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Sentenza

Sentenza n. 7384/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. RU2305 dell'11/6/2025 con cui la SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione della installazione e gestione del servizio di n. 18 distributori automatici di bevande calde/fredde e snack all'interno del Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian” Sede Largo Cesare Pavese, 1 - 00062 Bracciano (RM) e Sede associata Via della Mainella snc - 00061 Anguillara Sabazia (RM) (CIG B5C76C80CA), per la durata di n. 3 anni, “per non aver dimostrato l'equivalenza delle tutele sia economiche che normative relativamente al CCNL applicato al proprio personale dedicato all'affidamento rispetto al CCNL individuato dalla Stazione Appaltante”; - comunicazione di esclusione trasmessa a mezzo pec il 11/6/2025; - verbali di gara del 31/3/2025, del 7/4/2025 e ogni altro verbale di gara, di estremi e data ignoto, relativo alla verifica di anomalia ex art. 110 D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. svolta dalla SUA in relazione all'offerta della ricorrente; - verbale del 12/6/2025 con il quale la SUA ha preso atto dell'esclusione della ricorrente e ha disposto lo scorrimento della graduatoria individuando quale nuovo primo classificato l'O.E. SOGEDAI s.p.a.; - ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o conseguente alla predetta D.D. n. RU2305 dell'11/6/2025 e alla verifica di congruità svolta dalla SUA; - Bando/Disciplinare di gara - PA ESF04/25/SUA CIG B5C76C80CA - pubblicato il 25/2/2025 sulla PVL Piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, unitamente al Capitolato tecnico, nella parte in cui determina il costo della manodopera e individua il CCNL applicabile; - della D.D., di estremi e contenuto ignoti, di aggiudicazione della procedura in esame, ove intervenuta; - contratto, ignoto negli estremi e nell'esatto contenuto, ove intervenuto, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato nelle more del giudizio ex artt. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma: a) della reintegrazione in forma specifica, con affidamento del servizio alla ricorrente per l'intero periodo di durata previsto dalla lex specialis con subentro nel contratto ove nelle more stipulato; b) o, in subordine, per equivalente ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la Stazione Unica Appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.9.2025: - annullamento della D.D. n. RU3195 del 6/8/2025 di aggiudicazione relativa all’affidamento in oggetto all’O.E. SOGEDAI s.p.a.; - accertamento dell’illegittimità, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36 D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., del diniego di accesso, condannando l’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione richiesta ex art. 22 ss. L. 241/90 ovvero, in alternativa, disponendone l’acquisizione in via istruttoria; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.12.2025: annullamento della valutazione congruità SOGEDAI; nota SUA del 08.04.2025 registro di sistema PI009754-25; nota SUA del 12.06.2025 registro di sistema PI017098-25; nota SUA del 20.06.2025 con PI017949-25; giustificativi SOGEDAI del 16/4/2025; giustificativi SOGEDAI del 17/6/2025 e, in particolare: documento denominato “Sogedai - Costo Medio 5 livello.xlsx”; documento denominato “TERZIARIONAZmag2010.xlsx” contenente le Tabelle Ministeriali 2010; giustificativi SOGEDAI del 25/6/2025 e, in particolare: documento denominato “Lettera intestata Rosati ultima.pdf.p7m”; documento denominato “Sogedai - Costo Medio 5 livello.pdf.p7m”.

