Tribunale, Sentenza T-2/21
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 24 maggio 2023. — Emmentaler Switzerland contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo EMMENTALER – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Marchio collettivo – Articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001. — Causa T-2/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Emmentaler Switzerland contro il diniego di registrazione del marchio denominativo EMMENTALER. Ha ritenuto che il segno fosse descrittivo per il pubblico tedesco, in quanto percepito come nome di un tipo di formaggio, e che tale circostanza bastasse a giustificare il rifiuto nell’Unione. Ha inoltre escluso che il segno potesse beneficiare della deroga per i marchi collettivi che designano un’origine geografica.
Marchio denominativo "EMMENTALER": conferma del rifiuto di registrazione come marchio UE per carattere descrittivo e insussistenza della deroga per marchi collettivi geografici
La questione giuridica
Se il segno denominativo EMMENTALER potesse essere registrato come marchio dell’Unione europea, nonostante il rifiuto dell’EUIPO fondato sul suo carattere descrittivo, e se potesse beneficiare della deroga prevista per i marchi collettivi che designano la provenienza geografica; inoltre, se la commissione di ricorso avesse violato l’obbligo di motivazione e gli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il segno EMMENTALER è correttamente rifiutato come marchio dell’Unione europea perché, almeno per il pubblico di riferimento tedesco, è immediatamente percepito come designazione di un tipo di formaggio e quindi come segno descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001; essendo sufficiente che il motivo assoluto di rifiuto sussista in una parte dell’Unione, il rifiuto è legittimo anche se la percezione non è uniforme. La deroga dell’articolo 74, paragrafo 2, si applica solo ai segni percepiti come indicazioni della provenienza geografica e non a quelli percepiti come indicazioni di specie o qualità del prodotto, sicché non può essere invocata per EMMENTALER; inoltre, la commissione di ricorso non ha violato l’obbligo di motivazione né doveva esaminare anche l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), una volta accertato il carattere descrittivo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 74, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio denominativo EMMENTALER: rifiuto di registrazione per carattere descrittivo
La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Emmentaler Switzerland contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione internazionale del segno denominativo EMMENTALER come marchio dell’Unione europea. Il contenzioso attiene alla qualificazione del segno come descrittivo e alla possibilità di invocare la deroga prevista per i marchi collettivi con riferimento geografico.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva ottenuto una registrazione internazionale del segno EMMENTALER per prodotti della classe 29, descritti come "Formaggi a denominazione di origine protetta “emmentaler”". L’esaminatrice dell’EUIPO aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 2. La commissione di ricorso ha poi respinto il ricorso amministrativo facendo leva esclusivamente sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), ritenendo il segno descrittivo.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale ha affrontato tre profili principali:
- se fosse censurabile il fatto che la commissione di ricorso avesse motivato il rigetto solo sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), senza esaminare anche la lettera b);
- se il segno EMMENTALER fosse effettivamente descrittivo per il pubblico pertinente;
- se il segno potesse comunque essere protetto come marchio collettivo in forza dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.
Quadro normativo rilevante
Sono stati richiamati in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, nonché l’articolo 74, paragrafo 2, e l’articolo 94 sul dovere di motivazione. Il Tribunale ha ribadito che gli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono autonomi, ma è sufficiente che ne ricorra uno solo per impedire la registrazione.
Esame del primo profilo: rapporto tra lettere b) e c) dell’articolo 7
Il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione avrebbe dovuto essere esaminata anche alla luce della lettera b). Ha ricordato che gli impedimenti alla registrazione sono indipendenti e che un marchio descrittivo ai sensi della lettera c) è, per ciò stesso, privo di carattere distintivo ai sensi della lettera b). Di conseguenza, la commissione di ricorso poteva limitarsi a verificare il carattere descrittivo del segno.
Esame del carattere descrittivo del segno
Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale ha ribadito che il segno deve presentare un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti, tale che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente e senza ulteriori riflessioni una loro caratteristica. Nel caso di specie il pubblico di riferimento era il grande pubblico, poiché i prodotti erano formaggi destinati ai consumatori.
Il Tribunale ha ritenuto decisivi gli indizi valorizzati dalla commissione di ricorso con riguardo al pubblico germanofono:
- il dizionario Duden definiva "emmentaler" come un formaggio svizzero grasso con fori e come "formaggio emmental", confermando una percezione del termine come nome di un tipo di formaggio;
- la produzione di emmentaler in Germania e la sua commercializzazione sul mercato tedesco con tale denominazione, anche in assenza di indicazioni sul luogo di fabbricazione, costituivano un forte indizio di percezione descrittiva;
- il regolamento tedesco sui formaggi classificava l’emmentaler come "Standardsorte", cioè tipo di formaggio standard;
- nella negoziazione dell’accordo tra la Svizzera e l’Unione del 2011, l’Unione si era opposta all’inclusione di Emmentaler nell’elenco delle indicazioni geografiche protette, considerandolo una denominazione generica;
- la norma generale del Codex Alimentarius sull’emmental indicava anch’essa il termine come nome di un tipo di formaggio;
- la sentenza Guimont era richiamabile come conferma del fatto che l’emmental è legittimamente fabbricato e commercializzato in più Stati membri.
Su questa base il Tribunale ha concluso che il pubblico tedesco percepisce immediatamente EMMENTALER come indicazione di un tipo di formaggio e non come marchio idoneo a individuare l’origine commerciale.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale ha escluso la violazione dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001. Pur non avendo la commissione di ricorso esplicitato in dettaglio tutte le prove relative alla produzione in Germania, essa aveva rinviato alle osservazioni di terzi richiamate nella decisione e tali osservazioni erano accessibili alla ricorrente, che aveva potuto discuterle sia in sede amministrativa sia davanti al Tribunale. La motivazione è stata quindi ritenuta sufficiente, anche per rinvio a documenti esterni.
Deroga per i marchi collettivi e carattere geografico
Quanto all’articolo 74, paragrafo 2, il Tribunale ha ricordato che la deroga rispetto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), deve essere interpretata restrittivamente e si applica solo ai segni percepiti come indicazioni della provenienza geografica. Poiché EMMENTALER era percepito dal pubblico tedesco come nome di un tipo di formaggio e non come indicazione geografica, la disposizione non era invocabile. La protezione come marchio collettivo è stata quindi esclusa.
Decisione finale
Il ricorso è stato integralmente respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e degli intervenienti. La pronuncia conferma un orientamento rigoroso sulla descrittività di denominazioni alimentari divenute d’uso comune in almeno una parte significativa dell’Unione.
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