Tribunale, Sentenza T-451/20
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 24 maggio 2023. — Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd contro Commissione europea. — Concorrenza – Mercato dei dati – Procedimento amministrativo – Articolo 18, paragrafo 3, e articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 – Richiesta di informazioni – Virtual data room – Obbligo di motivazione – Certezza del diritto – Diritti della difesa – Necessità delle informazioni richieste – Abuso di potere – Diritto al rispetto della vita privata – Proporzionalità – Principio di buona amministrazione – Segreto professionale. — Causa T-451/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Meta contro la decisione della Commissione che imponeva la produzione di documenti nell’ambito di un’indagine antitrust sul gruppo Facebook. Ha ritenuto sufficientemente chiaro l’oggetto dell’indagine, adeguatamente motivati i termini di ricerca e non violati né il principio di necessità né i diritti della difesa. Ha inoltre giudicato proporzionata e conforme alla tutela della vita privata la procedura di virtual data room prevista per i documenti contenenti dati personali sensibili.
Richiesta di informazioni della Commissione in un’indagine antitrust sul gruppo Meta/Facebook: sufficienza della motivazione, necessità dei documenti richiesti e compatibilità della produzione di dati personali con i diritti fondamentali.
La questione giuridica
Se la decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 fosse sufficientemente motivata e rispettasse il principio di necessità, i diritti della difesa, il diritto al rispetto della vita privata, il principio di proporzionalità, il diritto a una buona amministrazione e il regime del segreto professionale, anche con riguardo ai termini di ricerca imposti e alla procedura di virtual data room per documenti contenenti dati personali sensibili.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, nell’ambito dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può imporre la produzione di documenti solo se la richiesta è sufficientemente motivata e se le informazioni sono ragionevolmente idonee ad aiutarla a verificare i sospetti di infrazione indicati; tuttavia non deve dimostrare in modo analitico, per ciascun documento o termine di ricerca, la pertinenza assoluta delle informazioni richieste. Una richiesta di informazioni ampia ma circoscritta da oggetto, pratiche sospettate, periodo e depositari può essere legittima anche se individua documenti poi risultati in parte non pertinenti. La produzione di documenti contenenti dati personali, inclusi dati sensibili, è compatibile con la Carta e con il diritto UE sulla protezione dei dati quando è prevista dalla legge, persegue finalità di interesse generale nella tutela della concorrenza ed è accompagnata da misure adeguate e proporzionate, come la virtual data room; il solo segreto professionale non esclude tale accesso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 339 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 24 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale
- Direttiva 95/46/CE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articoli 53 e 54 dell’Accordo SEE
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
- Articolo 17 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Richiesta di informazioni antitrust e virtual data room nel procedimento Facebook/Meta
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Meta Platforms Ireland Ltd contro una decisione della Commissione adottata nell’ambito di un’indagine ai sensi del regolamento n. 1/2003. Il Tribunale esamina la legittimità di una richiesta di informazioni molto ampia, comprensiva di termini di ricerca interni e di una procedura speciale per documenti contenenti dati personali sensibili.
Fatti e svolgimento del procedimento
La Commissione aveva inizialmente rivolto a Meta diverse richieste di informazioni e, dopo vari scambi, aveva adottato il 4 maggio 2020 una decisione ex articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, poi modificata l’11 dicembre 2020. La decisione impugnata imponeva la produzione di documenti interni individuati tramite termini di ricerca applicati a determinati depositari, con previsione di una sanzione giornaliera potenziale in caso di inadempimento.
Successivamente, a seguito del procedimento sommario, la Commissione ha introdotto con la decisione di modifica un regime distinto per i documenti non connessi alle attività commerciali e contenenti dati personali sensibili, basato su una virtual data room. Meta ha adattato il ricorso a questa sopravvenienza.
Oggetto dell’indagine della Commissione
Il Tribunale ha ritenuto che la decisione impugnata delimitasse in modo sufficientemente chiaro l’indagine. Dai punti 1, 3, 4 e 5 della decisione emergevano il settore investigato, le fonti informative che avevano avviato l’indagine, le pratiche sospettate e i prodotti o servizi potenzialmente interessati.
Le pratiche elencate comprendevano, in sintesi:
- accordi di condivisione di dati idonei a rafforzare il potere di mercato o creare barriere all’ingresso;
- uso di prodotti come Onavo, Facebook Research e Facebook Business Tools per ottenere dati commercialmente rilevanti su servizi concorrenti;
- pratiche discriminatorie che limitano l’accesso a dati, funzionalità, API e altri strumenti;
- blocco di riferimenti ad applicazioni o siti concorrenti;
- progetto di integrazione delle piattaforme WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger.
Secondo il Tribunale, tali indicazioni rendevano comprensibile l’oggetto dell’indagine e consentivano sia alla società destinataria sia al giudice di controllare la legittimità della richiesta.
Obbligo di motivazione e chiarezza dei termini di ricerca
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui una decisione di richiesta di informazioni deve indicare la base giuridica, lo scopo della richiesta, le informazioni richieste e il termine per la loro produzione, precisando i sospetti da verificare in modo abbastanza chiaro da consentire il controllo giurisdizionale.
Quanto ai termini di ricerca, il Tribunale ha precisato che la Commissione non è tenuta a motivare separatamente, per ciascun termine, perché esso sia necessario o perché individui solo documenti pertinenti. È sufficiente che, complessivamente, la richiesta consenta ragionevolmente di ritenere che le informazioni possano aiutare a verificare le infrazioni sospettate.
