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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23768 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania deducendo la nullità della decisione per violazione dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che, in presenza di una società di persone e di soci coobbligati in solido, fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati. La controversia riguardava un accertamento IVA relativo all'anno 1996, notificato alla società e ai soci succedutisi come accomandatari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo. Ha stabilito che l'accertamento di un maggior imponibile IVA nei confronti di una società di persone, quando sia autonomamente effettuato, non comporta necessariamente un processo unitario nei confronti della società e dei soci. Non esiste, per l'IVA, un meccanismo analogo a quello previsto per le imposte sui redditi delle società di persone, fondato sull'unicità dell'accertamento e sull'automatica imputazione del reddito ai soci. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole a L.S. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 102 c.p.c.

    violazione dell'art. 102 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario

    La Corte ha escluso che, nel caso di un accertamento IVA autonomamente notificato alla società di persone, sussista necessariamente un litisconsorzio tra società e soci. Pertanto, non era obbligatoria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    La disposizione individua tra i motivi di ricorso per cassazione la nullità della sentenza o del procedimento. Il motivo è stato ritenuto infondato perché non vi era violazione delle regole sul litisconsorzio necessario.

  • Art. 40, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2

    La norma è richiamata come parte del diverso meccanismo previsto per l'accertamento unitario dei redditi delle società di persone e la loro imputazione ai soci.

  • Art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    La norma prevede l'imputazione ai soci, proporzionalmente alla partecipazione agli utili, del reddito prodotto dalle società di persone. La Corte ha chiarito che tale meccanismo non si applica automaticamente all'accertamento IVA.

Massime di principio

  • Nel contenzioso IVA, l'accertamento nei confronti di una società di persone non determina automaticamente il litisconsorzio necessario tra società e soci, se l'accertamento è autonomo e non deriva da un unico imponibile comune automaticamente imputato ai soci.
  • La regola dell'unitarietà del processo tra società e soci, tipica delle imposte sui redditi delle società di persone, non può essere estesa automaticamente all'IVA.
  • L'eventuale responsabilità solidale dei soci non implica, da sola, che tutti debbano necessariamente partecipare allo stesso giudizio: occorre verificare la struttura dell'accertamento e il rapporto tra le pretese rivolte alla società e quelle rivolte ai soci.
  • Quando l'amministrazione finanziaria contesta un vizio processuale basato sulla mancata partecipazione di altri soggetti, deve dimostrare che la controversia presenta effettivamente un rapporto di inscindibilità tale da imporre il litisconsorzio necessario.
  • La decisione sul litisconsorzio riguarda il profilo processuale e non esclude che, in procedimenti separati, possano essere valutati autonomamente la responsabilità della società e il coinvolgimento dei singoli soci.

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