Cassazione Penale, Sentenza n. 3644/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per minacce e danneggiamento. L'imputato contestava: assenza del serio turbamento psichico nella persona offesa; mancata specificazione delle date degli episodi; inverosimiglianze e lacune nel racconto della persona offesa (orari, rapidità dei danneggiamenti, strumento usato); contraddizioni della sorella-testimone; la persona offesa si sarebbe sottratta ad approfondimenti istruttori; e perplessità sull'entità della pena e sugli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sulla gravità delle minacce, valutando il tenore delle espressioni e il contesto (richiamo a giurisprudenza), ha confermato la valutazione di credibilità della persona offesa e del testimone riscontrante, anche in presenza di videoregistrazioni che il ricorrente non ha contestato. Sul piano sanzionatorio la Corte ha rilevato che la pena è stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e quindi la motivazione generica (espressioni come "pena congrua", "congruo aumento") è stata ritenuta sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; l'inammissibilità del ricorso ha impedito al giudice di cassazione di esaminare una eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020)
Richiamata in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (procedura telematica/forma di trattazione prevista per il periodo emergenziale)
art. 133 cod. pen.
Individua i criteri per la determinazione della pena; la Corte osserva che una motivazione più dettagliata è necessaria solo se la pena supera la misura media edittale, mentre valori prossimi ai minimi possono essere corredati da espressioni generiche
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Cass. Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019 (Criscio), Rv. 275889
Giurisprudenza richiamata per affermare che la gravità di una minaccia va valutata anche in relazione al contesto e non soltanto al contenuto verbale
Cass. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 (Denaro), Rv. 245596
Precedente usato per spiegare quando la motivazione sulla determinazione della pena debba essere più analitica; se la pena è inferiore o prossima al minimo edittale, è ammessa motivazione con locuzioni generiche
Cass. Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca), Rv. 217266
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude l'esame di questioni sopravvenute come la prescrizione
Massime di principio
- La gravità delle minacce si valuta sia dal tenore delle parole sia dal contesto e dagli episodi connessi; non è necessario che la persona offesa dimostri uno stato di terrore estremo se il complesso fattuale e verbale è grave
- La corte di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi di riscontro; lacune o contraddizioni lievi non travolgono necessariamente la valutazione di attendibilità, specie se vi sono elementi oggettivi riscontrabili (es. videoregistrazioni)
- Se la pena inflitta rientra nei valori prossimi al minimo edittale, la motivazione può essere più sintetica; è richiesta motivazione dettagliata solo se la pena supera la misura media edittale
- La presenza di prove audiovisive o elementi oggettivi non contestati dal ricorrente rafforza la valutazione di fondatezza delle dichiarazioni della parte offesa
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta l'impossibilità di far valere questioni sopravvenute (come la prescrizione) e può comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende
- Nel contestare una sentenza di merito conviene contestare specificamente la motivazione sulle singole risultanze probatorie e, se possibile, proporre elementi nuovi non evitabili in precedenti gradi; le critiche generiche alla credibilità senza indicazione di errori logici o probatori rilevabili rischiano di essere dichiarate inammissibili
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