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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21956/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Un detenuto aveva proposto reclamo avverso un ordine di servizio interno che regolamentava, anche con scansioni orarie, lo scambio di generi alimentari e oggetti di modico valore tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che la disciplina contestata non incidesse su un diritto soggettivo del detenuto e che si trattasse di mere modalità attuative di un potere organizzativo dell'amministrazione, con conseguente decisione de plano e non impugnabilità del provvedimento. Con il ricorso per cassazione il detenuto deduceva: 1) violazione dell'art. 35-bis ord. pen., degli artt. 678 e 666 c.p.p. e di parametri costituzionali, sostenendo che, poiché era stata lamentata la lesione di un diritto soggettivo, il magistrato avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio camerale previsto dall'art. 35-bis ord. pen.; 2) violazione delle medesime norme e dell'art. 6 CEDU, affermando che la disciplina degli scambi tra detenuti dello stesso gruppo di socialità riguarderebbe un diritto soggettivo e che il giudice avrebbe dovuto valutarne la congruità rispetto allo scopo perseguito e alla finalità rieducativa della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si fondasse su una tesi giuridica incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, poiché il magistrato di sorveglianza aveva correttamente qualificato la posizione dedotta come non configurante un diritto soggettivo leso, ma una modalità organizzativa interna dell'amministrazione penitenziaria. Ne è conseguito che il reclamo doveva essere qualificato come reclamo generico ex art. 35 ord. pen., non soggetto a impugnazione, e che il provvedimento di inammissibilità era correttamente adottato de plano. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    si applica solo quando il reclamo deduca la lesione di un diritto soggettivo correlato alla condotta dell'amministrazione penitenziaria; se tale situazione non sussiste, il rimedio non è esperibile in quella forma

  • art. 35 ord. pen.

    il reclamo va qualificato come reclamo generico quando la pretesa non riguarda una situazione di diritto soggettivo tutelabile in sede giurisdizionale; il relativo provvedimento non è impugnabile

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del contraddittorio camerale, ma ritenuto non pertinente nel caso in cui il reclamo sia generico e non giurisdizionale

  • art. 678 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole, per sostenere la necessità del rito camerale

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro di garanzia del contraddittorio e della tutela difensiva

  • art. 25 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro costituzionale a sostegno della pretesa impugnatoria

  • art. 27 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa della pena

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità della disciplina interna

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente per affermare la necessità del contraddittorio e del giusto processo

  • art. 6 CEDU.

    richiamato dal ricorrente in funzione di garanzia del contraddittorio processuale

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza il giudice deve qualificare preliminarmente la posizione giuridica dedotta dal detenuto e verificare se la doglianza concerna effettivamente un diritto soggettivo leso dalla condotta dell'amministrazione penitenziaria.
  • Se il reclamo investe solo modalità organizzative o attuative dell'esercizio del potere amministrativo penitenziario e non incide su un diritto soggettivo tutelabile, il rimedio deve essere qualificato come reclamo generico ex art. 35 ord. pen. e il provvedimento che lo definisce non è impugnabile.
  • Le contestazioni che si limitano ad affermare in modo generico la lesione di un diritto, senza confrontarsi con la concreta natura organizzativa della misura impugnata, sono inidonee a scalfire la decisione del magistrato di sorveglianza.
  • La regolamentazione oraria degli scambi di beni di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, quando sia espressione di organizzazione interna e non comprima il contenuto essenziale della posizione soggettiva del singolo, non integra di per sé materia di reclamo giurisdizionale.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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