Regolamento (UE) 2020/2080
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2080 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica merce nella nomenclatura combinata, in attuazione del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della NC. Il caso trattato riguarda pomodori tagliati a metà, salati ed essiccati, che devono essere classificati nel codice NC 2002 10 90. Il regolamento disciplina inoltre il regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, che restano invocabili per tre mesi dall’entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione che classifica talune merci nella nomenclatura combinata, con specifica attribuzione del codice NC 2002 10 90 a pomodori tagliati a metà, salati ed essiccati.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, ai fini della nomenclatura combinata dell’Unione, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare ai pomodori tagliati a metà, salati ed essiccati, adatti al consumo immediato. Produce effetti vincolanti per gli Stati membri e per gli operatori che immettono tali merci in dogana o che fanno affidamento su informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi al regolamento. Sono esclusi, per effetto della motivazione classificatoria, i prodotti che rientrerebbero nelle voci 0711 o 0712 quando non presentano le caratteristiche indicate (ad esempio, prodotto idoneo al consumo immediato o non soggetto a mera conservazione temporanea/assenza di ulteriori preparazioni).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2080 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87, nell’ambito del codice doganale dell’Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. La Commissione adotta la misura per evitare difformità classificatorie tra Stati membri e per assicurare coerenza nell’attribuzione del codice NC alle merci descritte nell’allegato.
Finalità e base giuridica
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. I considerando richiamano le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e precisano che le disposizioni devono essere adottate per garantire un’applicazione uniforme delle norme tariffarie nell’Unione.
Ambito oggettivo della classificazione
Il regolamento riguarda le merci descritte nell’allegato, in particolare pomodori tagliati a metà, salati ed essiccati, adatti al consumo immediato. Il prodotto presenta un tenore di sale variabile tra il 10,65 % e il 17,35 % in peso, è ottenuto mediante taglio, salatura ed essiccazione al sole, è confezionato sottovuoto e conservato in scatole di cartone a temperatura inferiore a 5 °C.
Codice NC attribuito
La Commissione stabilisce che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 2002 10 90, corrispondente a "pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico". La classificazione discende dall’applicazione delle regole generali 1 e 6 e dal testo delle sottovoci pertinenti.
Esclusione delle voci 0711 e 0712
La motivazione allegata chiarisce che la voce 0711 è esclusa perché riguarda ortaggi o legumi trattati esclusivamente per la conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio, purché restino inadatti al consumo immediato, circostanza che non ricorre nel caso di specie. È esclusa anche la voce 0712, poiché il prodotto ha subito una preparazione ulteriore: la salatura non è considerata processo del capitolo 7 e non può essere ricondotta alla mera essiccazione.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per le ITV/BTI già rilasciate ma non conformi alla nuova classificazione, il regolamento prevede un periodo di tolleranza di tre mesi dalla sua entrata in vigore, durante il quale il titolare può ancora invocarle. La disciplina è espressamente collegata all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori doganali ciò comporta l’immediata necessità di adeguare le classificazioni delle merci interessate, tenendo conto dell’eventuale periodo transitorio per le ITV non conformi.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso specifico, i pomodori tagliati a metà, salati ed essiccati, adatti al consumo immediato, sono classificati nel codice NC 2002 10 90.
Regole interpretative e motivazione della classificazione
La classificazione è effettuata sulla base delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2002, 2002 10 e 2002 10 90. Il regolamento esclude la voce 0711 perché il prodotto è idoneo al consumo immediato e non è trattato esclusivamente per conservazione temporanea; esclude la voce 0712 perché la salatura costituisce un’ulteriore preparazione non prevista nel capitolo 7.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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