Cassazione Civile, Ordinanza n. 21997/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e del consenso della controricorrente; conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, su richiesta concorde delle parti.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società debitrice aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti, aveva rigettato la sua opposizione al precetto notificatole dalla controparte creditrice. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con il consenso della controricorrente. Non emergono dal testo ulteriori motivi di censura nel merito, poiché il giudizio si è definito sulla rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente depositata dalla parte ricorrente, se accettata o comunque consentita dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata dalle parti, la Corte può compensare integralmente le spese processuali quando tale soluzione sia richiesta concordemente dalle parti stesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21838/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21842/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21843/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21845/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2021 del 30/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →