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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24188/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Michele Fiorillo ha impugnato l'ordinanza del 19/08/2021 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. avverso il provvedimento del 23/03/2020 del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio premeditato (11/04/2005, cimitero di Piscopio) in concorso con altri. Il ricorrente contestava violazioni di legge (artt. 192, 195, 273 c.p.p., artt. 110 e 575 c.p.) e vizio di motivazione: a suo avviso il Tribunale non aveva ottemperato alla prescrizione della Cassazione di specificare l'affidabile individuazione della fonte primaria delle dichiarazioni dei collaboratori (soprattutto Andrea Mantella) e aveva fatto uso di un verbale del 2/12/2020 potenzialmente inutilizzabile ai sensi dell'art. 407 c.p.p.; inoltre sosteneva che l'intercettazione del 18/05/2005 non potesse costituire riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori essendo antecedente e potenzialmente influenzata dal precedente fermo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione chiara e lineare, adempiendo alla prescrizione della Corte di cassazione (sentenza 16/10/2020) circa l'affidabile individuazione della fonte primaria: il Tribunale ha argomentato, con riferimento alle circostanze di tempo e luogo, che le notizie riferite da Mantella erano plausibilmente state apprese in tempo reale dai soggetti coinvolti e ha valorizzato la convergenza fra più elementi (dichiarazioni di Mantella e Moscato, intercettazioni ambientali, dichiarazioni di terzi e ammissioni parziali di Rosario Fiorillo). La Corte ha quindi confermato la valenza indiziaria complessiva e la legittimità della misura cautelare come rivalutata in sede di riesame; ha dichiarato il ricorso generico/inammissibile nelle parti insufficientemente argomentate e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Inoltre è stata disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata come base per il riesame della misura cautelare; il ricorso originario era un riesame ex art. 309 e la vicenda riguarda la valutazione della necessità della custodia cautelare in carcere.

  • art. 407 c.p.p.

    Norma sul regime delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (utilizzabilità e limiti). La Corte ha preso in considerazione il dubbio se il verbale del 2/12/2020 fosse stato assunto per eludere il divieto di utilizzabilità di nuove emergenze di reato; in assenza di chiarimenti dal pubblico ministero tale verbale è stato dichiarato inutilizzabile dal Tribunale, mentre sono state valorizzate precedenti dichiarazioni ritenute attendibili per convergenza.

  • artt. 192, 195 e 273 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di valutazione e motivazione della prova. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adempiuto all'obbligo motivazionale e avesse fornito argomenti logici concreti a supporto della attendibilità delle fonti primarie, respingendo la censura sulla violazione di tali norme.

  • art. 110 c.p.

    Principio della concorso di persone nel reato; richiamato in relazione alla contestazione del concorso nell'omicidio (partecipazione di più soggetti).

  • art. 575 c.p.

    Norma che definisce il reato di omicidio. La misura cautelare era applicata in relazione al reato previsto da questo articolo e il giudice ha valutato gli indizi rispetto alla sua configurazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi per aspecificità/genericità. La Corte ha ritenuto il ricorso in parte generico/inammissibile per mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione e le affermazioni del provvedimento impugnato.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale sulla comunicazione al Direttore dell'istituto penitenziario dello stato di detenzione; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al Direttore per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La convergenza di più elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, dichiarazioni di terzi e ammissioni parziali) può giustificare il mantenimento di una misura cautelare anche se singoli elementi presentano profili di incertezza.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono utilizzabili solo nel rispetto dei limiti di legge (art. 407 c.p.p.); tuttavia, se vi è una pluralità di riscontri logici e temporali, il giudice può ritenere complessivamente attendibile la ricostruzione indiziaria.
  • La Corte di cassazione richiede al giudice del merito una specificazione su come è stata individuata la fonte primaria delle propalazioni; è sufficiente una motivazione logica e concreta che colleghi tempo, luogo e modalità dell'apprendimento delle notizie alla plausibile fonte primaria.
  • Intercettazioni antecedenti al fatto possono fungere da riscontro solo se collocate correttamente nel quadro probatorio e se non risultano influenzate da eventi successivi che possano aver alterato le conoscenze degli interlocutori.
  • Nel riesame di misure cautelari è decisiva la valutazione complessiva del quadro indiziario e non il singolo elemento isolato; il difensore deve pertanto attaccare specificamente la logica di raccordo degli elementi per ottenere l'annullamento.
  • Ricorsi generici o che non confrontano punto per punto la motivazione del provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilità o il rigetto per aspecificità.
  • La condanna alle spese processuali è una conseguenza probabile in caso di rigetto del ricorso, specialmente se il ricorso è ritenuto infondato o generico.

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