Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-366/22

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2023. — Viterra Hungary Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pécsi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Voci doganali - Sottovoci 2304 e 2309 - Panello di soia. — Causa C-366/22

Giurisprudenza europea62022CJ0366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha risolto un rinvio pregiudiziale ungherese sulla classificazione doganale di un panello di soia. Ha stabilito che il prodotto, anche se sottoposto a tostatura per eliminare l’esano e anche se deve essere ulteriormente frammentato e miscelato prima dell’uso zootecnico, rientra nella voce 2304 della NC. La voce 2309, avendo carattere residuale, non si applica quando il prodotto rientra già nella 2304.

Classificazione tariffaria nella NC di un panello di soia ottenuto con estrazione tramite solvente e successivo trattamento termico: voce 2304 o voce 2309.

La questione giuridica

Se la nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che un prodotto importato in forma agglomerata, di pellets o di granuli, ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di soia mediante solvente e un trattamento termico volto a eliminare il solvente, da incorporare poi dopo frammentazione fisica in una miscela per l’alimentazione animale, debba essere classificato nella voce 2304 oppure nella voce 2309; in particolare, se la tostatura, la necessità di macinazione e l’eventuale inidoneità al consumo umano possano escludere la voce 2304 e/o fondare la voce 2309.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che un prodotto importato in forma agglomerata, di pellets o di granuli, ottenuto dall’estrazione dell’olio di soia mediante solvente e sottoposto a trattamento termico per eliminare il solvente, destinato a essere incorporato dopo frammentazione fisica in una miscela per l’alimentazione animale, conserva la natura di "panello e altro residuo solido" dell’estrazione dell’olio di soia e deve quindi essere classificato nella voce 2304 della nomenclatura combinata. La tostatura necessaria per eliminare il solvente non fa perdere al prodotto il carattere di residuo, né la necessità di essere macinato prima dell’uso, né la circostanza che possa essere inadatto al consumo umano, consentono di spostarlo nella voce residuale 2309.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821
  • Nomenclatura combinata, voce 2304
  • Nomenclatura combinata, voce 2309
  • Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata (regola 1, regola 2, lettera a), regola 4)

Classificazione tariffaria del panello di soia nella NC

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Pécsi Törvényszék (Corte di Pécs, Ungheria), riguarda la corretta classificazione doganale di un prodotto descritto come panello di soia, importato in forma agglomerata, di pellets o di granuli.

Fatti e procedimento principale

La Viterra Hungary Kft. aveva chiesto l’immissione in libera pratica di un prodotto proveniente dal Brasile, classificandolo nella voce 2304 della nomenclatura combinata. L’amministrazione doganale ungherese, sulla base di una perizia, ha invece ritenuto che il prodotto dovesse essere classificato nella voce 2309, con conseguente recupero di dazi e IVA. La controversia è giunta fino al giudice del rinvio, che ha sospeso il procedimento per interpellare la Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87, come modificato e applicabile nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821. Sono centrali le voci 2304 e 2309 della NC e le regole generali di interpretazione, in particolare la regola 1, la regola 2, lettera a), e la regola 4. Vengono inoltre richiamate le note esplicative del SA e della NC e la nota 1 del capitolo 23, che qualifica la voce 2309 come voce residuale rispetto alle merci già classificate altrove nel capitolo.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se la tostatura necessaria per eliminare l’esano usato nell’estrazione dell’olio, la necessità di macinazione o incorporazione in miscela prima dell’uso, l’eventuale inidoneità al consumo umano e altri profili tecnici potessero escludere la classificazione nella voce 2304 e imporre invece la voce 2309.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la classificazione doganale deve fondarsi, in via principale, sulle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, alla luce del testo delle voci e delle note. Le note esplicative del SA, pur non vincolanti, sono strumenti interpretativi importanti.

La voce 2304 riguarda i "panelli e altri residui solidi" dell’estrazione dell’olio di soia. Secondo la Corte, il prodotto in questione presenta precisamente tali caratteristiche: è un residuo ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di soia mediante solvente ed è destinato all’alimentazione animale.

La Corte esclude che il trattamento termico di tostatura, destinato a rimuovere il solvente esano, faccia perdere al prodotto il carattere di residuo. Al contrario, tale eliminazione è funzionalmente necessaria affinché il prodotto possa essere utilizzato dagli animali e non trasforma il prodotto in una preparazione autonoma ai fini della voce 2309.

Parimenti, il fatto che il prodotto debba essere frantumato e mescolato con altri alimenti prima del consumo animale non lo esclude dalla voce 2304, poiché le note esplicative del capitolo 23 indicano che tali residui sono destinati all’alimentazione animale sia isolatamente sia in miscela con altre materie.

Quanto all’eventuale inidoneità al consumo umano, la Corte osserva che ciò non è una condizione richiesta per rientrare nella voce 2304. La voce 2304 comprende infatti residui utilizzati principalmente come alimenti per animali, anche se talvolta possono essere idonei al consumo umano.

La Corte distingue infine la precedente sentenza Customs Support Holland (C‑144/15), richiamata dalle parti. In quella causa il prodotto era un concentrato proteico di soia ottenuto tramite un processo volto a modificare la composizione della farina di soia; nel caso attuale, invece, il prodotto non subisce una trasformazione diretta ad aumentare il contenuto proteico o a modificarne la composizione, ma solo un trattamento necessario a rimuovere un solvente nocivo.

Decisione

La Corte risponde che un prodotto importato in forma agglomerata, di pellets o di granuli, ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di soia mediante solvente e un trattamento termico diretto a eliminare tale solvente, affinché possa essere incorporato dopo frammentazione fisica in una miscela destinata al consumo animale, rientra nella voce 2304 della nomenclatura combinata. La voce 2309, in quanto residuale, non può prevalere in presenza dei requisiti della voce 2304.

Principio affermato

Ai fini della NC, un panello di soia ottenuto mediante estrazione con solvente e successiva tostatura per eliminare il solvente conserva la natura di residuo dell’estrazione dell’olio di soia e va classificato nella voce 2304; la necessità di ulteriore macinazione o l’eventuale inidoneità al consumo umano non comportano la classificazione nella voce 2309.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinataprodotti per alimentazione animaledazi doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.