Ordinanza del 13/09/2017 n. 21201 - Corte di Cassazione
Accertamento delle Imposte - notificazioni - notificazione della cartella di pagamento dopo oltre cinque anni dalla notificazione dei verbali di accertamento - possibilità di utilizzare l'effetto interruttivo processuale per ottenere l'insinuazione tardiva nel fallimento eludendo l'art.2945 - comma tre- c.c. - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS, confermando la prescrizione di crediti previdenziali insinuati tardivamente al passivo. La notificazione delle cartelle oltre cinque anni dopo i verbali di accertamento, unitamente all’estinzione dei giudizi instaurati dal debitore, impedisce di invocare l’effetto interruttivo permanente della prescrizione previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c.; opera invece il comma 3, con decorrenza di un nuovo termine dalla data dell’atto interruttivo. La Corte ha inoltre precisato che i documenti non prodotti nella fase davanti al giudice delegato possono essere acquisiti nel successivo giudizio di insinuazione tardiva, se indicati e allegati tempestivamente.
Prescrizione del credito fiscale e insinuazione tardiva al passivo fallimentare dopo la tardiva notificazione delle cartelle di pagamento
Prescrizione del credito fiscale e insinuazione tardiva al passivo fallimentare
La pronuncia riguarda l’ammissione tardiva al passivo fallimentare di un credito previdenziale derivante da verbali di accertamento dell’INPS. La Corte di cassazione ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo prescritto il credito in quanto le cartelle di pagamento erano state notificate oltre cinque anni dopo i verbali di accertamento e i precedenti giudizi promossi dalla società debitrice si erano estinti, senza poter conservare un effetto interruttivo permanente della prescrizione.
Procedimento di primo grado e credito azionato
Con decreto del 22 giugno 2011, il Tribunale di Verbania ha rigettato l’istanza di insinuazione tardiva proposta da Equitalia Sestri S.p.a. nei confronti del fallimento di una società in liquidazione. L’importo richiesto era pari a Euro 1.278.153,09 e derivava da verbali di accertamento dell’INPS.
Il Tribunale aveva adottato due autonome motivazioni:
- aveva ritenuto inammissibile la produzione dei documenti diretti a dimostrare l’interruzione della prescrizione, poiché non depositati da Equitalia nella fase di verificazione dei crediti, ma prodotti dall’INPS dopo il proprio intervento nel giudizio;
- aveva comunque ritenuto prescritto il credito, rilevando che tra la notificazione dei verbali di accertamento e quella delle cartelle esattoriali non risultavano atti interruttivi validi.
Il Tribunale aveva escluso che potessero avere efficacia interruttiva i documenti richiamati dall’INPS in udienza, perché anteriori alla notificazione dei verbali, nonché le comparse e le memorie depositate nei giudizi di opposizione, poiché tali giudizi risultavano estinti per mancata riassunzione dopo la dichiarazione di fallimento della debitrice.
Legittimazione dell’INPS a proporre ricorso
L’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. – Società per la Cartolarizzazione dei Crediti dell’INPS, ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, mentre Equitalia non ha svolto attività difensiva.
La Corte ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione dell’INPS a impugnare la decisione, in quanto parte soccombente nel giudizio di primo grado a seguito dell’intervento svolto a sostegno della pretesa di Equitalia.
In materia di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il giudizio è promosso dal concessionario della riscossione o nei suoi confronti, non sussiste un litisconsorzio necessario con l’ente creditore. L’eventuale difetto del potere del concessionario di agire o resistere sull’esistenza del credito costituisce una questione di legittimazione e non impone la partecipazione necessaria dell’ente creditore.
Tuttavia, tale principio non impedisce all’ente creditore di intervenire nel giudizio, facoltà prevista anche dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, né di impugnare la decisione quando abbia partecipato effettivamente al processo. La posizione dell’ente non è assimilabile a quella di un semplice interventore ad adiuvandum, considerata la titolarità sostanziale del rapporto controverso e la natura concorrente della legittimazione processuale del concessionario.
Primo motivo: produzione documentale nel giudizio di insinuazione tardiva
Con il primo motivo, l’INPS ha denunciato la violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 93, 98 e 99, nonché vizi motivazionali. Ha sostenuto che la mancata produzione dei documenti nella fase di verificazione dei crediti non avrebbe impedito il loro deposito nel successivo giudizio, il quale, pur avendo natura impugnatoria, costituirebbe un giudizio di primo grado e una prosecuzione a cognizione piena dell’accertamento sommario svolto dal giudice delegato.
La Corte ha accolto questa specifica censura sul piano interpretativo, pur ritenendo infondato il ricorso nel suo complesso. In tema di opposizione allo stato passivo, la produzione documentale non è soggetta alla disciplina dell’art. 345 c.p.c., poiché si tratta di un giudizio diverso dal procedimento ordinario di cognizione, autonomamente regolato dalla legge fallimentare dagli artt. 98 e 99.
L’opposizione ha natura impugnatoria, ma è diretta a rimuovere un provvedimento fondato su una cognizione sommaria, destinato, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato esclusivamente endofallimentare ai sensi dell’art. 96 della legge fallimentare. Di conseguenza, il termine preclusivo per dedurre i mezzi istruttori è rappresentato dagli atti introduttivi del giudizio di opposizione, nei quali l’art. 99 impone di indicare specificamente i mezzi di prova e i documenti prodotti.
