Tribunale, Sentenza T-268/21
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 24 maggio 2023 (Estratti). — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato italiano del trasporto aereo – Regime di compensazione delle compagnie aeree titolari di una licenza rilasciata dalle autorità italiane – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Obbligo di motivazione. — Causa T-268/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato il regime italiano di compensazione per le compagnie aeree colpite dalla pandemia. La censura accolta riguarda il difetto di motivazione: la Commissione non ha spiegato in modo sufficiente perché il requisito del trattamento retributivo minimo dovesse essere valutato solo alla luce del regolamento Roma I e non anche della libera prestazione dei servizi. Il Tribunale ha quindi ritenuto impossibile verificare la compatibilità complessiva della misura con il mercato interno.
Aiuti di Stato al settore aereo italiano per la COVID-19: annullamento della decisione della Commissione per difetto di motivazione nella valutazione del requisito di retribuzione minima dei beneficiari
La questione giuridica
Se la Commissione abbia adempiuto all’obbligo di motivazione, ai sensi dell’articolo 296 TFUE, nella decisione di non sollevare obiezioni riguardo a un regime italiano di compensazione dei danni da COVID-19 per le compagnie aeree, in particolare esaminando il requisito del trattamento retributivo minimo solo alla luce dell’articolo 8 del regolamento Roma I e non anche di altre disposizioni del diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi.
Principio di diritto
La Commissione, quando autorizza senza obiezioni un aiuto di Stato destinato a compensare danni da un evento eccezionale, deve esporre in modo chiaro e coerente le ragioni per cui ritiene compatibile con il mercato interno anche ogni condizione di ammissibilità dell’aiuto che possa incidere su altre norme dell’Unione; se esamina una clausola solo alla luce del regolamento Roma I senza spiegare perché escluda altre disposizioni pertinenti, come l’articolo 56 TFUE, viola l’articolo 296 TFUE e la decisione va annullata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
Aiuti di Stato al settore aereo italiano per la COVID-19: difetto di motivazione della decisione di compatibilità
La sentenza riguarda un ricorso proposto da Ryanair DAC ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la decisione con cui la Commissione europea aveva ritenuto compatibile con il mercato interno un regime italiano di compensazione dei danni subiti dalle compagnie aeree nel contesto della pandemia di COVID-19. Il Tribunale annulla la decisione per insufficienza di motivazione, limitandosi nei punti qui rilevanti alla quarta censura sollevata dalla ricorrente.
Fatti e contesto normativo nazionale
Le autorità italiane avevano istituito, con il decreto-legge n. 34, un fondo da 130 milioni di euro per compensare i danni del settore aereo causati dalla pandemia. Successivamente, il decreto-legge n. 104 aveva previsto anticipazioni fino a 50 milioni di euro in favore delle compagnie aeree aventi determinati requisiti di ammissibilità. La misura notificata alla Commissione il 15 ottobre 2020 si fondava sull’articolo 198 del decreto-legge n. 34 e mirava a rimediare ai danni subiti dalle compagnie aeree a seguito delle restrizioni di viaggio e delle misure di confinamento adottate contro la diffusione del COVID-19.
Requisiti di ammissibilità della misura
L’articolo 198 del decreto-legge n. 34 prevedeva quattro condizioni principali per accedere all’aiuto:
- la compagnia non doveva beneficiare di un altro fondo istituito per compensare i danni da COVID-19 per le compagnie aeree titolari di licenza italiana e incaricate di obblighi di servizio pubblico;
- doveva possedere un certificato di operatore aereo valido ed essere titolare di licenza italiana;
- gli aeromobili impiegati dovevano avere capacità superiore a 19 posti;
- doveva applicare ai dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alla sua attività, trattamenti retributivi non inferiori ai minimi del contratto collettivo nazionale del trasporto aereo (requisito del trattamento retributivo minimo).
