Cassazione Penale, Ordinanza n. 28085/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito alcuna questione sulla responsabilità penale o sul trattamento sanzionatorio, perché l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13 gennaio 2025, ma l'ordinanza rileva che i motivi dedotti erano connotati da genericità e aspecificità: mancavano della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p., erano ripetitivi e si limitavano a reiterare doglianze già formulate senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. La Corte ha inoltre osservato che la censura relativa alla mancata risposta sulla richiesta di applicazione di pena detentiva non poteva essere esaminata perché la deduzione non risultava nel résumé dei motivi contenuto in sentenza e non era stata oggetto di specifica contestazione.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
La disposizione è richiamata per affermare la necessità della specificità dei motivi di ricorso; la sua violazione rende il gravame aspecifico e inammissibile.
art. 591, lett. c), c.p.p.
La norma è utilizzata come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti.
art. 616 c.p.p.
Pur non essendo espressamente indicato nel testo riportato, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la disciplina dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e riferiti al caso concreto; la mera riproposizione di doglianze già svolte nei precedenti gradi di giudizio non soddisfa il requisito di specificità.
- I motivi che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e risultano generici o privi di riferimento alle ragioni decisive della decisione sono inammissibili.
- Le censure non specificamente indicate o non risultanti dal contenuto della decisione impugnata non possono essere esaminate in sede di legittimità, soprattutto quando non sia dedotto in modo puntuale il vizio relativo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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