Il ricorso al metodo dei termini di ricerca è stato considerato compatibile con il principio di necessità anche se comporta inevitabilmente l’emersione di documenti poi non pertinenti. Il fatto che alcuni termini producano un numero elevato di risultati o documenti inutili non basta, di per sé, a dimostrare l’illegittimità della decisione.
Principio di necessità e controllo sui termini contestati
Il Tribunale ha esaminato alcuni termini di ricerca contestati da Meta, tra cui “big question”, “for free”, “not good for us” e “shut* down”. Ha ritenuto che, nel contesto dei documenti interni e delle e-mail richiamati dalla Commissione, tali espressioni potessero ragionevolmente aiutare a individuare documenti relativi alle pratiche sospettate.
In particolare, il Tribunale ha osservato che:
- “big question” era collegato a discussioni strategiche sull’accesso alle API;
- “for free” richiamava strategie di monetizzazione e condivisione condizionata dei dati;
- “not good for us” si riferiva a possibili accordi di scambio dati;
- “shut* down” era connesso a limitazioni dell’accesso ai dati o alle API verso terzi percepiti come concorrenti.
Gli ulteriori argomenti di Meta relativi ad altri termini di ricerca sono stati dichiarati irricevibili perché sollevati tardivamente in replica.
Diritti della difesa e abuso di potere
Il Tribunale ha respinto la censura di violazione dei diritti della difesa. Ha ribadito che, nella fase di indagine preliminare, l’impresa non beneficia ancora del pieno regime difensivo proprio della fase successiva alla comunicazione degli addebiti, e che le misure istruttorie della Commissione non compromettono di per sé in modo irreparabile tali diritti.
È stata respinta anche la censura di abuso di potere: le doglianze di Meta si risolvevano, in sostanza, in una critica alla motivazione e alla delimitazione dell’indagine, ma non dimostravano che la Commissione avesse utilizzato i propri poteri per finalità estranee a quelle previste dal regolamento n. 1/2003.
Vita privata, protezione dei dati e virtual data room
Il Tribunale ha affrontato in modo articolato il profilo della tutela della vita privata, richiamando l’articolo 7 della Carta, l’articolo 52 della Carta, il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725.
Ha affermato che la richiesta di documenti costituisce una limitazione prevista dalla legge, poiché trova base nell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, e persegue una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione: la tutela del regime concorrenziale nel mercato interno.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ha ritenuto adeguata e necessaria la procedura di virtual data room introdotta con la decisione di modifica per i documenti protetti, cioè quelli non collegati alle attività commerciali e contenenti dati personali sensibili. Ha valorizzato le garanzie previste:
- trasmissione separata dei documenti protetti;
- accesso alla virtual data room limitato al numero più ristretto possibile di agenti della Commissione;
- presenza, fisica o virtuale, di un numero equivalente di avvocati della ricorrente;
- possibilità per gli avvocati di commentare i documenti prima dell’inserimento nel fascicolo;
- possibilità di arbitrato interno in caso di disaccordo;
- possibilità di trasmettere documenti in forma oscurata.
Il Tribunale ha escluso che fosse necessario il consenso delle persone interessate, poiché il trattamento dei dati era giustificato dall’obbligo legale gravante sulla ricorrente e dal compito istituzionale della Commissione. Ha anche ritenuto che il segreto professionale degli agenti della Commissione, rafforzato dall’articolo 339 TFUE, dall’articolo 28 del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 17 dello Statuto dei funzionari, offrisse ulteriori garanzie.
Questioni di ricevibilità sull’adattamento del ricorso
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione contro il capo di conclusioni relativo alla mancata previsione di garanzie specifiche per i documenti personali. Ha rilevato che, a seguito della decisione di modifica, la ricorrente poteva adattare il ricorso ex articolo 86 del regolamento di procedura senza dover dimostrare in modo autonomo perché quel capo non fosse già stato formulato sin dall’inizio.
Tuttavia, per alcune censure relative alla mancata motivazione del rifiuto di autorizzare il controllo di pertinenza dei documenti o di escludere documenti non pertinenti, il Tribunale ha dichiarato l’irrilevanza o l’irricevibilità delle doglianze, poiché la decisione di modifica aveva ormai sostituito in parte il quadro contestato e la ricorrente non avrebbe tratto un utile concreto dall’eventuale annullamento di quella parte della decisione iniziale.
Decisione finale
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha quindi condannato Meta a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, incluse quelle del procedimento sommario, mentre la Repubblica federale di Germania, interveniente, è rimasta a carico delle proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, in materia di richieste di informazioni antitrust:
- la Commissione deve delimitare chiaramente l’oggetto dell’indagine, ma non deve descrivere in modo esaustivo ogni possibile elemento probatorio;
- i termini di ricerca possono essere ampi se ragionevolmente collegati ai sospetti di infrazione;
- la presenza di documenti non pertinenti tra i risultati non rende automaticamente illegittima la richiesta;
- la produzione di dati personali, anche sensibili, può essere legittima se sorretta da base legale, finalità di interesse generale e misure di tutela adeguate;
- la virtual data room può costituire un meccanismo proporzionato di bilanciamento tra esigenza istruttoria e tutela della privacy.
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