Tribunale, Sentenza T-714/21
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 24 May 2023. — AL v European Commission. — Civil service – Officials – Remuneration – Family allowances – Dependent child allowance – Article 2(4) of Annex VII to the Staff Regulations – Person treated as a dependent child – Conditions for granting – Withdrawal of entitlement to the allowance – Recovery of undue payments – Article 85 of the Staff Regulations. — Case T-714/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di un funzionario contro la decisione del PMO che aveva negato il rinnovo dell’assegno per la madre trattata come figlio a carico e aveva ordinato il recupero delle somme già versate. La Corte afferma che il ricorrente non ha provato in modo sufficiente la residenza effettiva della madre in Belgio, né ha dimostrato violazioni procedurali o un legittimo affidamento tutelabile. È confermata anche la legittimità del recupero dell’indebito ex articolo 85 dello Statuto.
Impugnazione di una decisione che revoca e recupera l’assegno per figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto, per mancata prova della residenza della madre dell’agente in Belgio.
La questione giuridica
Se la Commissione avesse violato i diritti della difesa e il principio del legittimo affidamento nel riesaminare l’assegno; se avesse commesso un errore di valutazione nel ritenere che la madre del funzionario non fosse residente in Belgio ma in Romania; e se fossero soddisfatte le condizioni dell’articolo 85 dello Statuto per il recupero delle somme indebitamente versate.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, per ottenere o mantenere l’assegno per una persona trattata come figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto, incombe al funzionario provare, con documenti idonei, sia l’obbligo legale di mantenimento sia il carattere gravoso delle spese, e l’amministrazione può tener conto del luogo di residenza effettiva della persona, determinato sulla base di tutti gli elementi del caso. Se il funzionario non dimostra che la persona risiedeva in Belgio, la Commissione può considerare la residenza in Romania, ricalcolare l’assegno e disporre il recupero delle somme indebitamente pagate; inoltre, non vi è violazione dei diritti della difesa o del legittimo affidamento in mancanza di precise assicurazioni amministrative o di un nesso tra la presunta irregolarità procedurale e un esito diverso del procedimento. Il recupero ex articolo 85 dello Statuto è legittimo quando, alla luce della chiarezza delle regole e dell’esperienza del funzionario, l’errore di pagamento era manifestamente riconoscibile per l’interessato.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 2, paragrafi 1-4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Commission Decision C(2004) 1364 del 15 aprile 2004 (disposizioni generali di esecuzione relative alle persone trattate come figli a carico)
- Articoli 4, 7 e 8 delle disposizioni generali di esecuzione relative alle persone trattate come figli a carico
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 83, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 987/2009
Assegno per persona trattata come figlio a carico e recupero dell’indebito
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario contro una decisione del PMO della Commissione che, da un lato, ha rifiutato il rinnovo dell’assegno per la madre trattata come figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto e, dall’altro, ha ordinato il recupero delle somme già percepite per il periodo precedente. Il Tribunale affronta anche le domande accessorie di pagamento dell’assegno, produzione documentale e ordini di facere nei confronti della Commissione.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, funzionario del Segretariato generale del Consiglio, aveva ottenuto in via provvisoria la proroga dell’assegno per la madre per il periodo 1 novembre 2019 - 31 ottobre 2020. Nel corso di un’indagine OLAF, egli informava il PMO che la madre poteva essere proprietaria di un appartamento a Bucarest; successivamente confermava che l’immobile era di sua proprietà dal 1996. A seguito di tali informazioni, il PMO rivedeva la decisione precedente: riteneva che la residenza rilevante ai fini dell’assegno fosse in Romania, poiché non era stata fornita prova sufficiente di una presenza in Belgio per almeno 180 giorni l’anno, e concludeva che l’assegno non spettava né per il periodo già pagato né per quello successivo. Il reclamo amministrativo veniva respinto e tale rigetto veniva considerato dal Tribunale come parte integrante della decisione impugnata.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva quattro motivi principali:
- violazione dei diritti della difesa, perché la decisione sarebbe stata adottata prima del termine concesso per produrre documenti e sulla base di un criterio non previamente comunicato;
- violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;
- errore di valutazione sul luogo di residenza effettiva della madre;
- violazione dell’articolo 85 dello Statuto in relazione al recupero delle somme indebitamente pagate.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafi 1-4, dell’allegato VII dello Statuto, che disciplina l’assegno per figli a carico e, in via eccezionale, per altre persone a carico;
- la Commission Decision C(2004) 1364 e le sue disposizioni generali di esecuzione, in particolare gli articoli 4, 7 e 8, che impongono al funzionario di provare i presupposti del beneficio e prevedono la ponderazione delle spese in funzione del luogo di residenza;
- l’articolo 85 dello Statuto, relativo al recupero delle somme indebitamente versate;
- il regolamento (CE) n. 987/2009, invocato dal ricorrente, ma ritenuto estraneo alla controversia.
Diritti della difesa
Quanto alla censura procedurale, il Tribunale osserva che, sebbene il PMO avesse fissato al 29 gennaio 2021 il termine per l’invio di documenti, la decisione fu adottata l’11 gennaio 2021. Tuttavia, tra le parti vi furono numerosi scambi di corrispondenza e il ricorrente aveva già trasmesso molti documenti, senza indicare di voler produrre ulteriori elementi dopo il 6 gennaio 2021. Soprattutto, il ricorrente non ha precisato quali documenti o argomenti avrebbe potuto ancora presentare entro il termine originariamente indicato, né ha dimostrato che l’esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso. Il motivo viene quindi respinto per mancanza di un pregiudizio concreto al diritto di difesa.
