Cassazione Penale, Sentenza n. 24188/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Michele Fiorillo ha impugnato l'ordinanza del 19/08/2021 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. avverso il provvedimento del 23/03/2020 del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio premeditato (11/04/2005, cimitero di Piscopio) in concorso con altri. Il ricorrente contestava violazioni di legge (artt. 192, 195, 273 c.p.p., artt. 110 e 575 c.p.) e vizio di motivazione: a suo avviso il Tribunale non aveva ottemperato alla prescrizione della Cassazione di specificare l'affidabile individuazione della fonte primaria delle dichiarazioni dei collaboratori (soprattutto Andrea Mantella) e aveva fatto uso di un verbale del 2/12/2020 potenzialmente inutilizzabile ai sensi dell'art. 407 c.p.p.; inoltre sosteneva che l'intercettazione del 18/05/2005 non potesse costituire riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori essendo antecedente e potenzialmente influenzata dal precedente fermo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione chiara e lineare, adempiendo alla prescrizione della Corte di cassazione (sentenza 16/10/2020) circa l'affidabile individuazione della fonte primaria: il Tribunale ha argomentato, con riferimento alle circostanze di tempo e luogo, che le notizie riferite da Mantella erano plausibilmente state apprese in tempo reale dai soggetti coinvolti e ha valorizzato la convergenza fra più elementi (dichiarazioni di Mantella e Moscato, intercettazioni ambientali, dichiarazioni di terzi e ammissioni parziali di Rosario Fiorillo). La Corte ha quindi confermato la valenza indiziaria complessiva e la legittimità della misura cautelare come rivalutata in sede di riesame; ha dichiarato il ricorso generico/inammissibile nelle parti insufficientemente argomentate e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Inoltre è stata disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata come base per il riesame della misura cautelare; il ricorso originario era un riesame ex art. 309 e la vicenda riguarda la valutazione della necessità della custodia cautelare in carcere.
art. 407 c.p.p.
Norma sul regime delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (utilizzabilità e limiti). La Corte ha preso in considerazione il dubbio se il verbale del 2/12/2020 fosse stato assunto per eludere il divieto di utilizzabilità di nuove emergenze di reato; in assenza di chiarimenti dal pubblico ministero tale verbale è stato dichiarato inutilizzabile dal Tribunale, mentre sono state valorizzate precedenti dichiarazioni ritenute attendibili per convergenza.
artt. 192, 195 e 273 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di valutazione e motivazione della prova. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adempiuto all'obbligo motivazionale e avesse fornito argomenti logici concreti a supporto della attendibilità delle fonti primarie, respingendo la censura sulla violazione di tali norme.
art. 110 c.p.
Principio della concorso di persone nel reato; richiamato in relazione alla contestazione del concorso nell'omicidio (partecipazione di più soggetti).
art. 575 c.p.
Norma che definisce il reato di omicidio. La misura cautelare era applicata in relazione al reato previsto da questo articolo e il giudice ha valutato gli indizi rispetto alla sua configurazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi per aspecificità/genericità. La Corte ha ritenuto il ricorso in parte generico/inammissibile per mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione e le affermazioni del provvedimento impugnato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale sulla comunicazione al Direttore dell'istituto penitenziario dello stato di detenzione; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al Direttore per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La convergenza di più elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, dichiarazioni di terzi e ammissioni parziali) può giustificare il mantenimento di una misura cautelare anche se singoli elementi presentano profili di incertezza.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono utilizzabili solo nel rispetto dei limiti di legge (art. 407 c.p.p.); tuttavia, se vi è una pluralità di riscontri logici e temporali, il giudice può ritenere complessivamente attendibile la ricostruzione indiziaria.
- La Corte di cassazione richiede al giudice del merito una specificazione su come è stata individuata la fonte primaria delle propalazioni; è sufficiente una motivazione logica e concreta che colleghi tempo, luogo e modalità dell'apprendimento delle notizie alla plausibile fonte primaria.
- Intercettazioni antecedenti al fatto possono fungere da riscontro solo se collocate correttamente nel quadro probatorio e se non risultano influenzate da eventi successivi che possano aver alterato le conoscenze degli interlocutori.
- Nel riesame di misure cautelari è decisiva la valutazione complessiva del quadro indiziario e non il singolo elemento isolato; il difensore deve pertanto attaccare specificamente la logica di raccordo degli elementi per ottenere l'annullamento.
- Ricorsi generici o che non confrontano punto per punto la motivazione del provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilità o il rigetto per aspecificità.
- La condanna alle spese processuali è una conseguenza probabile in caso di rigetto del ricorso, specialmente se il ricorso è ritenuto infondato o generico.
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