Giustizia amministrativa202507675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per la concessione del servizio di installazione e gestione di 18 distributori automatici, disposta per mancata dimostrazione dell’equivalenza delle tutele del CCNL applicato rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante; successiva aggiudicazione alla controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione, gli atti della verifica di equivalenza delle tutele e, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 10, 11, 94, 95, 108, 110, 176, 182 e 183 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 2 e 4 dell’Allegato I.01, nonché eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato: l’individuazione del costo della manodopera e del CCNL H011 nella lex specialis, sostenendo che l’art. 11 non sarebbe applicabile a una concessione di servizi; la previsione dell’esclusione in caso di esito negativo della verifica di equivalenza; l’identificazione del CCNL applicabile; e il concreto giudizio negativo sulla comparazione tra il CCNL H024 indicato dalla ricorrente e il CCNL H011 indicato dalla stazione appaltante. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il proprio regolamento aziendale avrebbe introdotto condizioni migliorative tali da compensare le differenze riscontrate in materia di malattia e infortunio e di permessi retribuiti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto applicabile l’art. 11 del d.lgs. 36/2023 anche al personale impiegato nelle concessioni, sicché è irrilevante la qualificazione del rapporto come concessione anziché appalto ai fini dell’applicazione della disciplina sui contratti collettivi. Ha inoltre ritenuto legittima la previsione dell’esclusione in caso di esito negativo della verifica, poiché l’art. 11, comma 4, rinvia alle modalità dell’art. 110 e quest’ultimo prevede l’esclusione quando le spiegazioni non giustificano adeguatamente i costi proposti. La stazione appaltante aveva individuato il CCNL H011, ritenuto coerente con l’oggetto della gara e maggiormente rappresentativo, e aveva previsto nella lex specialis la possibilità di indicare un diverso CCNL subordinatamente alla dichiarazione e alla verifica dell’equivalenza delle tutele. Nel caso concreto, la ricorrente aveva indicato il CCNL H024 e, dopo la richiesta della SUA, aveva prodotto giustificativi ritenuti non idonei. La verifica si era conclusa negativamente sulla base di un raffronto analitico tra i due contratti, dal quale erano emerse condizioni retributive peggiorative, tra l’altro, per lavoro straordinario, indennità di malattia, infortunio e permessi retribuiti. Il giudice ha qualificato la verifica di equivalenza come valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, soggetta a sindacato solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento o errore sui presupposti. Non ha ravvisato tali vizi, rilevando l’adeguatezza e la documentazione dell’istruttoria. La richiesta della ricorrente di procedere a una diversa compensazione tra condizioni peggiorative e asseriti elementi migliorativi avrebbe comportato una sostituzione del giudizio tecnico dell’amministrazione, non consentita al giudice. Il rigetto dell’impugnazione dell’esclusione ha determinato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei motivi aggiunti diretti contro la valutazione di congruità e l’aggiudicazione alla controinteressata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori in favore della Città Metropolitana e della controinteressata, con compensazione delle spese nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture “oggetto di appalti pubblici e concessioni” è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale pertinente; gli operatori economici possono indicare un differente contratto purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele; la dichiarazione di equivalenza è verificata con le modalità di cui all’art. 110

    La disciplina sui contratti collettivi e sull’equivalenza delle tutele si applica anche alle concessioni. L’operatore può indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, ma deve dimostrare l’equivalenza delle tutele; in caso di esito negativo della verifica, l’offerta può essere esclusa.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa

    Il rinvio operato dall’art. 11 comporta l’applicazione delle modalità della verifica di anomalia anche al giudizio sull’equivalenza delle tutele; l’esito negativo può quindi condurre all’esclusione dell’operatore.

  • art. 4 Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023

    La verifica dell’equivalenza delle tutele deve essere svolta secondo i criteri previsti dall’Allegato I.01, nell’ambito del subprocedimento richiamato dall’art. 11.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei requisiti e delle cause di esclusione, ma il giudice ha respinto le censure senza attribuirgli una specifica autonoma interpretazione.

  • artt. 176, 182 e 183 d.lgs. 36/2023

    Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla natura concessoria dell’affidamento, ma il giudice ha ritenuto comunque applicabile l’art. 11, che espressamente comprende appalti e concessioni.

  • artt. 121, 122 e 124 c.p.a.

    Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento erano subordinate all’accoglimento dell’impugnazione, respinta dal giudice; non sono state quindi accolte.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato richiamato nei motivi aggiunti in relazione al diniego di accesso; i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse conseguente al rigetto del ricorso principale.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Sono stati richiamati per la domanda di accesso documentale, divenuta improcedibile insieme agli ulteriori motivi aggiunti.

  • art. 74 c.p.a.

  • art. 120 c.p.a.

    È stato richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alla procedura di affidamento.

Massime di principio

  • La disciplina dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 sull’applicazione del contratto collettivo e sull’equivalenza delle tutele si applica al personale impiegato sia negli appalti pubblici sia nelle concessioni.
  • L’operatore economico può indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante soltanto se dichiara e dimostra che esso garantisce tutele equivalenti; la verifica negativa dell’equivalenza può legittimare l’esclusione dell’offerta secondo le modalità dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023.
  • La valutazione dell’equivalenza delle tutele, effettuata secondo le modalità della verifica dell’anomalia dell’offerta, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento o errore sui presupposti.
  • È legittima l’esclusione dell’operatore che abbia indicato un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis quando, a seguito di un’istruttoria documentata e di un raffronto analitico tra i contratti, la stazione appaltante abbia motivatamente escluso l’equivalenza delle tutele.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica della stazione appaltante mediante una diversa compensazione tra singoli elementi migliorativi e peggiorativi dei contratti collettivi, quando il giudizio amministrativo sia attendibile, ragionevole e adeguatamente motivato.
  • Il rigetto dell’impugnazione dell’esclusione determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità delle censure rivolte contro la successiva aggiudicazione e gli ulteriori atti della procedura da parte dell’operatore ormai definitivamente escluso.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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