Legittimo affidamento
Il Tribunale esclude anche la violazione del principio del legittimo affidamento. Ricorda che esso richiede assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti competenti. Nel caso di specie, il PMO aveva indicato alcuni tipi di documenti utili a dimostrare la residenza della madre in Belgio, ma non aveva mai garantito che la sola attestazione di composizione del nucleo familiare fosse sufficiente. Inoltre, i precedenti pagamenti dell’assegno non costituiscono, di per sé, una garanzia idonea a fondare un affidamento tutelabile, specie in un ambito in cui l’articolo 85 dello Statuto consente il recupero dell’indebito. Il semplice fatto che l’assegno sia stato corrisposto in passato non impedisce all’amministrazione di riesaminare la situazione alla luce di nuove informazioni.
Valutazione della residenza della madre
Sul terzo motivo, il Tribunale ribadisce che né l’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII né le disposizioni di esecuzione fissano criteri specifici per determinare il luogo di residenza effettiva. Pertanto, si applica la nozione giurisprudenziale di residenza come centro permanente o abituale degli interessi della persona, valutata non solo in base al tempo trascorso in un Paese, ma anche all’intenzione di stabilirvisi in modo stabile.
Il Tribunale esamina uno per uno gli elementi prodotti dal ricorrente e li considera insufficienti, anche congiuntamente:
- trasferimento dell’assicurazione sanitaria in Belgio: elemento formale, non decisivo;
- dichiarazione dei redditi e documenti fiscali: non dimostrano una residenza continuativa in Belgio;
- certificato di residenza principale: la registrazione anagrafica è solo un indice formale;
- dichiarazioni giurate della madre o di familiari: hanno scarso valore probatorio;
- indicazioni nel passaporto o attestazioni consolari: non provano da sole la residenza effettiva;
- biglietti aerei e fatture di carburante: mostrano spostamenti, non una stabilità abitativa.
Il Tribunale considera inoltre che la decisione impugnata non si fonda solo sull’esistenza dell’appartamento a Bucarest, ma su un insieme di indizi, inclusa la proprietà dell’immobile, la nazionalità della madre, la presenza di una pensione in Romania e l’assenza di prove di una vita quotidiana in Belgio. Ne consegue che non vi è errore manifesto di valutazione: il ricorrente ha dimostrato contatti e presenza occasionale in Belgio, ma non una residenza effettiva con carattere di continuità e stabilità.
Inapplicabilità del regolamento 987/2009
Il ricorrente invocava l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 per sostenere la sufficienza della prova offerta. Il Tribunale respinge l’argomento perché quel regolamento riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra Stati membri e non i diritti economici dei funzionari UE nell’ambito dello Statuto. La controversia resta quindi disciplinata dallo Statuto e dalle relative disposizioni di esecuzione.
Recupero delle somme indebitamente versate ex articolo 85 dello Statuto
Il quarto motivo concerne il recupero dell’indebito relativo al periodo 1 novembre 2019 - 31 ottobre 2020. Il Tribunale ricorda che l’articolo 85 dello Statuto consente il recupero quando il beneficiario sapeva che il pagamento non era dovuto oppure quando l’errore era talmente evidente da non poter essere ignorato da un agente diligente. Nel caso concreto, la Commissione si fonda sulla seconda ipotesi. Il Tribunale valorizza:
- la chiarezza delle norme applicabili e il questionario che chiedeva espressamente informazioni sulla proprietà immobiliare della persona interessata;
- il fatto che il ricorrente fosse un funzionario esperto, di grado AST 4, con circa dodici anni di anzianità al momento della domanda;
- la circostanza che, nei colloqui con il PMO, egli mostrasse di conoscere le regole pertinenti e l’importanza della residenza effettiva della madre.
In tali condizioni, il Tribunale conclude che un funzionario che eserciti l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto accorgersi dell’errore, sicché il recupero è legittimo.
Domande accessorie e poteri del Tribunale
Il Tribunale respinge la richiesta di ordinare alla Commissione la produzione di documenti relativi alla decisione del 21 novembre 2019, ritenendoli non pertinenti, poiché quella decisione era basata su informazioni inesatte fornite dal ricorrente ed era stata superata dalla successiva revisione. Analoga sorte subisce la richiesta di produrre il testo integrale di una risposta a reclamo citata in una mail del PMO, perché il riferimento era solo astratto e non decisivo per il caso concreto. È respinta anche la domanda del ricorrente di integrare il fascicolo con ulteriori elementi, perché non erano specificati i documenti mancanti né la loro rilevanza. Infine, il Tribunale ricorda che, nell’ambito del sindacato di legittimità ex articolo 91 dello Statuto e articolo 270 TFUE, non ha competenza a impartire ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione.
Dispositivo e principi affermati
Il ricorso viene integralmente respinto e il ricorrente è condannato alle spese. La pronuncia ribadisce che, per ottenere un assegno eccezionale per una persona trattata come figlio a carico, l’onere probatorio grava integralmente sul funzionario; che la residenza va determinata in base a un apprezzamento globale degli indizi; e che, in presenza di informazioni inesatte fornite dall’interessato, l’amministrazione può revocare il beneficio e recuperare le somme indebitamente corrisposte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 mag 2023Tribunale, Sentenza T-451/20
- Sentenza · 24 mag 2023Tribunale, Sentenza T-452/20
- Sentenza · 24 mag 2023Tribunale, Sentenza T-2/21
- Sentenza · 24 mag 2023Tribunale, Sentenza T-268/21
- Sentenza · 24 mag 2023Tribunale, Sentenza T-477/21
- Sentenza · 24 mag 2023Tribunale, Sentenza T-509/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →