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Sentenza

Sentenza n. 3459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202408643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: persistente inerzia del Ministero e del commissario ad acta nell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020 e della successiva sentenza di ottemperanza n. 2751/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020, l'accoglimento dell'appello contro il diniego ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale docente conseguita in Romania. La sentenza aveva imposto all'amministrazione di verificare se la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale seguite nello Stato membro non fossero inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, senza valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene. Persistendo l'inerzia, la ricorrente aveva promosso un primo giudizio di ottemperanza, definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2751/2025, che aveva ordinato al Ministero di rivalutare la posizione entro sessanta giorni e aveva nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di subdelega, per provvedere nei successivi trenta giorni in caso di ulteriore inottemperanza. La ricorrente ha dedotto che né il Ministero né il commissario avevano compiuto gli atti dovuti entro i termini, chiedendo principalmente la sostituzione del commissario e, in subordine, la fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il grave, ingiustificabile e reiterato ritardo dell'amministrazione. Ha considerato significativa anche la costituzione del Ministero mediante un atto di mero stile, privo di memorie o controdeduzioni rispetto alle contestazioni della ricorrente. Non ha revocato né sostituito il commissario già nominato, ma ha ordinato al medesimo commissario, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, con facoltà di delega a un dipendente ministeriale di ruolo con qualifica non inferiore a quella dirigenziale, di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione. Ha inoltre avvertito che, in caso di ulteriore inottemperanza, potrà essere valutata la trasmissione degli atti alla Procura competente presso la Corte dei conti, considerati i costi e le possibili responsabilità derivanti dai ritardi, comprese le condanne alle spese, le astreintes e gli eventuali giudizi risarcitori. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese della fase, liquidate in 3.000 euro oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all'amministrazione gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina o l'attivazione di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il reiterato e ingiustificato mancato adempimento degli obblighi conformativi stabiliti da una precedente sentenza giustifica l'adozione di ulteriori ordini esecutivi rivolti al commissario ad acta già nominato, con fissazione di un nuovo termine perentorio.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione e del commissario ad acta non impone necessariamente la sostituzione del commissario già designato: il giudice può rinnovare e specificare l'ordine di esecuzione, mantenendo l'incarico e prevedendo la facoltà di delega a un dirigente o funzionario qualificato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione non può limitarsi a una costituzione formale priva di controdeduzioni quando siano dedotti specifici inadempimenti; tale condotta, unitamente all'inerzia accertata, concorre a confermare la sussistenza dell'inottemperanza.
  • Il reiterato ritardo nell'esecuzione di sentenze relative al riconoscimento di titoli professionali stranieri può giustificare l'avvertimento della possibile trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti e può esporre l'amministrazione a ulteriori conseguenze processuali, patrimoniali e risarcitorie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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