Cassazione Penale, Sentenza n. 51739/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'errore in procedendo della Corte d'appello per avere dichiarato, in fase predibattimentale e senza la citazione e partecipazione delle parti, l'estinzione dei reati a lui ascritti per prescrizione, violando così il diritto al contraddittorio e la possibilità, per l'imputato, di decidere se rinunciare alla prescrizione. L'impugnazione è fondata sull'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., e si richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha affrontato l'ammissibilità di sentenze predibattimentali in grado d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia al fine di consentire lo svolgimento del processo nel pieno contraddittorio delle parti. La decisione si fonda sull'orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 111/2022) e sul conseguente superamento del precedente approccio che ammetteva, in certi casi, sentenze predibattimentali d'appello dichiaranti la prescrizione senza contraddittorio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma citata quale regola di rimessione per la censura in Cassazione (errore in procedendo), ossia il mezzo normativo con cui il ricorrente ha impugnato la decisione predibattimentale di appello per violazione del contraddittorio.
art. 469, cod. proc. pen.
"sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen."
L'art. 469 autorizza il giudice di primo grado a definire il processo con sentenza resa in camera di consiglio "sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono"; la Corte ha richiamato tale previsione per evidenziare che la forma predibattimentale presuppone comunque ascolto delle parti e non è trasferibile automaticamente al giudizio d'appello senza contraddittorio.
artt. 598, 599, 601, cod. proc. pen.
Norme sul procedimento di appello ritenute incompatibili con la pronuncia predibattimentale in grado d'appello: non prevedono un rinvio esplicito alla disciplina della sentenza predibattimentale e, quindi, non consentono la soppressione del contraddittorio in sede d'appello.
art. 129, cod. proc. pen.
"sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono"
L'art. 129, che disciplina la declaratoria immediata di cause di non punibilità, implica esigenze di rapidità ma anche il rispetto del diritto all'ascolto delle parti; la Corte costituzionale ha evidenziato che l'esigenza di durata ragionevole non può prevalere sul contraddittorio.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come possibile formula di merito nei precedenti orientamenti (quando la causa estintiva prevaleva sulla nullità), ma la Corte di legittimità ha poi rivalutato tale approccio alla luce della Corte costituzionale.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 111/2022, ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione di questa norma nella parte in cui rendeva inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, avesse dichiarato la prescrizione.
art. 24 Cost.
Richiamato implicitamente come fondamento del diritto di difesa garantito dalla Costituzione, leso da decisioni predibattimentali senza contraddittorio.
art. 111 Cost.
Fondamento costituzionale del giusto processo e del diritto al contraddittorio: la pronuncia de plano in appello, senza contraddittorio, è incompatibile con i principi del giusto processo sanciti dall'art. 111 Cost.
Corte costituzionale, sentenza n. 111/2022
Decisione chiave che ha ritenuto incostituzionale l'interpretazione che escludeva l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali che dichiarano prescrizione, affermando la necessità del contraddittorio anche quando si pronuncia l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Una pronuncia d'appello che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione in forma predibattimentale e senza il contraddittorio delle parti è suscettibile di annullamento per violazione del diritto al giusto processo.
- L'imputato ha interesse a impugnare anche una pronuncia favorevole che dichiari la prescrizione, perché la mancanza di contraddittorio può comprimere la sua facoltà di rinunciare alla prescrizione o di ottenere una pronuncia più favorevole nel merito.
- Se il giudice d'appello intende dichiarare la prescrizione deve garantire la rituale fissazione dell'udienza e il contraddittorio (o comunque la partecipazione delle parti) in modo da rispettare gli articoli costituzionali 24 e 111 e la disciplina di merito.
- La giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 ha modificato l'orientamento precedente: non è più accettabile sopprimere il contraddittorio in appello con decisioni de plano che incidono sui diritti dell'imputato.
- In caso di pronuncia predibattimentale illegittima, la Cassazione tende ad annullare e a rinviare il giudizio ad altra Corte d'appello per garantire il contraddittorio e un nuovo esame di merito.
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