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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2095

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2095 della Commissione del 9 dicembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Aceite de la Comunitat Valenciana» (DOP)

Normativa europea32020R2095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva la modifica non minore del disciplinare della DOP "Aceite de la Comunitat Valenciana". La domanda spagnola è stata esaminata nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e, non essendo stata presentata alcuna opposizione, la modifica viene adottata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Aceite de la Comunitat Valenciana".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Aceite de la Comunitat Valenciana" iscritta nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda la modifica del relativo disciplinare proposta dalla Spagna e ha effetto in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. Non contiene deroghe o esclusioni ulteriori; disciplina esclusivamente l’approvazione della modifica del disciplinare del prodotto indicato.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Aceite de la Comunitat Valenciana"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2095 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Aceite de la Comunitat Valenciana". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dalla Spagna.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. In base all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, la domanda spagnola di modifica del disciplinare è stata esaminata dalla Commissione. Poiché la modifica non rientra tra quelle minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, si è resa necessaria la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Mancanza di opposizioni e approvazione finale

Il regolamento evidenzia che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione, la modifica del disciplinare viene approvata senza ulteriori passaggi procedurali. L’articolo 1 dispone espressamente l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale per il nome "Aceite de la Comunitat Valenciana" (DOP).

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Esame della domanda di modifica del disciplinare

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativa alla modifica del disciplinare della DOP "Aceite de la Comunitat Valenciana", già registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 309/2014.

Natura non minore della modifica e pubblicazione

Poiché la modifica non è qualificabile come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni e approvazione

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare viene approvata con il presente regolamento.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodotti

Testo integrale

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