Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3443/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione quarta, n. 01300/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato un’intimazione di pagamento relativa a residui del prelievo supplementare sul latte per l’annata 2004/2005

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (enti creditori e riscossore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola aveva impugnato un’intimazione di pagamento di euro 268.604,95 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per crediti iscritti a ruolo da AGEA, deducendo, tra l’altro, irregolarità della notificazione, prescrizione del credito, incompetenza di AGEA, illegittimità della procedura di recupero, contrasto con la normativa unionale, mancata prova del superamento della quota nazionale, omessa intimazione regionale ed erronea quantificazione del debito. Il TAR aveva accolto la domanda di annullamento per prescrizione, ritenendo non provati atti interruttivi tra la notifica della cartella nel 2008 e l’intimazione del 2021, e aveva respinto la domanda risarcitoria. AGEA e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno appellato la sentenza, producendo nuovi documenti diretti a dimostrare plurimi atti interruttivi e la pendenza e definizione di precedenti giudizi. La società appellata ha contestato l’ammissibilità della produzione documentale e ha riproposto i motivi di primo grado rimasti assorbiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR. Ha ammesso i documenti nuovi prodotti in appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a., rilevando che AGEA non si era costituita in primo grado e che non risultava provata la conoscenza legale dell’ordine istruttorio impartito dal TAR; pertanto, l’omessa ottemperanza non poteva determinare preclusioni processuali. I documenti erano indispensabili perché dimostravano l’interruzione della prescrizione; quelli relativi ai giudicati esterni erano comunque acquisibili anche in appello. Nel merito, il Collegio ha ritenuto provati diversi atti interruttivi, tra cui il provvedimento AVEPA del 2008, la cartella notificata nel novembre 2008, l’intimazione del 2009 e l’intimazione notificata nel gennaio 2019. Ha inoltre affermato che i relativi giudizi interrompono la prescrizione ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., con nuova decorrenza dal passaggio in giudicato delle sentenze. Non risultavano quindi decorsi né il termine decennale applicabile alla sorte capitale né quello quinquennale relativo agli interessi. I motivi riproposti dalla società sono stati esaminati: l’eccezione di prescrizione è stata respinta; le doglianze relative alla formazione del ruolo, alla competenza di AGEA, alla procedura di recupero, alla normativa unionale, alla mancata intimazione regionale, alla duplicazione del ruolo e alla quantificazione del debito sono state dichiarate inammissibili perché avrebbero dovuto essere proposte contro la cartella presupposta, già impugnata e divenuta inoppugnabile. È stato respinto il motivo relativo all’annullamento automatico del ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 543, l. n. 228/2012, non essendo provati né l’attivazione del procedimento tipizzato su istanza del debitore né l’inutile decorso del termine di novanta giorni in presenza di inerzia qualificata dell’ente creditore. È stato respinto anche il motivo concernente la mancata notificazione degli atti presupposti, risultando provata la notifica della cartella. Le censure sugli interessi sono state dichiarate in parte inammissibili, se riferite a somme già richieste negli atti presupposti, e in parte infondate: il prelievo latte comprende anche gli interessi accessori, la disciplina degli interessi in caso di rateizzazione non era pertinente e trovava applicazione la disciplina del d.P.R. n. 602/1973, compreso l’art. 30. È stata infine esclusa la carenza di motivazione, poiché l’intimazione era motivata per relationem mediante gli atti presupposti conosciuti dalla debitrice. È rimasto fermo il rigetto della domanda risarcitoria, non appellato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    Consente la produzione in appello dei documenti indispensabili ai fini della decisione; nel caso concreto sono stati ammessi i documenti necessari a dimostrare l’interruzione della prescrizione, non essendo provata la conoscenza legale dell’ordine istruttorio da parte di AGEA.

  • art. 2 c.p.a.

    Il principio dispositivo, quale espressione della parità delle parti, impedisce che i poteri officiosi del giudice d’appello divengano un’ulteriore supplenza della parte rimasta inerte in primo grado; tale limite non opera quando non sia provata la conoscenza legale dell’ordine istruttorio.

  • art. 2943 c.c.

    Gli atti notificati idonei a far valere il diritto interrompono la prescrizione; nel caso concreto hanno avuto tale effetto gli atti amministrativi notificati relativi al recupero del prelievo latte.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    La proposizione dei giudizi relativi al credito interrompe la prescrizione, che ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 1, comma 543, l. n. 228/2012

    Il meccanismo di annullamento automatico del carico presuppone la sospensione richiesta secondo il procedimento previsto dai commi 537 e seguenti e l’inutile decorso di novanta giorni senza provvedimento conclusivo; tali presupposti devono essere rigorosamente provati.

  • art. 1, comma 9, l. n. 119/2003

    Le contestazioni sulla competenza di AGEA, sulla formazione del ruolo e sulla necessità di una preventiva intimazione regionale riguardano la cartella e gli atti presupposti, e non possono essere dedotte per la prima volta contro la successiva intimazione di pagamento.

  • artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33/2009

    La disciplina dell’iscrizione e del recupero del prelievo latte comprende anche gli interessi maturati sulla sorte capitale; l’art. 8-quater, comma 3, riguarda invece gli interessi nel caso di rateizzazione.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    La disciplina degli interessi moratori e delle sanzioni prevista per i crediti erariali si applica anche ai crediti relativi alle quote latte, in forza del rinvio contenuto nell’art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La carenza di motivazione dell’intimazione non determina, nel caso concreto, la nullità dell’atto, poiché l’intimazione risulta motivata per relationem mediante gli atti presupposti.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione per relationem è sufficiente quando gli atti richiamati consentono al destinatario di conoscere i dati della propria situazione debitoria.

Massime di principio

  • La produzione di nuovi documenti in appello, quando indispensabile ai sensi dell’art. 104 c.p.a., non può essere esclusa per l’inottemperanza a un ordine istruttorio del primo giudice se non è provata la conoscenza legale dell’ordine da parte della parte onerata.
  • Nel processo amministrativo, i poteri istruttori officiosi del giudice d’appello non possono supplire all’inerzia della parte che abbia omesso di produrre documenti nonostante un ordine istruttorio conosciuto; tale preclusione presuppone però la prova della conoscenza legale dell’ordine.
  • I documenti idonei a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante per la decisione devono poter essere acquisiti anche in appello.
  • Gli atti amministrativi notificati di riscossione e i giudizi instaurati per contestare il credito interrompono la prescrizione; quando opera l’art. 2945, comma 2, c.c., il termine ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
  • Le contestazioni attinenti alla formazione, validità, competenza e quantificazione del ruolo o della cartella devono essere proposte contro gli atti presupposti e non possono essere dedotte, una volta divenuti inoppugnabili tali atti, contro una successiva intimazione di pagamento, salvo vizi propri di quest’ultima.
  • L’intimazione di pagamento può essere motivata per relationem mediante il richiamo agli atti presupposti già portati a conoscenza del debitore; la disciplina del prelievo latte comprende gli interessi accessori sulla sorte capitale e, in forza dei rinvii normativi applicabili, gli interessi moratori previsti per i crediti erariali.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiAppelloMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.