioni e obiettiva incertezza normativa
Il terzo motivo riguardava l’omesso esame della domanda, formulata per la prima volta in appello, diretta a ottenere l’eliminazione o la riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata della normativa tributaria.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. In materia di sanzioni amministrative tributarie, il giudice può dichiararne l’inapplicabilità anche in sede di legittimità quando ricorra un errore sulla norma tributaria determinato da obiettiva incertezza interpretativa, ma soltanto se il contribuente abbia proposto una domanda rituale e tempestiva nei precedenti gradi di giudizio.
Richiamando Cass. n. 14402/2016, la Corte ha precisato che tale domanda non può essere formulata per la prima volta in appello o nel giudizio di cassazione. Poiché la stessa parte ricorrente aveva riconosciuto di aver proposto la domanda soltanto in grado di appello, la richiesta era tardiva e inammissibile. Di conseguenza, il contribuente non aveva interesse a censurare la decisione su tale questione.
Quarto motivo: IRAP sui compensi derivanti dall’attività di sindaco
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non coglieva la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il contribuente sosteneva che la CTR avesse ritenuto dovuta l’IRAP sui compensi percepiti per l’attività di sindaco esclusivamente in ragione dell’esistenza di beni strumentali. Secondo la Corte, invece, la decisione regionale si fondava su elementi diversi e più articolati:
- anche nello svolgimento dell’attività di sindaco, il contribuente utilizzava conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione;
- il contribuente non aveva assolto l’onere di dimostrare l’assenza di un’autonoma organizzazione;
- le attività professionali svolte risultavano sostanzialmente unitarie e non era stata dimostrata la possibilità di scorporare i compensi relativi alle diverse attività.
La Corte ha rilevato che tale impostazione era conforme alla propria giurisprudenza. In particolare, secondo Cass. n. 3434 del 5 marzo 2012, il dottore commercialista non ha diritto al rimborso dell’IRAP quando, in presenza di autonoma organizzazione, svolga congiuntamente anche incarichi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, realizzando un’attività sostanzialmente unitaria nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche collegate all’esercizio complessivo della professione.
Quando non sia possibile separare le diverse categorie di compensi e verificare, per ciascun settore, la sussistenza dei presupposti impositivi, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione. La CTR si era conformata a tali principi, che non erano stati specificamente impugnati dal ricorrente.
Decisione della Corte
La Corte di cassazione ha quindi adottato la seguente decisione:
- accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso;
- dichiarazione di inammissibilità del terzo e del quarto motivo;
- cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione;
- rinvio ad altra sezione della CTR Veneto;
- attribuzione al giudice del rinvio della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata pronunciata a Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 maggio 2017, ed è stata depositata in cancelleria il 12 settembre 2017.
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