Ordinanza del 15/09/2017 n. 21443 - Corte di Cassazione
Canoni di locazione non dichiarati - Contabilità contraddittoria-Legittimità dell'accertamento -Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo legittima la rettifica induttiva del reddito 2002 ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L’accertamento era fondato sull’omessa dichiarazione di canoni di locazione, sulla mancata produzione della documentazione contabile e sulla sostanziale inattendibilità della contabilità, verificata anche mediante dati extracontabili e una mirata analisi della capacità reddituale. Il contribuente non aveva fornito prove contrarie idonee; è stato inoltre ritenuto legittimo l’utilizzo di dati relativi ad altre annualità, purché non si presuma automaticamente la costanza del reddito. Ricorso rigettato e nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.
Legittimità dell’accertamento induttivo per canoni di locazione non dichiarati e contabilità inattendibile
Legittimità dell’accertamento induttivo per redditi non dichiarati
La pronuncia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di B.S. per l’anno d’imposta 2002, ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La Corte di cassazione ha confermato la legittimità della rettifica induttiva del reddito, effettuata in presenza di canoni di locazione non dichiarati, documentazione contabile mancante e una contabilità ritenuta contraddittoria, lacunosa e sostanzialmente inattendibile.
Fatti accertati e determinazione del reddito
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Amministrazione aveva rilevato:
- l’omessa dichiarazione e registrazione di canoni di locazione;
- la mancata presentazione della documentazione contabile richiesta in relazione all’attività di fabbricazione di apparecchi elettromedicali;
- l’inattendibilità dei dati relativi ai ricavi dichiarati;
- la prosecuzione sostanziale dell’attività produttiva, nonostante la formale cessazione o cancellazione della partita IVA nel periodo precedente;
- l’assenza di documentazione idonea a dimostrare i componenti negativi dedotti.
Il reddito imponibile IRPEF fu determinato in complessivi euro 31.249,00, di cui euro 10.323,97 a titolo di reddito da locazione ed euro 20.925,00 a titolo di reddito d’impresa.
Iter processuale
Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che respinse il ricorso con sentenza n. 588/23/2009. Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettò l’appello, ritenendo legittima la rettifica alla luce della sostanziale inattendibilità dei ricavi e riconducendola alle fattispecie previste dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973.
B.S. propose quindi ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate non si costituì in giudizio con controricorso.
Censure formulate dal contribuente
Il ricorrente articolò sei motivi di impugnazione, sostenendo in particolare:
- la violazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 53 Cost., poiché l’Ufficio avrebbe determinato il reddito senza considerare adeguatamente le informazioni personali e reddituali fornite dal contribuente;
- la violazione dell’art. 116 c.p.c. in materia di valutazione delle prove;
- l’erroneità dei criteri utilizzati per determinare i costi di produzione, ritenuti inferiori a quelli medi delle piccole imprese;
- la violazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.;
- la violazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta, poiché sarebbero stati utilizzati dati riferiti ad altre annualità;
- la violazione degli artt. 17, 33 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 6 CEDU.
Presupposti dell’accertamento induttivo
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’avviso di accertamento deve essere motivato sia con riferimento ai presupposti che consentono il ricorso al metodo analitico o induttivo, sia con riguardo alle ragioni poste a fondamento del calcolo della rettifica. È stato inoltre ribadito che, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, l’Amministrazione può procedere alla determinazione induttiva del reddito e dell’IVA sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Il riferimento normativo è costituito, in particolare, da:
- art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- art. 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, in materia di accertamento IVA;
- art. 53 Cost., relativo alla capacità contributiva.
In tale quadro, spetta al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza dei dati dichiarati.
Valutazione della contabilità e degli elementi extracontabili
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, secondo cui la rettifica non era consistita in una mera trasposizione matematica di calcoli. L’Amministrazione aveva svolto una specifica attività probatoria diretta a verificare l’effettiva capacità reddituale del contribuente.
La sostanziale inattendibilità dei ricavi era stata desunta anche mediante la comparazione con dati extracontabili. Tale metodo è stato ritenuto legittimo, poiché la contabilità lacunosa e contraddittoria, unita all’omessa dichiarazione dei canoni di locazione e alla mancata produzione dei documenti richiesti, consentiva di ritenere non attendibili i dati contabili esposti.
La CTR aveva inoltre accertato che l’attività produttiva non era realmente cessata, ma era proseguita senza la registrazione dei corrispettivi. Da ciò derivava la legittimità della presunzione relativa all’esistenza di una fonte di reddito non dichiarata.
Componenti negativi e costi di produzione
La Corte ha confermato anche il disconoscimento dei componenti negativi non documentati. La richiesta del contribuente di riconoscere i costi in misura forfetaria pari al 10% è stata ritenuta non accoglibile, in assenza di adeguata documentazione giustificativa.
L’Amministrazione aveva quindi assolto l’onere probatorio su di essa gravante, mentre il contribuente non aveva fornito elementi di pari efficacia dimostrativa. La certificazione medica prodotta è stata considerata non pertinente rispetto agli elementi posti a fondamento dell’accertamento.
Onere della prova e valutazione giudiziale
Le doglianze relative alla violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 53 Cost. sono state respinte. Secondo la Corte, la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente con le risultanze probatorie acquisite.
Le censure del contribuente sono state giudicate sostanzialmente assertive, poiché non si confrontavano effettivamente con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha pertanto escluso che vi fosse una distorta o arbitraria valutazione delle prove.
Utilizzo di dati relativi ad altre annualità
È stato respinto anche il motivo riguardante la violazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta. La Corte ha precisato che tale principio non impone che l’accertamento induttivo sia fondato esclusivamente su dati relativi all’anno oggetto di verifica.
Tuttavia, l’utilizzo di elementi riferiti ad altre annualità non può tradursi nella mera supposizione della costanza del reddito negli anni anteriori o successivi. Devono comunque essere rispettati:
- il collegamento dell’imposizione allo specifico periodo d’imposta;
- l’effettiva riferibilità della capacità contributiva all’anno accertato;
- il divieto di fondare la pretesa su semplici presunzioni di continuità del reddito.
Nel caso concreto, la CTR aveva riferito l’accertamento al reddito da locazione annuale non dichiarato per il 2002 e alla mancata presentazione della documentazione contabile relativa alla medesima annualità. Per tale ragione, la Corte ha ritenuto infondata la censura.
Dedotta violazione del diritto dell’Unione europea
La doglianza relativa alla violazione del diritto comunitario è stata dichiarata priva di fondamento. La Corte ha richiamato i principi già affermati in materia di accertamento induttivo del reddito d’impresa e ha ricordato che il legislatore nazionale, attraverso la Legge Comunitaria 2008, aveva introdotto modifiche normative dirette ad adeguare l’ordinamento interno a quello europeo, anche con riferimento all’accertamento di attività non dichiarate.
Decisione finale
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR del Lazio e la legittimità dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2002.
Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese processuali, poiché l’Agenzia delle Entrate non si era costituita nel giudizio di cassazione.
La decisione è stata assunta a Roma il 7 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 15 settembre 2017.
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