Decisione della Commissione e motivo di ricorso
Con la decisione C(2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni, ritenendo la misura e le sue condizioni di ammissibilità compatibili con il mercato interno. Ryanair ha impugnato tale decisione lamentando, per quanto qui rileva, che la Commissione non avesse motivato adeguatamente perché il requisito del trattamento retributivo minimo fosse stato esaminato soltanto alla luce dell’articolo 8 del regolamento Roma I e non anche dei principi di non discriminazione e della libera prestazione dei servizi.
Ragionamento del Tribunale sull’obbligo di motivazione
Il Tribunale ricorda che, secondo l’articolo 296 TFUE, la motivazione deve esporre in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione e consentire al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale. Nel caso di una decisione di non avviare la procedura formale d’indagine ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è sufficiente una motivazione succinta, purché emerga con chiarezza l’assenza di serie difficoltà di valutazione. Applicando tali principi, il Tribunale osserva che la decisione impugnata contiene un passaggio in cui la Commissione considera le modalità dell’aiuto potenzialmente connesse a norme del Trattato diverse dagli articoli 107 e 108 TFUE, richiamando la giurisprudenza Iannelli & Volpi e Matra. Tuttavia, ai punti successivi, la Commissione afferma che il requisito del trattamento retributivo minimo non è inerente all’obiettivo della misura e che la sua compatibilità va valutata alla luce di «altre disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione», finendo però per esaminare la clausola soltanto alla luce dell’articolo 8 del regolamento Roma I. Secondo il Tribunale, la decisione non spiega perché l’unica disposizione pertinente, oltre agli articoli 107 e 108 TFUE, sarebbe stata proprio l’articolo 8 del regolamento Roma I, né perché dovessero essere escluse altre disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 56 TFUE. Tale lacuna impedisce di comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione e di verificare se il requisito fosse effettivamente compatibile con il diritto dell’Unione.
Rilievo del contesto e delle osservazioni della denuncia Aicalf
Il Tribunale valorizza anche il contesto: prima dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione era stata informata di una denuncia dell’Associazione italiana compagnie aeree low fares (Aicalf), che contestava una disposizione nazionale simile, sostenendo che imponesse ai vettori stranieri un trattamento salariale minimo basato su un contratto collettivo nazionale concluso da organizzazioni non rappresentative e che ciò integrasse una restrizione indirettamente discriminatoria alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. Poiché la Commissione disponeva di tali elementi, il Tribunale ritiene che essa dovesse pronunciarsi anche sulla pertinenza dell’articolo 56 TFUE come eventuale norma del diritto dell’Unione da considerare nella valutazione della misura.
Irrilevanza dell’assenza di una procedura di infrazione e dell’attuazione nazionale
Il Tribunale esclude che la mancata apertura di una procedura di infrazione ex articolo 258 TFUE possa sanare il difetto di motivazione: l’avvio di tale procedura è infatti discrezionale e la sua assenza non implica la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione. Parimenti, l’affermazione secondo cui sarebbero le autorità italiane o i giudici nazionali a dover garantire un’attuazione conforme al diritto dell’Unione non libera la Commissione dal proprio obbligo esclusivo di valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che la Commissione ha violato l’articolo 296 TFUE perché non ha spiegato in modo sufficiente perché il requisito del trattamento retributivo minimo fosse stato valutato solo alla luce del regolamento Roma I, escludendo altre norme pertinenti, in particolare l’articolo 56 TFUE. Di conseguenza:
- la decisione C(2020) 9625 final è annullata;
- la Commissione sopporta le proprie spese e quelle di Ryanair;
- Neos, Blue Panorama e Air Dolomiti sopportano le proprie spese.
Principio affermato
In una decisione di compatibilità di un aiuto di Stato, la Commissione deve motivare in modo chiaro e coerente la valutazione delle condizioni di ammissibilità che possono incidere su altre norme dell’Unione; non è sufficiente un esame limitato a una sola fonte del diritto dell’Unione se dal contesto emergono possibili profili di incompatibilità con altre disposizioni pertinenti, come la libera prestazione dei servizi.
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