Ordinanza n. 371/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 958/2024, pubblicata il 9/7/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 958/2024, quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta a uno dei ricorrenti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 958/2024, pubblicata il 9 luglio 2024. Dal testo emerge che contestano il mancato pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza e la mancata attribuzione della somma riconosciuta a uno dei ricorrenti. Per decidere sull'ottemperanza, il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire dall'amministrazione la documentazione relativa agli adempimenti eseguiti e, in mancanza, una relazione sulle ragioni del mancato pagamento.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando all'amministrazione di trasmettere entro 60 giorni copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali e l'attribuzione della somma riconosciuta nella sentenza. Qualora il pagamento non sia intervenuto, l'amministrazione dovrà trasmettere, nei successivi 30 giorni, una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, indicando il funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono posti a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per l'11 giugno 2026 e ordinata la comunicazione dell'ordinanza e della sentenza del giudice del lavoro al dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori ordinati nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando gli elementi disponibili non consentono di stabilire se e in quale misura l'amministrazione abbia dato esecuzione al comando giudiziale, il giudice può disporre l'acquisizione d'ufficio della documentazione comprovante gli adempimenti eseguiti.
- Qualora l'amministrazione non abbia dato esecuzione a una statuizione di pagamento, il giudice può ordinare una relazione dettagliata sulle ragioni dell'inadempimento e sull'individuazione del funzionario responsabile del ritardo, rinviando la decisione sul merito all'esito dell'istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 473/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 20/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →