Ordinanza n. 3106/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento a) del provvedimento prot.n.2026U0008162 del 27.04.2026, con cui il Direttore Generale della Cotral S.p.A. ha comunicato l’aggiudicazione, con esecuzione anticipata del contratto, alla società SACMIF srl, della procedura aperta n.17/2025 relativa al servizio di CND (Controlli non distruttivi) su Assili, Ruote Monoblocco e Ruote Cerchiate delle sale montate del parco rotabile delle Ferrovie Regionali Roma Viterbo e Roma Metromare CPV 50220000-3- CIG B8DD09E638; b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi tutti verbali di gara e precisamente il n.1 del 12.12.2025, il n.2 del 22.12.2025, il n.3 del 28.01.2026, il n.4 del 19.03.2026 nonché il verbale del 17.03.2026 relativo alla verifica dei requisiti di carattere speciale e premiale nella parte in cui non prevedono l’esclusione della SACMIF s.r.l. per l’assoluta genericità ed inadeguatezza del contratto di avvalimento e per la erronea dichiarazione da parte dell’aggiudicataria relativa all’esperienza del personale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione, con esecuzione anticipata del contratto, della procedura aperta per il servizio di controlli non distruttivi sul materiale rotabile delle ferrovie regionali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta da Cotral S.p.A. in favore dell'aggiudicataria, nonché gli atti e i verbali di gara, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. Nel merito, ha contestato la mancata esclusione dell'aggiudicataria per l'assoluta genericità e inadeguatezza del contratto di avvalimento e per l'erronea dichiarazione relativa all'esperienza del personale. Il giudice ha esaminato la domanda nella sommaria fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, l'istanza non fosse assistita dal fumus boni iuris necessario, alla luce delle deduzioni difensive della parte resistente. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che il pregiudizio prospettato era di natura esclusivamente economica e non irreparabile, anche perché, in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito, sarebbe stato possibile il subentro nell'esecuzione del servizio. Tale possibilità è stata valorizzata in relazione alla durata dell'affidamento, pari a 36 mesi dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 15 luglio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, la sospensione dell'atto impugnato richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- Il pregiudizio esclusivamente economico derivante dall'esecuzione di un affidamento non integra, di regola, il requisito dell'irreparabilità richiesto per la tutela cautelare, quando il danno possa essere reintegrato o quando sia possibile il subentro nell'esecuzione del servizio in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- La possibilità di subentro nell'esecuzione del contratto può escludere il periculum in mora, anche per un affidamento di durata pluriennale, purché la riedizione concreta dell'esecuzione sia ancora praticabile in caso di accoglimento nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1211/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1218/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1220/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 264/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 265/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 266/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →