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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19363/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva ritenuti corresponsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale della società Agricola Autentico Italiano s.r.l. (fallita il 18/10/2012) per distrazione complessiva di euro 384.997,00. Vilmare Giacomazzi era accusato di avere distratto tra l'altro euro 55.350 a titolo di acconto per la concessione d'uso dei marchi "Vero Italiano" e "Dalle fattorie della vacca Ercolina" e euro 48.000 per una presunta fidejussione mai prestata; contestava in cassazione l'applicazione dell'art. 219 L.F. (continuazione fallimentare) e la qualificazione come distrazioni di quei pagamenti. Marco Giacomazzi contestava di essere stato solo un amministratore formale ("testa di legno") senza effettivi poteri gestori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha individuato l'autonomia ontologica, cronologica e funzionale delle diverse condotte distrattive (escludendo l'unicità del "medesimo fatto" ai fini della continuazione fallimentare ex art. 219 L.F.), ha confermato la natura distrattiva dei pagamenti (richiamando la sovrastima del canone di comodato e la mancanza di correlazione economica effettiva) e ha valorizzato che il pagamento di 48.000 euro è intervenuto in un arco temporale significativo rispetto alla declaratoria di fallimento. Quanto a Marco, la Corte ha evidenziato attività gestorie poste in essere dal 31/08/2011 (contratti, ricerca fidejussione, reclami) tali da farne un partecipante attivo e non un mero simulacro; pertanto la sua condanna è stata confermata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 219 L.F. (legge fallimentare) - continuazione fallimentare

    La Corte ha utilizzato l'art. 219 L.F. distinguendo tra ipotesi di continuazione derogativa (pluralità di atti che possono integrare continuazione) e casi in cui le varie distrazioni conservano autonomia ontologica, psicologica e funzionale. Ha ritenuto applicabile la nozione pluralista (Sezioni Unite "Loy") per escludere l'unicità del fatto.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nella comparazione con la disciplina della continuazione: l'art. 219 L.F. contiene un'ipotesi particolare di continuazione con rilievo strutturale diverso dall'ordinaria disciplina dell'art. 81 c.p.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    Fondamento della responsabilità dell'amministratore formale per il concorso omissivo: la mancata attivazione per impedire i reati commessi da altri organi societari integra concorso se l'amministratore aveva la consapevolezza, anche generica, dell'attività illecita dell'amministratore di fatto.

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato come principio di ordine generale che impone all'amministratore di intervenire in presenza di atti pregiudizievoli: giustifica la rilevanza dell'obbligo di vigilanza e intervento dell'amministratore formale.

  • Giurisprudenza - Sez. U., n. 21039 del 27/01/2011 (c.d. "Loy")

    Richiamata per il principio ermeneutico secondo cui la pluralità di episodi di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento può conservare autonomia e non essere automaticamente ricondotta a un "medesimo fatto"; ha orientato la Corte a ritenere autonome le condotte contestate.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 219 L.F. non è automatica la qualificazione di "medesimo fatto" quando vi siano più distrazioni: è necessario valutare autonomia ontologica, psicologica e funzionale degli atti (titoli diversi, giustificazioni diverse, distanza cronologica).
  • Pagamenti formalmente motivati (es. canoni, acconti per licenze, fidejussioni) possono essere qualificati come distrazioni se emergono incongruenze economiche (sovrastima dei canoni, mancanza di prestazione effettiva della garanzia) o se il loro contegno è incompatibile con l'interesse della procedura fallimentare.
  • La temporalità è cruciale: atti posti in essere dopo la declaratoria di fallimento o in prossimità di essa rafforzano l'apprezzamento della natura distrattiva.
  • La mera titolarità formale della carica di amministratore non esclude la responsabilità: l'amministratore di diritto è chiamato a vigilare e ad attivarsi per impedire danni societari; la sua omissione puo' integrare concorso ex art. 40 c.p.
  • In sede di Cassazione il semplice dissenso valutativo della difesa non è sufficiente: occorre dimostrare vizi logico-giuridici, contraddizioni o illogicità della motivazione per ottenere accoglimento.

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