Tale principio è applicabile anche all’insinuazione tardiva in forza del rinvio previsto dall’art. 101, comma 2, della legge fallimentare. Pertanto, i documenti prodotti dall’INPS per contrastare l’eccezione di prescrizione sollevata dal curatore non potevano essere esclusi soltanto perché non depositati davanti al giudice delegato, purché fossero stati puntualmente indicati e allegati nell’atto introduttivo della fase processuale successiva.
Secondo motivo: efficacia interruttiva dei giudizi promossi dalla società
Con il secondo motivo, l’INPS ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2943 c.c., sostenendo che l’interruzione della prescrizione non sarebbe derivata dalle comparse e memorie depositate davanti al giudice delegato, bensì dalla notificazione dei ricorsi introduttivi dei giudizi promossi dalla società debitrice.
La Corte non ha accolto la tesi, anche considerando, in via ipotetica, che la mera resistenza del creditore alla domanda di accertamento negativo proposta dal debitore potesse attribuire efficacia interruttiva all’atto introduttivo del giudizio ai sensi dell’art. 2943, comma 1, c.c., nonostante l’atto provenisse dal soggetto che avrebbe dovuto esserne il destinatario secondo l’art. 1219, comma 1, c.c.
Date rilevanti e decorso del termine quinquennale
La Corte ha valorizzato la sequenza temporale accertata dal giudice di merito:
- notificazione dei verbali di accertamento: 28 maggio 2003 e 18 marzo 2005;
- instaurazione dei giudizi promossi dalla società debitrice: tra il 22 ottobre 2003 e il 18 marzo 2005;
- dichiarazione di fallimento della società: 20 maggio 2009;
- dichiarazione di interruzione dei giudizi a seguito del fallimento: 11 novembre 2009;
- notificazione delle cartelle esattoriali: 30 agosto 2010.
Le cartelle erano quindi state notificate, per tutti i crediti previdenziali oggetto dell’insinuazione tardiva, oltre cinque anni dopo i verbali di accertamento. Inoltre, i giudizi promossi dalla società erano stati instaurati oltre cinque anni prima della notificazione delle cartelle.
Applicazione dell’art. 2945 c.c. e conseguenze dell’estinzione dei giudizi
Secondo la Corte, l’eventuale efficacia interruttiva dei ricorsi introduttivi non poteva tradursi nell’effetto interruttivo permanente previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c., perché i relativi giudizi si erano estinti.
In caso di estinzione del giudizio, trova applicazione l’art. 2945, comma 3, c.c., secondo cui l’effetto interruttivo resta fermo, ma il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data dell’atto interruttivo. L’atto, pertanto, produce soltanto un effetto interruttivo istantaneo e non mantiene la prescrizione sospesa fino alla definizione del processo.
La Corte ha richiamato, sul punto, Cass., Sez. 3, 13 aprile 2010, n. 8720, e Cass., Sez. 3, 18 dicembre 1996, n. 11318.
Non è stata ritenuta decisiva la circostanza che l’estinzione non fosse stata formalmente dichiarata, poiché i giudizi non erano stati riassunti dopo il fallimento. La loro prosecuzione sarebbe stata comunque inutile, considerata l’improcedibilità delle domande ai sensi dell’art. 52, comma 2, della legge fallimentare.
L’eccezione di prescrizione formulata dal curatore, essendo fondata sulla natura meramente istantanea dell’effetto interruttivo previsto dall’art. 2945, comma 3, c.c., conteneva implicitamente anche la richiesta di accertare l’estinzione dei giudizi. Tale accertamento poteva essere compiuto incidentalmente nel giudizio di insinuazione tardiva, secondo Cass., Sez. 3, 18 gennaio 2006, n. 825, e Cass., Sez. 1, 27 agosto 2004, n. 17121.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di prescrizione dei crediti, poiché era trascorso il quinquennio tra l’instaurazione dei giudizi estinti e la notificazione delle cartelle esattoriali.
Decisione finale e spese
Il ricorso dell’INPS è stato rigettato. La Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, ritenendo che la peculiarità delle questioni trattate giustificasse tale soluzione, anche perché una delle questioni era stata risolta in conformità alla tesi sostenuta dal ricorrente.
La decisione è stata assunta il 22 marzo 2017 e depositata in cancelleria il 13 settembre 2017.
Principio desumibile dalla pronuncia
In caso di insinuazione tardiva di un credito fiscale o previdenziale al passivo fallimentare, la curatela può eccepire la prescrizione quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dopo il verbale di accertamento e non risultino atti interruttivi validi. Se il creditore invoca giudizi anteriormente instaurati dal debitore, la loro estinzione impedisce di riconoscere l’effetto interruttivo permanente dell’art. 2945, comma 2, c.c.; opera invece il comma 3 della medesima disposizione, con decorrenza di un nuovo termine dalla data dell’atto interruttivo. L’effetto interruttivo processuale non può quindi essere utilizzato per eludere le conseguenze dell’estinzione del giudizio e ottenere l’ammissione tardiva di un credito ormai prescritto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 13 set 2017Ordinanza del 13/09/2017 n. 21219 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 12 set 2017Ordinanza del 12/09/2017 n. 21161 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 11 set 2017Ordinanza del 11/09/2017 n. 3131 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Ordinanza · 11 set 2017Ordinanza del 11/09/2017 n. 3138 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Ordinanza · 11 set 2017Ordinanza del 11/09/2017 n. 21071 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 set 2017Ordinanza del 15/09/2017 n. 21443 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →