Sentenza n. 1082/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Roma Capitale sull’istanza/diffida, notificata a mezzo a p.e.c. del 6/10/2023, con cui il ricorrente ha chiesto al medesimo Comune di avviare e definire il procedimento di disciplina edilizia nei confronti delle controinteressate, con conseguente emissione in danno delle stesse della ordinanza di demolizione del manufatto asseritamente abusivo realizzato sulla corte comune all’immobile del ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’A.C. intimata di provvedere sulla prefata istanza nel senso della fondatezza della stessa entro un termine non superiore a 30 giorni; nonché per la contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’A.C. intimata, in caso di ulteriore inerzia di quest’ultima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento di Roma Capitale sull’istanza/diffida volta all’avvio e alla definizione del procedimento sanzionatorio edilizio, con richiesta di ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sull’istanza notificata via PEC il 6 ottobre 2023. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 della l. n. 241/1990 e ha chiesto che il giudice accertasse anche la fondatezza della pretesa, ordinando al Comune di provvedere entro trenta giorni e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. L’istanza riguardava la pretesa realizzazione abusiva, sulla corte comune, di un manufatto adibito a bagno e cucina, nonché l’apertura di una luce. Roma Capitale ha eccepito il difetto di interesse del ricorrente e, nel merito, l’insussistenza dell’inerzia, rilevando di avere svolto sopralluoghi e avviato le verifiche amministrative. Nel corso del giudizio è stata integrata la posizione processuale della proprietaria dell’unità immobiliare interessata, mediante costituzione del suo procuratore speciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dalla documentazione risultava che Roma Capitale, a seguito degli esposti, aveva effettuato due sopralluoghi: il primo il 30 settembre 2022 e il secondo il 2 novembre 2023. Il Comune aveva avviato verifiche e procedimenti in relazione ad alcune opere riscontrate, tra cui una tettoia, modifiche prospettiche e vani finestra, nonché ulteriori manufatti e opere presenti nella corte. Con comunicazione del 1° febbraio 2024 aveva fornito al ricorrente un riscontro espresso, precisando gli esiti degli accertamenti e la necessità di ulteriori chiarimenti sull’identificazione dei soggetti da coinvolgere prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio. Tale riscontro, pur non satisfattivo dell’interesse del ricorrente e pur non comportando necessariamente l’adozione dell’ordinanza di demolizione richiesta, aveva comunque interrotto l’inerzia dell’amministrazione. Poiché nel giudizio sul silenzio la permanenza dell’inerzia costituisce condizione dell’azione e deve sussistere fino alla decisione, il successivo provvedimento espresso rende improcedibile il ricorso se interviene durante il processo. Il TAR ha precisato che l’eventuale illegittimità del provvedimento sopravvenuto può essere fatta valere con una nuova impugnazione o mediante conversione del ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso quando sussiste il dovere di provvedere.
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente, nei casi previsti, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa; la sopravvenienza di un provvedimento espresso durante il giudizio determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il provvedimento non soddisfa la pretesa sostanziale.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Consente, in presenza di un provvedimento espresso sopravvenuto, di proporre una nuova impugnazione o di convertire il ricorso avverso il silenzio in ricorso impugnatorio ordinario.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che determina il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 87, commi 2, lett. b), e 3, c.p.a.
Prevede il rito camerale e il dimezzamento dei termini processuali per il giudizio in materia di silenzio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la permanenza dell’inerzia amministrativa fino al momento della decisione costituisce una condizione dell’azione; se l’amministrazione adotta nelle more un provvedimento espresso, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il provvedimento espresso sopravvenuto rende improcedibile il ricorso sul silenzio anche quando non soddisfa la pretesa sostanziale del privato, purché abbia effettivamente interrotto l’inerzia e dato seguito all’istanza.
- Nel giudizio sul silenzio il giudice non deve accertare se il provvedimento sopravvenuto abbia integralmente soddisfatto la domanda sostanziale; l’eventuale illegittimità dell’atto può essere contestata con una nuova impugnazione o mediante conversione del ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
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