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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2149

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2149 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi al fine di aggiungere l’Italia quale autorità dell’Unione e tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

Normativa europea32020R2149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE di attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi. Le modifiche riflettono il recesso del Regno Unito, l’inserimento dell’Italia tra le autorità dell’Unione e l’aggiornamento di alcuni recapiti e elenchi ufficiali. L’intervento è effettuato mediante sostituzione degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. Il regolamento è adottato con urgenza per garantire la continuità applicativa del sistema dal 1° gennaio 2021.

Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 2368/2002 sul sistema di certificazione del processo di Kimberley per aggiornare l’elenco dei partecipanti, delle autorità competenti e delle organizzazioni di settore, includendo l’Italia come autorità dell’Unione e adeguando il testo al recesso del Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica al commercio internazionale di diamanti grezzi nell’ambito del sistema di certificazione del processo di Kimberley e, più in particolare, alla disciplina UE contenuta nel regolamento (CE) n. 2368/2002. Riguarda gli Stati membri, le autorità competenti designate, le autorità dell’Unione, i partecipanti al Kimberley Process e le organizzazioni di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell’industria. Tiene conto del recesso del Regno Unito dall’Unione e dell’applicazione del diritto UE al Regno Unito solo nei limiti previsti per l’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo sull’Irlanda/Irlanda del Nord. Si applica dal 1° gennaio 2021, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 sul sistema di certificazione del processo di Kimberley

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2149 interviene sul quadro UE di attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. L’obiettivo è aggiornare gli allegati del regolamento (CE) n. 2368/2002 in funzione del recesso del Regno Unito dall’Unione e dell’esigenza di assicurare la continuità operativa del sistema dal 1° gennaio 2021.

Le modifiche riguardano l’elenco dei partecipanti al Kimberley Process, le autorità dell’Unione e le organizzazioni del settore abilitate al sistema di garanzie e autoregolamentazione dell’industria.

Contesto normativo e motivazioni

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 2368/2002, che disciplina l’attuazione nell’Unione del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Nei considerando, la Commissione richiama:

  • l’accordo di recesso del Regno Unito e la fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020;
  • l’applicazione del regolamento 2368/2002 al e nel Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, secondo il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;
  • la decisione amministrativa del Kimberley Process che ammette il Regno Unito come partecipante, con efficacia dal momento in cui cessa l’applicabilità del diritto UE al e nel Regno Unito;
  • la necessità di aggiornare gli indirizzi di varie autorità competenti e gli elenchi ufficiali contenuti negli allegati II, III e V.

Aggiornamento dell’allegato II: partecipanti al Kimberley Process

L’allegato II è sostituito integralmente. Esso contiene l’elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti debitamente designate, richiamato dagli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20 del regolamento 2368/2002.

Il nuovo testo:

  • inserisce il Regno Unito nell’elenco dei partecipanti, con efficacia dalla data in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito;
  • aggiorna gli indirizzi di varie autorità competenti di altri partecipanti;
  • conferma l’assetto del sistema di certificazione per i numerosi partecipanti elencati.

Nel testo dell’allegato è altresì specificato, con nota, che resta ferma l’applicazione del regolamento 2368/2002 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a decorrere dal 1° gennaio 2021, secondo il protocollo allegato all’accordo di recesso.

Aggiornamento dell’allegato III: autorità competenti degli Stati membri

L’allegato III, relativo alle autorità competenti degli Stati membri e alle loro funzioni ai sensi degli articoli 2 e 19 del regolamento 2368/2002, è sostituito integralmente.

Tra le principali modifiche figura:

  • l’inserimento dell’Italia tra le autorità dell’Unione, con indicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale autorità competente per i controlli e per il rilascio dei certificati UE a Torino, nonché quale autorità italiana competente per gli obblighi di informazione verso la Commissione tramite l’Ufficio Origine e valore della Direzione Dogane a Roma;
  • la cancellazione dell’autorità dell’Unione nel Regno Unito, conseguente al recesso;
  • la conservazione e/o l’aggiornamento delle competenze di altri Stati membri indicati nell’allegato.

Il considerando rilevante precisa che la Commissione ha verificato i preparativi dell’autorità italiana designata e ha ritenuto che essa sia in grado di svolgere in modo affidabile, tempestivo, efficace e adeguato i compiti previsti dai capi II, III e V del regolamento 2368/2002.

Aggiornamento dell’allegato V: organizzazioni di commercio dei diamanti

L’allegato V, che elenca le organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti e attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell’industria ai sensi degli articoli 13 e 17 del regolamento 2368/2002, è sostituito integralmente.

La modifica principale consiste nella rimozione del London Diamond Bourse and Club dall’elenco, in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom.

Base giuridica e adozione

La Commissione richiama come base giuridica gli articoli 17, 19, paragrafi 1 e 2, e 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002. È inoltre menzionato il parere del comitato previsto dall’articolo 22 del medesimo regolamento, rispetto al quale le misure risultano conformi.

Entrata in vigore, applicazione e efficacia diretta

Il regolamento:

  • entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La scelta di un’entrata in vigore urgente è giustificata dalla necessità di consentire all’Unione di attuare quanto prima il sistema di certificazione del processo di Kimberley in relazione al Regno Unito, tenendo conto del nuovo assetto post-Brexit.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II: partecipanti al Kimberley Process

Sostituisce l’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 con il nuovo elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti. Il testo aggiorna gli indirizzi di varie autorità competenti e inserisce il Regno Unito quale partecipante, con efficacia a decorrere dalla cessazione dell’applicabilità del diritto dell’Unione al e nel Regno Unito. È richiamata la regola secondo cui il regolamento UE continua ad applicarsi al e nel Regno Unito solo nei confronti dell’Irlanda del Nord secondo il protocollo pertinente.

Aggiornamento dell’allegato III: autorità dell’Unione

Sostituisce l’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 relativo all’elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni. Inserisce l’autorità italiana tra le autorità dell’Unione, a seguito della verifica della Commissione circa la capacità di svolgere i compiti previsti dai capi II, III e V del regolamento. Elimina contestualmente l’autorità dell’Unione nel Regno Unito, in conseguenza del recesso.

Aggiornamento dell’allegato V: organizzazioni di commercio dei diamanti

Sostituisce l’allegato V del regolamento (CE) n. 2368/2002 concernente le organizzazioni che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell’industria ai sensi degli articoli 13 e 17. In seguito al recesso del Regno Unito, rimuove il London Diamond Bourse and Club dall’elenco delle organizzazioni ammesse.

Base giuridica e competenza della Commissione

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base degli articoli 17, 19, paragrafi 1 e 2, e 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002, con parere favorevole del comitato di cui all’articolo 22. La Commissione motiva l’inserimento dell’Italia e gli ulteriori aggiornamenti degli allegati alla luce degli eventi legati alla Brexit e alla necessità di mantenere l’effettività del sistema Kimberley.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2021. È espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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