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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14261/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con sei motivi: (1) vizio della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa; (2) mancanza/contraddittorietà della motivazione sull'elemento materiale della truffa; (3) mancata ammissione della rinnovazione istruttoria per perizia sull'autenticità delle sottoscrizioni di cambiali/assegni (contraddittorietà e inattendibilità delle dichiarazioni di testimoni); (4) violazione di legge per mancata prova della consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno ai fini della ricettazione (art. 648 c.p.); (5) contraddittorietà della motivazione circa la data di consegna dell'assegno di €1400 al Parmiggiano; (6) mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto ammissibili i motivi 3, 4 e 5 e ha rilevato profili di contraddittorietà della motivazione, in particolare circa la consapevolezza della provenienza illecita degli assegni. Tuttavia, considerato il decorso del termine di prescrizione intervenuto nel frattempo, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione perché estinto per prescrizione. Ha rigettato gli altri motivi e ha confermato le statuizioni civili nei restanti capi.

Norme richiamate

  • art. 81, 640 cod. pen.

    Riferito al capo a) (truffa): l'art. 640 cod. pen. disciplina il reato di truffa; l'art. 81 è richiamato in relazione alla continuazione tra reati e alla determinazione della pena complessiva.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: richiede la consapevolezza della provenienza illecita della cosa. Nel caso la Corte ha rilevato profili di incertezza e contraddittorietà rispetto alla prova di tale elemento soggettivo.

  • art. 368 cod. pen.

    Richiamato relativamente al capo c) a carico del coimputato Palmieri: il reato contestato a quest'ultimo è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede d'appello.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede le circostanze attenuanti generiche: il ricorrente lamentava assenza di motivazione sul diniego delle stesse; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'estinzione per prescrizione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la estensione della motivazione in cassazione: la difesa ha enunciato i motivi nei limiti richiesti da tale norma.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina la declaratoria delle cause di non punibilità: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata può essere rilevata in Cassazione se il ricorso è ammissibile.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e altre Sezioni Unite citate

    Principio consolidato: se sussiste una causa di estinzione del reato sopravvenuta alla sentenza impugnata, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non rilevano in Cassazione perché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a pronunciare la declaratoria di estinzione; pertanto la Corte può annullare senza rinvio per prescrizione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato interviene dopo la sentenza impugnata ma il ricorso non è inammissibile, la Cassazione può rilevare e dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio il capo interessato dalla prescrizione.
  • Anche quando la Cassazione rileva carenze o contraddizioni nella motivazione di merito relative all'elemento soggettivo (es. consapevolezza della provenienza illecita per la ricettazione), tali vizi possono risultare irrilevanti se è sopravvenuta una causa estintiva come la prescrizione.
  • Per la ricettazione (art. 648 c.p.) è essenziale dimostrare la conoscenza della provenienza illecita del bene: in assenza di elementi chiari che evidenzino tale consapevolezza la condanna è più fragile e può giustificare richieste istruttorie integrative (perizie, approfondimenti sui rapporti tra le parti).
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (es. perizia grafica) è rilevante quando esistono contraddizioni significative tra dichiarazioni dei testi; il giudice di merito dovrebbe motivare adeguatamente il rifiuto di ulteriori accertamenti tecnici.
  • Le statuizioni civili non dedotte in gravame (in appello o in cassazione) vengono confermate: chi impugna deve contestare espressamente anche le decisioni civili se vuole che siano riesaminate.
  • In fase di redazione del ricorso per cassazione è importante rispettare i limiti di motivazione previsti (art. 173 disp. att.) e preservare ogni censura rilevante; tuttavia, la tempestività e la verifica degli effetti prescrizionali restano determinanti per l'esito complessivo.

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