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Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 1254/2024 del 16/4/2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, notificata, in forma esecutiva (apposta in data 7/5/2024), al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 7/5/2024, per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta, per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia – Sezione di Bari riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia n. 1254/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, notificata in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 7 maggio 2024. Ha chiesto l'adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR, rilevata la possibile tardività del deposito del ricorso, avvenuto il 18 marzo 2025, quasi un anno dopo la notificazione del titolo esecutivo, ha assegnato alla ricorrente un termine di venti giorni per presentare memorie sulla procedibilità del ricorso. La ricorrente non ha depositato memorie nel termine assegnato e nessuno è comparso per lei alla successiva camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso. Dopo aver rilevato seri dubbi sulla procedibilità, con particolare riguardo alla possibile tardività del deposito rispetto alla notificazione del titolo esecutivo, il Collegio aveva disposto un’apposita interlocuzione processuale, assegnando alla ricorrente un termine per fornire chiarimenti e difese sulla questione. L’incombente non è stato adempiuto, né la ricorrente è comparsa alla camera di consiglio fissata per il prosieguo. Il giudice ha quindi ritenuto il ricorso improcedibile. Non vi è stata condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di esecuzione del giudicato e di fissazione della penalità di mora per violazioni, inosservanze o ritardi nell’esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice rileva d’ufficio seri dubbi sulla procedibilità del ricorso, può assegnare alla parte interessata un termine per presentare memorie sulla specifica questione prima della decisione.
  • La mancata presentazione delle memorie richieste dal giudice entro il termine assegnato, unitamente alla mancata comparizione alla camera di consiglio fissata per il prosieguo, consente di dichiarare improcedibile il ricorso di ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere richiesta nell’ambito dell’azione di ottemperanza per assicurare l’adempimento del giudicato, ma la relativa domanda presuppone la procedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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